Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1177 Codice Civile: Obbligazione di custodire

    Articolo 1177 Codice Civile: Obbligazione di custodire

    Art. 1177 c.c. – Obbligazione di custodire

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.

  • Articolo 1178 Codice Civile: Obbligazione generica

    Articolo 1178 Codice Civile: Obbligazione generica

    Art. 1178 c.c. – Obbligazione generica

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.

  • Articolo 1179 Codice Civile: Obbligo di garanzia

    Articolo 1179 Codice Civile: Obbligo di garanzia

    Art. 1179 c.c. – Obbligo di garanzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un’idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.

  • Articolo 1180 Codice Civile: Adempimento del terzo

    Articolo 1180 Codice Civile: Adempimento del terzo

    Art. 1180 c.c. – Adempimento del terzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.

    Tuttavia il creditore può rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.

  • Articolo 1181 Codice Civile: Adempimento parziale

    Articolo 1181 Codice Civile: Adempimento parziale

    Art. 1181 c.c. – Adempimento parziale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.

  • Articolo 1182 Codice Civile: Luogo dell’adempimento

    Articolo 1182 Codice Civile: Luogo dell’adempimento

    Art. 1182 c.c. Luogo dell’adempimento

    In vigore

    Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono. L’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta. L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

  • Articolo 1183 Codice Civile: Tempo dell’adempimento

    Articolo 1183 Codice Civile: Tempo dell’adempimento

    Art. 1183 c.c. Tempo dell’adempimento

    In vigore

    Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Se il termine per l’adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.

    Spiegazione

    Se non è determinato il tempo dell’adempimento, il creditore può esigere immediatamente la prestazione. Quando però, per gli usi o per la natura della prestazione o per il modo o luogo di esecuzione, è necessario un termine, questo, in mancanza di accordo, è stabilito dal giudice.

    Come funziona e quando si applica

    Regola la scadenza dell’obbligazione quando le parti non l’hanno fissata. La regola generale è l’esigibilità immediata; il termine giudiziale è eccezione per i casi in cui la prestazione richiede tempo. Si collega al termine a favore del debitore (art. 1184).

    Esempio pratico

    Se un prestito non indica una data di restituzione, il creditore può chiederla subito; se invece l’opera richiede tempo per essere eseguita, il giudice può fissare un termine congruo.

    Domande frequenti

    Quando va adempiuta un’obbligazione senza termine?

    Subito, perché il creditore può esigerla immediatamente; il giudice fissa un termine solo se la prestazione lo richiede per sua natura o per gli usi.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 1184 Codice Civile: Termine

    Art. 1184 Codice Civile: Termine

    Art. 1184 c.c. – Termine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se per l’adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.

  • Articolo 1185 Codice Civile: Pendenza del termine

    Articolo 1185 Codice Civile: Pendenza del termine

    Art. 1185 c.c. Pendenza del termine

    In vigore

    Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore. Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l’esistenza del termine. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.

  • Articolo 1186 Codice Civile: Decadenza dal termine

    Articolo 1186 Codice Civile: Decadenza dal termine

    Art. 1186 c.c. – Decadenza dal termine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.

  • Articolo 1187 Codice Civile: Computo del termine

    Articolo 1187 Codice Civile: Computo del termine

    Art. 1187 c.c. – Computo del termine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il termine fissato per l’adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell’art. 2963.

    La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.

    È salva in ogni caso una diversa pattuizione.

  • Articolo 1188 Codice Civile: Destinatario del pagamento

    Articolo 1188 Codice Civile: Destinatario del pagamento

    Art. 1188 c.c. – Destinatario del pagamento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.

    Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.