Art. 1171 c.c. – Denunzia di nuova opera
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all’autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.
L’autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell’opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell’opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell’opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.
Spiegazione
Nell’obbligazione, sia il debitore sia il creditore devono comportarsi secondo correttezza (buona fede oggettiva). È una clausola generale che impone lealtà e reciproca salvaguardia degli interessi, oltre il contenuto letterale del rapporto.
Come funziona e quando si applica
Insieme agli artt. 1337 (trattative), 1366 (interpretazione) e 1375 (esecuzione di buona fede), l’art. 1175 esprime il principio di buona fede che pervade l’intero rapporto obbligatorio ed è fonte di obblighi accessori (informazione, protezione, cooperazione).
Esempio pratico
Il creditore deve evitare comportamenti che aggravino inutilmente la posizione del debitore; il debitore, a sua volta, deve adempiere in modo da non danneggiare il creditore.
Domande frequenti
Cosa significa «correttezza» nell’art. 1175?
Un dovere reciproco di lealtà e salvaguardia tra debitore e creditore, che integra il rapporto con obblighi di buona fede.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.