Art. 1130-bis c.c. – Rendiconto condominiale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo .

Spiegazione
Definisce il contenuto del rendiconto condominiale: voci di entrata e di uscita, situazione patrimoniale del condominio, fondi disponibili ed eventuali riserve, accompagnati da una nota sintetica esplicativa della gestione. L’assemblea può nominare un revisore; i condomini e i titolari di diritti reali possono prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi.
Come funziona e quando si applica
Introdotto dalla riforma del condominio (L. 220/2012) per garantire trasparenza contabile. Il rendiconto va approvato annualmente dall’assemblea ed è composto da registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota esplicativa.
Esempio pratico
Ogni anno l’amministratore presenta un rendiconto con il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota esplicativa; il singolo condomino può chiedere di visionare fatture e giustificativi di spesa.
Domande frequenti
Cosa deve contenere il rendiconto condominiale?
Registro di contabilità, riepilogo finanziario (situazione patrimoniale, fondi, debiti e crediti) e una nota sintetica esplicativa della gestione.
Posso vedere le fatture del condominio?
Sì: i condomini hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.