Art. 1177 c.c. – Obbligazione di custodire
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un’idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore può rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.

In vigore
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono. L’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta. L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

In vigore
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Se il termine per l’adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se per l’adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.

In vigore
Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore. Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l’esistenza del termine. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il termine fissato per l’adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell’art. 2963.
La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
È salva in ogni caso una diversa pattuizione.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.
Spiegazione
Se non è determinato il tempo dell’adempimento, il creditore può esigere immediatamente la prestazione. Quando però, per gli usi o per la natura della prestazione o per il modo o luogo di esecuzione, è necessario un termine, questo, in mancanza di accordo, è stabilito dal giudice.
Come funziona e quando si applica
Regola la scadenza dell’obbligazione quando le parti non l’hanno fissata. La regola generale è l’esigibilità immediata; il termine giudiziale è eccezione per i casi in cui la prestazione richiede tempo. Si collega al termine a favore del debitore (art. 1184).
Esempio pratico
Se un prestito non indica una data di restituzione, il creditore può chiederla subito; se invece l’opera richiede tempo per essere eseguita, il giudice può fissare un termine congruo.
Domande frequenti
Quando va adempiuta un’obbligazione senza termine?
Subito, perché il creditore può esigerla immediatamente; il giudice fissa un termine solo se la prestazione lo richiede per sua natura o per gli usi.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.