Art. 1142 c.c. – Presunzione di possesso intermedio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto.
Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l’azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico.
Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, è data altresì l’azione di manutenzione.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione.
Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto.
La buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave.
La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell’acquisto.

In vigore
Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell’art. 821.

In vigore
Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie. Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione. L’indennità si deve corrispondere nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede; se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore. Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta. Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell’articolo 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, è dovuta un’indennità nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall’articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finchè non gli siano corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti.
Egli ha lo stesso diritto finchè non siano prestate le garanzie ordinate dall’autorità giudiziaria nel caso previsto dall’articolo precedente.

In vigore
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente. Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.