Autore: Andrea Marton

  • Articolo 75 Codice di Procedura Civile: Capacità processuale

    Articolo 75 Codice di Procedura Civile: Capacità processuale

    Art. 75 c.p.c. – Capacità processuale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.

    Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.

    Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.

    Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile.

  • Articolo 74 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 74 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 74 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 73 c.p.c.: Astensione del pubblico ministero

    Art. 73 c.p.c.: Astensione del pubblico ministero

    Art. 73 c.p.c. – Astensione del pubblico ministero

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all’astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.

  • Articolo 72 Codice di Procedura Civile: Poteri del pubblico ministero

    Articolo 72 Codice di Procedura Civile: Poteri del pubblico ministero

    Art. 72 c.p.c. – Poteri del pubblico ministero

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.

    Negli altri casi di intervento previsti nell’articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.

    Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

    Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l’efficacia o l’inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

    Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull’impugnazione.

    Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell’articolo 133.

    Restano salve le disposizioni dell’articolo 397 .

  • Art. 71 c.p.c.: Comunicazione degli atti processuali al pubblico

    Art. 71 c.p.c.: Comunicazione degli atti processuali al pubblico

    Art. 71 c.p.c. – Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell’articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinchè possa intervenire.

    Lo stesso ordine il giudice può dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell’ultimo comma dell’articolo precedente.

  • Art. 70 c.p.c.: Intervento in causa del pubblico ministero

    Art. 70 c.p.c.: Intervento in causa del pubblico ministero

    Art. 70 c.p.c. – Intervento in causa del pubblico ministero

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio:

    1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;

    2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;

    3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;

    3-bis) nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori;

    4) NUMERO ABROGATO DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533;

    5) negli altri casi previsti dalla legge.

    Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.

    Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

  • Articolo 69 Codice di Procedura Civile: Azione del pubblico ministero

    Articolo 69 Codice di Procedura Civile: Azione del pubblico ministero

    Art. 69 c.p.c. – Azione del pubblico ministero

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge.

  • Articolo 68 Codice di Procedura Civile: Altri ausiliari

    Articolo 68 Codice di Procedura Civile: Altri ausiliari

    Art. 68 c.p.c. – Altri ausiliari

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo.

    Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.

    Il giudice può sempre richiedere l’assistenza della forza pubblica.

  • Articolo 67 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del custode

    Articolo 67 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del custode

    Art. 67 c.p.c. – Responsabilità del custode

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l’incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila.

    Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

  • Articolo 66 Codice di Procedura Civile: Sostituzione del custode

    Articolo 66 Codice di Procedura Civile: Sostituzione del custode

    Art. 66 c.p.c. – Sostituzione del custode

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.

    Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.

    Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all’articolo 65, secondo comma.

  • Articolo 65 Codice di Procedura Civile: Custode

    Articolo 65 Codice di Procedura Civile: Custode

    Art. 65 c.p.c. – Custode

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.

    Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell’esecuzione nel caso di nomina fatta dall’ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l’ha nominato.

  • Articolo 64 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del consulente

    Articolo 64 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del consulente

    Art. 64 c.p.c. – Responsabilità del consulente

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

    In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni.

    Si applica l’articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti .