Autore: Andrea Marton

  • Art. 1154 c.c.: Conoscenza dell’illegittima provenienza della co

    Art. 1154 c.c.: Conoscenza dell’illegittima provenienza della co

    Art. 1154 c.c. – Conoscenza dell’illegittima provenienza della cosa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    A colui che ha acquistato conoscendo l’illegittima provenienza della cosa non giova l’erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.

  • Art. 1155 c.c.: Acquisto di buona fede e precedente alienazione

    Art. 1155 c.c.: Acquisto di buona fede e precedente alienazione

    Art. 1155 c.c. – Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

  • Art. 1156 c.c.: Universalità di mobili e mobili iscritti in pubb

    Art. 1156 c.c.: Universalità di mobili e mobili iscritti in pubb

    Art. 1156 c.c. – Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.

  • Articolo 1157 Codice Civile: Possesso di titoli di credito

    Articolo 1157 Codice Civile: Possesso di titoli di credito

    Art. 1157 c.c. – Possesso di titoli di credito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.

  • Art. 1158 c.c.: Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali

    Art. 1158 c.c.: Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali

    Art. 1158 c.c. – Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.

  • Articolo 1159 Codice Civile: Usucapione decennale

    Articolo 1159 Codice Civile: Usucapione decennale

    Art. 1159 c.c. Usucapione decennale

    In vigore

    Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione. La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.

  • Art. 1159-bis c.c.: Usucapione speciale per la piccola proprietà

    Art. 1159-bis c.c.: Usucapione speciale per la piccola proprietà

    Art. 1159 BIS c.c. Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale

    In vigore

    rurale (1) La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni. Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione. La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.

  • Articolo 1160 Codice Civile: Usucapione delle universalità di mobili

    Articolo 1160 Codice Civile: Usucapione delle universalità di mobili

    Art. 1160 c.c. – Usucapione delle universalità di mobili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usucapione di un’universalità di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.

    Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l’usucapione si compie con il decorso di dieci anni.

  • Articolo 1161 Codice Civile: Usucapione dei beni mobili

    Articolo 1161 Codice Civile: Usucapione dei beni mobili

    Art. 1161 c.c. – Usucapione dei beni mobili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.

    Se il possessore è di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di venti anni.

  • Art. 1162 c.c.: Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici r

    Art. 1162 c.c.: Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici r

    Art. 1162 c.c. – Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l’usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.

    Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l’usucapione si compie col decorso di dieci anni.

    Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.

  • Articolo 1163 Codice Civile: Vizi del possesso

    Articolo 1163 Codice Civile: Vizi del possesso

    Art. 1163 c.c. – Vizi del possesso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l’usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

  • Articolo 1164 Codice Civile: Interversione del possesso

    Articolo 1164 Codice Civile: Interversione del possesso

    Art. 1164 c.c. Interversione del possesso

    In vigore

    Chi ha il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l’usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.