Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1161 c.c. – Usucapione dei beni mobili
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.
Se il possessore è di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di venti anni.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1160 - Articolo 1160 Codice Civile: Usucapione delle universalità di mob…→Cod. civ. art. 1162 - Art. 1162 c.c.: Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici r→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1159-bis c.c.: Usucapione speciale per la piccola proprietà→Articolo 1159 Codice Civile: Usucapione decennale→Articolo 1163 Codice Civile: Vizi del possesso→Art. 1158 c.c.: Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali→Articolo 1164 Codice Civile: Interversione del possesso→Articolo 1157 Codice Civile: Possesso di titoli di credito→Articolo 1165 Codice Civile: Applicazione di norme sulla prescrizione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1161 c.c.
L'art. 1161 c.c. regola l'usucapione dei beni mobili nelle ipotesi in cui manchi un titolo idoneo al trasferimento, distinguendo nettamente tra possessore di buona fede e possessore di mala fede.
Possesso di buona fede (10 anni)
Quando il possessore ha acquistato il possesso credendo in buona fede di essere diventato proprietario (ad esempio perché il dante causa si spacciava per proprietario), il termine per l'usucapione è di dieci anni. La buona fede, definita dall'art. 1147 c.c. come l'ignoranza di ledere il diritto altrui, si presume e non richiede prova positiva da parte del possessore; è il terzo che intende negarla a doverla dimostrare. La valutazione è cristallizzata al momento dell'acquisto del possesso: la successiva scoperta dell'altruità della cosa non fa venir meno il beneficio del termine breve.
Possesso di mala fede (20 anni)
Il possessore che sapeva o avrebbe dovuto sapere di ledere il diritto altrui deve attendere venti anni per usucapire. Lo stesso termine si applica a chi acquista il possesso in modo violento o clandestino, salva la regola dell'art. 1163 c.c. che fa decorrere il termine solo dalla cessazione della violenza o clandestinità.
Differenza con l'art. 1153 c.c.
L'art. 1153 c.c. tutela l'acquisto a non domino dei beni mobili attraverso il principio «possesso vale titolo», rilevante però solo quando esiste un titolo idoneo. L'art. 1161 presidia invece l'ipotesi residuale in cui un titolo idoneo manca: in tal caso l'acquisto della proprietà non è immediato ma richiede il decorso del tempo. I due istituti si completano a vicenda nell'assicurare la certezza della circolazione dei beni mobili.
Applicazione ai diritti reali di godimento
La norma vale anche per l'usucapione di usufrutto, uso e altri diritti reali limitati su beni mobili, con i medesimi termini.
Domande frequenti
In quanto tempo si usucapisce un bene mobile senza titolo idoneo?
In dieci anni se il possesso è in buona fede, in venti anni se in mala fede (art. 1161 c.c.).
La buona fede deve essere provata?
No: si presume (art. 1147 c.c.); è chi la nega a doverla smentire. Si valuta al momento dell'acquisto del possesso.
La scoperta successiva dell'altruità fa perdere il termine breve?
No: la buona fede è cristallizzata al momento dell'acquisto del possesso; la successiva scoperta non incide.
Che differenza c'è con l'art. 1153 c.c.?
L'art. 1153 ('possesso vale titolo') tutela l'acquisto a non domino quando esiste un titolo idoneo; l'art. 1161 opera nell'ipotesi residuale in cui il titolo idoneo manca.
Quando decorre il termine se il possesso è violento o clandestino?
Solo dalla cessazione della violenza o clandestinità (art. 1163 c.c.).