Testo dell'articoloVigente
Risposta in chiaro
L’art. 1163 c.c. rende inutile per l’usucapione il possesso acquistato in modo violento o clandestino: il termine utile decorre solo dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1163 c.c. – Vizi del possesso
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l’usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1162 - Art. 1162 c.c.: Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici r→Cod. civ. art. 1164 - Articolo 1164 Codice Civile: Interversione del possesso→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1161 Codice Civile: Usucapione dei beni mobili→Articolo 1165 Codice Civile: Applicazione di norme sulla prescrizione→Articolo 1160 Codice Civile: Usucapione delle universalità di mobili→Art. 1166 c.c.: Inefficacia delle cause di impedimento e di sosp→Art. 1159-bis c.c.: Usucapione speciale per la piccola proprietà→Articolo 1159 Codice Civile: Usucapione decennale→Art. 1167 c.c.: Interruzione dell’usucapione per perdita di poss
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1163 c.c.
L'art. 1163 c.c. disciplina gli effetti dei vizi originari del possesso, violenza e clandestinità, sull'istituto dell'usucapione. La norma non priva definitivamente il possessore viziato della possibilità di usucapire, ma sospende il decorso del termine fino alla cessazione del vizio.
Possesso violento
Il possesso è violento quando è stato acquistato con forza fisica o minaccia verso la persona o la cosa, così superando la resistenza del precedente possessore o detentore. La violenza rileva come vizio genetico: è sufficiente che sia presente al momento dell'acquisto del possesso; non occorre che si protragga nel tempo. Tuttavia, ai fini dell'art. 1163, il termine utile per l'usucapione non decorre finché l'originario possessore è impedito a reagire a causa degli effetti persistenti della violenza subita.
Possesso clandestino
Il possesso è clandestino quando è esercitato di nascosto, in modo tale da impedire al proprietario o al precedente possessore di averne notizia e di poter agire. La clandestinità cessa nel momento in cui il possesso diventa pubblico e conoscibile, indipendentemente dalla volontà del possessore. Da quel momento inizia a decorrere il termine utile per l'usucapione.
Ratio della norma
L'art. 1163 si fonda sul principio che l'ordinamento non può attribuire effetti favorevoli a chi ha acquisito il possesso in modo illecito finché tale illiceità permane. Il proprietario che non è in grado di reagire, perché sopraffatto dalla violenza o perché ignora la situazione, non può vedere il proprio diritto consumarsi per inerzia. Solo quando la situazione diventa normale e conoscibile decorre il termine che, a seconda del tipo di bene e della buona o mala fede, sarà quello previsto dagli artt. 1158-1162 c.c.
Distinzione con l'interruzione dell'usucapione
I vizi di cui all'art. 1163 attengono alla fase genetica del possesso e impediscono la stessa decorrenza del termine, mentre l'interruzione (artt. 1165-1167 c.c.) interviene su un decorso già iniziato e lo azzera, costringendo a ricominciare da capo.
Casi pratici
Caso 1: possesso violento
Tizio acquista il possesso di un bene con la forza, superando la resistenza del precedente possessore. Il termine utile per l'usucapione non decorre finché perdurano gli effetti della violenza (art. 1163 c.c.).
Caso 2: possesso clandestino
Caio esercita di nascosto il possesso, impedendo al proprietario di averne notizia. L'usucapione inizia a decorrere solo dal momento in cui il possesso diventa pubblico e conoscibile.
Domande frequenti
Il possesso violento o clandestino vale per l'usucapione?
Non subito: non giova all'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata (art. 1163 c.c.).
Quando è violento il possesso?
Quando è acquistato con forza fisica o minaccia, superando la resistenza del precedente possessore o detentore.
Quando è clandestino?
Quando è esercitato di nascosto, in modo da impedire al proprietario di averne notizia e di reagire.
Da quando decorre il termine per l'usucapione?
Dalla cessazione della violenza o dalla pubblicità del possesso, indipendentemente dalla volontà del possessore.
La norma priva definitivamente il possessore della possibilità di usucapire?
No: sospende soltanto il decorso del termine fino alla cessazione del vizio.