Autore: Andrea Marton

  • Articolo 136 Codice di Procedura Civile: Comunicazioni

    Articolo 136 Codice di Procedura Civile: Comunicazioni

    Art. 136 c.p.c. – Comunicazioni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il cancelliere …

    fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma …

    di comunicazione.

    .

    La comunicazione è effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

    .

    Salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è trasmessa all’ufficiale giudiziario per la notifica. Se non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell’atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, con le modalità previste dall’articolo 149-bis.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

  • Articolo 135 Codice di Procedura Civile: Forma e contenuto del decreto

    Articolo 135 Codice di Procedura Civile: Forma e contenuto del decreto

    Art. 135 c.p.c. – Forma e contenuto del decreto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il decreto è pronunciato d’ufficio o su istanza anche verbale della parte.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164 .

    Quando l’istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.

    Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.

  • Art. 134 c.p.c.: Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza

    Art. 134 c.p.c.: Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza

    Art. 134 c.p.c. – Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell’udienza, è redatta su documento separato , munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.

    Il cancelliere comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

  • Art. 133 c.p.c.: Pubblicazione e comunicazione della sentenza

    Art. 133 c.p.c.: Pubblicazione e comunicazione della sentenza

    Art. 133 c.p.c. – Pubblicazione e comunicazione della sentenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    .

    La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

    Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325.

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  • Articolo 132 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza

    Articolo 132 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza

    Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La sentenza è pronunciata in nome del Re d’Italia e d’Albania Imperatore d’Etiopia.

    Essa deve contenere:

    1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;

    2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori;

    3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

    4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ;

    5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

    La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se lo estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.

  • Art. 131 c.p.c.: Forma dei provvedimenti in generale

    Art. 131 c.p.c.: Forma dei provvedimenti in generale

    Art. 131 c.p.c. – Forma dei provvedimenti in generale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

    In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

    Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell’unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio .

  • Art. 130 c.p.c.: Redazione del processo verbale

    Art. 130 c.p.c.: Redazione del processo verbale

    Art. 130 c.p.c. – Redazione del processo verbale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.

    Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.

  • Art. 129 c.p.c.: Doveri di chi interviene o assiste all’udienza

    Art. 129 c.p.c.: Doveri di chi interviene o assiste all’udienza

    Art. 129 c.p.c. – Doveri di chi interviene o assiste all’udienza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Chi interviene o assiste all’udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

    È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.

  • Articolo 128 Codice di Procedura Civile: Udienza pubblica

    Articolo 128 Codice di Procedura Civile: Udienza pubblica

    Art. 128 c.p.c. – Udienza pubblica

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell’udienza ai sensi dell’articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga.

    Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

  • Articolo 127 Codice di Procedura Civile: Direzione dell’udienza

    Articolo 127 Codice di Procedura Civile: Direzione dell’udienza

    Art. 127 c.p.c. – Direzione dell’udienza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

    Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinchè la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

    Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.

  • Art. 126 c.p.c.: Contenuto del processo verbale

    Art. 126 c.p.c.: Contenuto del processo verbale

    Art. 126 c.p.c. – Contenuto del processo verbale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.

    Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.

  • Art. 125 c.p.c.: Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

    Art. 125 c.p.c.: Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

    Art. 125 c.p.c. – Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164 .

    La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

    La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale.