Autore: Andrea Marton

  • Art. 1130 bis Codice Civile: Rendiconto condominiale

    Art. 1130 bis Codice Civile: Rendiconto condominiale

    Art. 1130-bis c.c. – Rendiconto condominiale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.

    L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

    L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo .

    Spiegazione

    Definisce il contenuto del rendiconto condominiale: voci di entrata e di uscita, situazione patrimoniale del condominio, fondi disponibili ed eventuali riserve, accompagnati da una nota sintetica esplicativa della gestione. L’assemblea può nominare un revisore; i condomini e i titolari di diritti reali possono prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi.

    Come funziona e quando si applica

    Introdotto dalla riforma del condominio (L. 220/2012) per garantire trasparenza contabile. Il rendiconto va approvato annualmente dall’assemblea ed è composto da registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota esplicativa.

    Esempio pratico

    Ogni anno l’amministratore presenta un rendiconto con il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota esplicativa; il singolo condomino può chiedere di visionare fatture e giustificativi di spesa.

    Domande frequenti

    Cosa deve contenere il rendiconto condominiale?

    Registro di contabilità, riepilogo finanziario (situazione patrimoniale, fondi, debiti e crediti) e una nota sintetica esplicativa della gestione.

    Posso vedere le fatture del condominio?

    Sì: i condomini hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1131 Codice Civile: Rappresentanza

    Articolo 1131 Codice Civile: Rappresentanza

    Art. 1131 c.c. Rappresentanza

    In vigore

    Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 (1) o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.

  • Articolo 1132 Codice Civile: Dissenso dei condomini rispetto alle liti

    Articolo 1132 Codice Civile: Dissenso dei condomini rispetto alle liti

    Art. 1132 c.c. – Dissenso dei condomini rispetto alle liti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

    Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

    Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

  • Articolo 1133 Codice Civile: Provvedimenti presi dall’amministratore

    Articolo 1133 Codice Civile: Provvedimenti presi dall’amministratore

    Art. 1133 c.c. – Provvedimenti presi dall’amministratore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’art. 1137.

  • Articolo 1134 Codice Civile: Spese fatte dal condomino

    Articolo 1134 Codice Civile: Spese fatte dal condomino

    Art. 1134 c.c. – Gestione di iniziativa individuale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente .

  • Articolo 1135 Codice Civile: Attribuzioni dell’assemblea dei condomini

    Articolo 1135 Codice Civile: Attribuzioni dell’assemblea dei condomini

    Art. 1135 c.c. Attribuzioni dell’assemblea dei condomini

    In vigore

    Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede: 1) alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione; 2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; 3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione; 4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti (1). (2) L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea. L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonchè di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato. (3)

  • Art. 1136 c.c.: Costituzione dell’assemblea e validità delle del

    Art. 1136 c.c.: Costituzione dell’assemblea e validità delle del

    Art. 1136 c.c. Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

    In vigore

    deliberazioni (1) L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonchè 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo. Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio. L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore.

  • Art. 1137 c.c.: Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea

    Art. 1137 c.c.: Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea

    Art. 1137 c.c. – Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

    Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

    L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.

    L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I del codice di procedura civile.

  • Articolo 1138 Codice Civile: Regolamento di condominio

    Articolo 1138 Codice Civile: Regolamento di condominio

    Art. 1138 c.c. Regolamento di condominio

    In vigore

    Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione. Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107. (1) Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. (2)

  • Articolo 1139 Codice Civile: Rinvio alle norme sulla comunione

    Articolo 1139 Codice Civile: Rinvio alle norme sulla comunione

    Art. 1139 c.c. – Rinvio alle norme sulla comunione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale.

  • Art. 1140 Codice Civile: Possesso

    Art. 1140 Codice Civile: Possesso

    Art. 1140 c.c. – Possesso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

    Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.

  • Articolo 1141 Codice Civile: Mutamento della detenzione in possesso

    Articolo 1141 Codice Civile: Mutamento della detenzione in possesso

    Art. 1141 c.c. – Mutamento della detenzione in possesso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.

    Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finchè il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale.