Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1163 c.c. – Vizi del possesso
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l’usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1162 - Art. 1162 c.c.: Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici r→Cod. civ. art. 1164 - Articolo 1164 Codice Civile: Interversione del possesso→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1161 Codice Civile: Usucapione dei beni mobili→Articolo 1165 Codice Civile: Applicazione di norme sulla prescrizione→Articolo 1160 Codice Civile: Usucapione delle universalità di mobili→Art. 1166 c.c.: Inefficacia delle cause di impedimento e di sosp→Art. 1159-bis c.c.: Usucapione speciale per la piccola proprietà→Articolo 1159 Codice Civile: Usucapione decennale→Art. 1167 c.c.: Interruzione dell’usucapione per perdita di poss
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1163 c.c.
L'art. 1163 c.c. disciplina gli effetti dei vizi originari del possesso, violenza e clandestinità, sull'istituto dell'usucapione. La norma non priva definitivamente il possessore viziato della possibilità di usucapire, ma sospende il decorso del termine fino alla cessazione del vizio.
Possesso violento
Il possesso è violento quando è stato acquistato con forza fisica o minaccia verso la persona o la cosa, così superando la resistenza del precedente possessore o detentore. La violenza rileva come vizio genetico: è sufficiente che sia presente al momento dell'acquisto del possesso; non occorre che si protragga nel tempo. Tuttavia, ai fini dell'art. 1163, il termine utile per l'usucapione non decorre finché l'originario possessore è impedito a reagire a causa degli effetti persistenti della violenza subita.
Possesso clandestino
Il possesso è clandestino quando è esercitato di nascosto, in modo tale da impedire al proprietario o al precedente possessore di averne notizia e di poter agire. La clandestinità cessa nel momento in cui il possesso diventa pubblico e conoscibile, indipendentemente dalla volontà del possessore. Da quel momento inizia a decorrere il termine utile per l'usucapione.
Ratio della norma
L'art. 1163 si fonda sul principio che l'ordinamento non può attribuire effetti favorevoli a chi ha acquisito il possesso in modo illecito finché tale illiceità permane. Il proprietario che non è in grado di reagire, perché sopraffatto dalla violenza o perché ignora la situazione, non può vedere il proprio diritto consumarsi per inerzia. Solo quando la situazione diventa normale e conoscibile decorre il termine che, a seconda del tipo di bene e della buona o mala fede, sarà quello previsto dagli artt. 1158-1162 c.c.
Distinzione con l'interruzione dell'usucapione
I vizi di cui all'art. 1163 attengono alla fase genetica del possesso e impediscono la stessa decorrenza del termine, mentre l'interruzione (artt. 1165-1167 c.c.) interviene su un decorso già iniziato e lo azzera, costringendo a ricominciare da capo.
Domande frequenti
Il possesso violento o clandestino vale per l'usucapione?
Non subito: non giova all'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata (art. 1163 c.c.).
Quando è violento il possesso?
Quando è acquistato con forza fisica o minaccia, superando la resistenza del precedente possessore o detentore.
Quando è clandestino?
Quando è esercitato di nascosto, in modo da impedire al proprietario di averne notizia e di reagire.
Da quando decorre il termine per l'usucapione?
Dalla cessazione della violenza o dalla pubblicità del possesso, indipendentemente dalla volontà del possessore.
La norma priva definitivamente il possessore della possibilità di usucapire?
No: sospende soltanto il decorso del termine fino alla cessazione del vizio.