Art. 1213 c.c. Ritiro del deposito
In vigore
Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato. Se, dopo l’accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.

Spiegazione
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. È il fondamento della responsabilità contrattuale.
Come funziona e quando si applica
La norma pone a carico del debitore l’onere della prova liberatoria: non basta che sia incolpevole, deve dimostrare l’impossibilità sopravvenuta per causa esterna a lui non imputabile. Si distingue dalla responsabilità extracontrattuale (art. 2043), dove di regola è il danneggiato a dover provare la colpa.
Esempio pratico
Un’impresa che consegna in ritardo per un disservizio interno risponde dei danni; potrà liberarsi solo provando un evento esterno e inevitabile (es. forza maggiore) che ha reso impossibile la prestazione.
Domande frequenti
Chi deve provare cosa nell’inadempimento contrattuale?
Il creditore prova il titolo e allega l’inadempimento; spetta al debitore provare che l’inadempimento dipende da impossibilità per causa a lui non imputabile.
Basta non avere colpa per non risarcire?
No: il debitore deve dimostrare l’impossibilità della prestazione per una causa esterna non imputabile, non la semplice assenza di colpa.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.