Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1165 Codice Civile: Applicazione di norme sulla prescrizione

    Articolo 1165 Codice Civile: Applicazione di norme sulla prescrizione

    Art. 1165 c.c. – Applicazione di norme sulla prescrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d’interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all’usucapione.

  • Art. 1166 c.c.: Inefficacia delle cause di impedimento e di sosp

    Art. 1166 c.c.: Inefficacia delle cause di impedimento e di sosp

    Art. 1166 c.c. – Inefficacia delle cause d’impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nell’usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, né l’impedimento derivante da condizione o da termine, né le cause di sospensione indicate dall’art. 2942.

    L’impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti.

  • Art. 1167 c.c.: Interruzione dell’usucapione per perdita di poss

    Art. 1167 c.c.: Interruzione dell’usucapione per perdita di poss

    Art. 1167 c.c. – Interruzione dell’usucapione per perdita di possesso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.

    L’interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l’azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.

  • Articolo 1168 Codice Civile: Azione di reintegrazione

    Articolo 1168 Codice Civile: Azione di reintegrazione

    Art. 1168 c.c. Azione di reintegrazione

    In vigore

    Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L’azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l’abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.

  • Art. 1169 c.c.: Reintegrazione contro l’acquirente consapevole d

    Art. 1169 c.c.: Reintegrazione contro l’acquirente consapevole d

    Art. 1169 c.c. – Reintegrazione contro l’acquirente consapevole dello spoglio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell’avvenuto spoglio.

  • Articolo 1170 Codice Civile: Azione di manutenzione

    Articolo 1170 Codice Civile: Azione di manutenzione

    Art. 1170 c.c. – Azione di manutenzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili può, entro l’anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.

    L’azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l’azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

    Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.

  • Articolo 1171 Codice Civile: Denuncia di nuova opera

    Articolo 1171 Codice Civile: Denuncia di nuova opera

    Art. 1171 c.c. – Denunzia di nuova opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all’autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.

    L’autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell’opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell’opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell’opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.

  • Articolo 1172 Codice Civile: Denuncia di danno temuto

    Articolo 1172 Codice Civile: Denuncia di danno temuto

    Art. 1172 c.c. – Denunzia di danno temuto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.

    L’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali.

  • Articolo 1173 Codice Civile: Fonti delle obbligazioni

    Articolo 1173 Codice Civile: Fonti delle obbligazioni

    Art. 1173 c.c. – Fonti delle obbligazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.

  • Articolo 1174 Codice Civile: Carattere patrimoniale della prestazione

    Articolo 1174 Codice Civile: Carattere patrimoniale della prestazione

    Art. 1174 c.c. – Carattere patrimoniale della prestazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

  • Articolo 1175 Codice Civile: Comportamento secondo correttezza

    Articolo 1175 Codice Civile: Comportamento secondo correttezza

    Art. 1175 c.c. – Comportamento secondo correttezza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, …

    .

    Spiegazione

    Nell’obbligazione, sia il debitore sia il creditore devono comportarsi secondo correttezza (buona fede oggettiva). È una clausola generale che impone lealtà e reciproca salvaguardia degli interessi, oltre il contenuto letterale del rapporto.

    Come funziona e quando si applica

    Insieme agli artt. 1337 (trattative), 1366 (interpretazione) e 1375 (esecuzione di buona fede), l’art. 1175 esprime il principio di buona fede che pervade l’intero rapporto obbligatorio ed è fonte di obblighi accessori (informazione, protezione, cooperazione).

    Esempio pratico

    Il creditore deve evitare comportamenti che aggravino inutilmente la posizione del debitore; il debitore, a sua volta, deve adempiere in modo da non danneggiare il creditore.

    Domande frequenti

    Cosa significa «correttezza» nell’art. 1175?

    Un dovere reciproco di lealtà e salvaguardia tra debitore e creditore, che integra il rapporto con obblighi di buona fede.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1176 Codice Civile: Diligenza nell’adempimento

    Articolo 1176 Codice Civile: Diligenza nell’adempimento

    Art. 1176 c.c. – Diligenza nell’adempimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

    Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.