Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1189 Codice Civile: Pagamento al creditore apparente

    Articolo 1189 Codice Civile: Pagamento al creditore apparente

    Art. 1189 c.c. – Pagamento al creditore apparente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.

    Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito.

  • Articolo 1190 Codice Civile: Pagamento al creditore incapace

    Articolo 1190 Codice Civile: Pagamento al creditore incapace

    Art. 1190 c.c. – Pagamento al creditore incapace

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace.

  • Articolo 1191 Codice Civile: Pagamento eseguito da un incapace

    Articolo 1191 Codice Civile: Pagamento eseguito da un incapace

    Art. 1191 c.c. – Pagamento eseguito da un incapace

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità.

  • Articolo 1192 Codice Civile: Pagamento eseguito con cose altrui

    Articolo 1192 Codice Civile: Pagamento eseguito con cose altrui

    Art. 1192 c.c. – Pagamento eseguito con cose altrui

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre.

    Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

  • Articolo 1193 Codice Civile: Imputazione del pagamento

    Articolo 1193 Codice Civile: Imputazione del pagamento

    Art. 1193 c.c. Imputazione del pagamento

    In vigore

    Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.

  • Articolo 1194 Codice Civile: Imputazione del pagamento agli interessi

    Articolo 1194 Codice Civile: Imputazione del pagamento agli interessi

    Art. 1194 c.c. – Imputazione del pagamento agli interessi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

    Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi.

  • Articolo 1195 Codice Civile: Quietanza con imputazione

    Articolo 1195 Codice Civile: Quietanza con imputazione

    Art. 1195 c.c. – Quietanza con imputazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un’imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore.

  • Articolo 1196 Codice Civile: Spese del pagamento

    Articolo 1196 Codice Civile: Spese del pagamento

    Art. 1196 c.c. Spese del pagamento

    In vigore

    Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

  • Articolo 1197 Codice Civile: Prestazione in luogo dell’adempimento

    Articolo 1197 Codice Civile: Prestazione in luogo dell’adempimento

    Art. 1197 c.c. Prestazione in luogo dell’adempimento

    In vigore

    Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l’evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno. In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.

  • Art. 1198 c.c.: Cessione di un credito in luogo dell’adempimento

    Art. 1198 c.c.: Cessione di un credito in luogo dell’adempimento

    Art. 1198 c.c. – Cessione di un credito in luogo dell’adempimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando in luogo dell’adempimento è ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.

    È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell’art. 1267.

  • Articolo 1199 Codice Civile: Diritto del debitore alla quietanza

    Articolo 1199 Codice Civile: Diritto del debitore alla quietanza

    Art. 1199 c.c. – Diritto del debitore alla quietanza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.

    Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

  • Articolo 1200 Codice Civile: Liberazione dalle garanzie

    Articolo 1200 Codice Civile: Liberazione dalle garanzie

    Art. 1200 c.c. – Liberazione dalle garanzie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.