Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1213 Codice Civile: Ritiro del deposito

    Articolo 1213 Codice Civile: Ritiro del deposito

    Art. 1213 c.c. Ritiro del deposito

    In vigore

    Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato. Se, dopo l’accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.

  • Articolo 1214 Codice Civile: Offerta secondo gli usi e deposito

    Articolo 1214 Codice Civile: Offerta secondo gli usi e deposito

    Art. 1214 c.c. – Offerta secondo gli usi e deposito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d’uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell’art. 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

  • Art. 1215 Codice Civile: Spese

    Art. 1215 Codice Civile: Spese

    Art. 1215 c.c. – Spese

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando l’offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.

  • Art. 1216 c.c.: Intimazione di ricevere la consegna di un immobi

    Art. 1216 c.c.: Intimazione di ricevere la consegna di un immobi

    Art. 1216 c.c. – Intimazione di ricevere la consegna di un immobile

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se deve essere consegnato un immobile, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di prenderne possesso. L’intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell’art.

    1209.

    Il debitore, dopo l’intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.

  • Articolo 1217 Codice Civile: Obbligazioni di fare

    Articolo 1217 Codice Civile: Obbligazioni di fare

    Art. 1217 c.c. – Obbligazioni di fare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l’intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

    L’intimazione può essere fatta nelle forme d’uso.

  • Articolo 1218 Codice Civile: Responsabilità del debitore

    Articolo 1218 Codice Civile: Responsabilità del debitore

    Art. 1218 c.c. – Responsabilità del debitore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

    Spiegazione

    Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. È il fondamento della responsabilità contrattuale.

    Come funziona e quando si applica

    La norma pone a carico del debitore l’onere della prova liberatoria: non basta che sia incolpevole, deve dimostrare l’impossibilità sopravvenuta per causa esterna a lui non imputabile. Si distingue dalla responsabilità extracontrattuale (art. 2043), dove di regola è il danneggiato a dover provare la colpa.

    Esempio pratico

    Un’impresa che consegna in ritardo per un disservizio interno risponde dei danni; potrà liberarsi solo provando un evento esterno e inevitabile (es. forza maggiore) che ha reso impossibile la prestazione.

    Domande frequenti

    Chi deve provare cosa nell’inadempimento contrattuale?

    Il creditore prova il titolo e allega l’inadempimento; spetta al debitore provare che l’inadempimento dipende da impossibilità per causa a lui non imputabile.

    Basta non avere colpa per non risarcire?

    No: il debitore deve dimostrare l’impossibilità della prestazione per una causa esterna non imputabile, non la semplice assenza di colpa.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. È il fondamento della responsabilità contrattuale.

    Come funziona e quando si applica

    La norma pone a carico del debitore l’onere della prova liberatoria: non basta che sia incolpevole, deve dimostrare l’impossibilità sopravvenuta per causa esterna a lui non imputabile. Si distingue dalla responsabilità extracontrattuale (art. 2043), dove di regola è il danneggiato a dover provare la colpa.

    Esempio pratico

    Un’impresa che consegna in ritardo per un disservizio interno risponde dei danni; potrà liberarsi solo provando un evento esterno e inevitabile (es. forza maggiore) che ha reso impossibile la prestazione.

    Domande frequenti

    Chi deve provare cosa nell’inadempimento contrattuale?

    Il creditore prova il titolo e allega l’inadempimento; spetta al debitore provare che l’inadempimento dipende da impossibilità per causa a lui non imputabile.

    Basta non avere colpa per non risarcire?

    No: il debitore deve dimostrare l’impossibilità della prestazione per una causa esterna non imputabile, non la semplice assenza di colpa.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1219 Codice Civile: Costituzione in mora

    Articolo 1219 Codice Civile: Costituzione in mora

    Art. 1219 c.c. Costituzione in mora

    In vigore

    Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non è necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva da fatto illecito; 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione; 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.

  • Articolo 1220 Codice Civile: Offerta non formale

    Articolo 1220 Codice Civile: Offerta non formale

    Art. 1220 c.c. – Offerta non formale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo.

  • Articolo 1221 Codice Civile: Effetti della mora sul rischio

    Articolo 1221 Codice Civile: Effetti della mora sul rischio

    Art. 1221 c.c. Effetti della mora sul rischio

    In vigore

    Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l’ha sottratta dall’obbligo di restituirne il valore.

  • Articolo 1222 Codice Civile: Inadempimento di obbligazioni negative

    Articolo 1222 Codice Civile: Inadempimento di obbligazioni negative

    Art. 1222 c.c. – Inadempimento di obbligazioni negative

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.

  • Articolo 1223 Codice Civile: Risarcimento del danno

    Articolo 1223 Codice Civile: Risarcimento del danno

    Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

    Spiegazione

    Il risarcimento del danno per inadempimento o ritardo comprende sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) sia il mancato guadagno (lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

    Come funziona e quando si applica

    È la norma base sulla quantificazione del danno, richiamata anche per l’illecito extracontrattuale (art. 2056). Il limite della ‘conseguenza immediata e diretta’ seleziona i danni risarcibili (causalità giuridica). Si aggiungono i limiti della prevedibilità (art. 1225) e del concorso del creditore (art. 1227).

    Esempio pratico

    Per la mancata consegna di un macchinario, l’azienda ha diritto sia al rimborso di quanto speso (danno emergente) sia ai profitti persi per il fermo produttivo (lucro cessante).

    Domande frequenti

    Cosa comprende il risarcimento del danno?

    La perdita subita (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante), purché conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1224 Codice Civile: Danni nelle obbligazioni pecuniarie

    Articolo 1224 Codice Civile: Danni nelle obbligazioni pecuniarie

    Art. 1224 c.c. Danni nelle obbligazioni pecuniarie

    In vigore

    Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.