Art. 124 c.p.c. – Interrogazione del sordo e del muto
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.
Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 122 ultimo comma.
