Autore: Andrea Marton

  • Articolo 148 Codice di Procedura Civile: Relazione di notificazione

    Articolo 148 Codice di Procedura Civile: Relazione di notificazione

    Art. 148 c.p.c. – Relazione di notificazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto.

    La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

  • Articolo 147 Codice di Procedura Civile: Tempo delle notificazioni

    Articolo 147 Codice di Procedura Civile: Tempo delle notificazioni

    Art. 147 c.p.c. – Tempo delle notificazioni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

    Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

    Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

  • Art. 146 c.p.c.: Notificazione a militari in attività di servizio

    Art. 146 c.p.c.: Notificazione a militari in attività di servizio

    Art. 146 c.p.c. – Notificazione a militari in attività di servizio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

  • Art. 145 c.p.c.: Notificazione alle persone giuridiche

    Art. 145 c.p.c.: Notificazione alle persone giuridiche

    Art. 145 c.p.c. – Notificazione alle persone giuridiche

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale .

    La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’articolo 19 secondo comma , ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale .

    Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 .

  • Art. 144 c.p.c.: Notificazione alle amministrazioni dello Stato

    Art. 144 c.p.c.: Notificazione alle amministrazioni dello Stato

    Art. 144 c.p.c. – Notificazione alle amministrazioni dello Stato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell’Avvocatura dello Stato.

    Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente presso l’amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell’ufficio al titolare o alle persone indicate nell’articolo seguente.

  • Art. 143 c.p.c.: Notificazione a persona di residenza, dimora e

    Art. 143 c.p.c.: Notificazione a persona di residenza, dimora e

    Art. 143 c.p.c. – Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario …

    .

    Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero.

    Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

  • Art. 142 c.p.c.: Notificazione a persona non residente, né dimor

    Art. 142 c.p.c.: Notificazione a persona non residente, né dimor

    Art. 142 c.p.c. – Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nel Regno

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

    Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

  • Art. 141 c.p.c.: Notificazione presso il domiciliatario

    Art. 141 c.p.c.: Notificazione presso il domiciliatario

    Art. 141 c.p.c. – Notificazione presso il domiciliatario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione.

    Quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

    La consegna, a norma dell’art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell’ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

    La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell’elezione di domicilio o è cessato l’ufficio.

  • Art. 140 c.p.c.: Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    Art. 140 c.p.c.: Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

  • Art. 139 c.p.c.: Notificazione nella residenza, nella dimora o n

    Art. 139 c.p.c.: Notificazione nella residenza, nella dimora o n

    Art. 139 c.p.c. – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

    Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

    In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

    Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l’identità, e dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.

    Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

    Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto ò possibile le disposizioni precedenti.

  • Articolo 138 Codice di Procedura Civile: Notificazione in mani proprie

    Articolo 138 Codice di Procedura Civile: Notificazione in mani proprie

    Art. 138 c.p.c. – Notificazione in mani proprie

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto.

    Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

  • Articolo 137 Codice di Procedura Civile: Notificazioni

    Articolo 137 Codice di Procedura Civile: Notificazioni

    Art. 137 c.p.c. – Notificazioni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

    L’ufficiale giudiziario o l’avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi.

    Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

    Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.

    Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.

    Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

    L’avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.

    L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.