Art. 1189 c.c. – Pagamento al creditore apparente
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito.
