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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1164 c.c. Interversione del possesso

In vigore

Chi ha il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l’usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.

In sintesi

  • Chi possiede a titolo di diritto reale limitato (es. usufruttuario) non può usucapire la piena proprietà con quel solo possesso.
  • L'interversione del possesso è possibile solo se il titolo muta per causa proveniente da un terzo o per opposizione formale al proprietario.
  • Il termine per l'usucapione decorre solo dalla data del mutamento del titolo.
  • La semplice intenzione di possedere come proprietario non è sufficiente a integrare l'interversione.

Commento all'art. 1164 c.c.

L'art. 1164 c.c. codifica il principio dell'interversione del possesso (o interversio possessionis): chi esercita un possesso corrispondente a un diritto reale su cosa altrui (usufruttuario, titolare di servitù, superficiario) non può trasformare quel possesso in possesso pieno al fine di usucapire la proprietà, se non ricorrono specifiche condizioni.

Principio «nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest»

Il brocardo latino esprime il nucleo della norma: nessuno può modificare da solo il titolo del proprio possesso. Chi possiede a titolo di usufrutto, ad esempio, esercita un potere sulla cosa che è qualificato giuridicamente da quel titolo; non può unilateralmente «decidere» di considerarsi proprietario e iniziare a far decorrere il termine per l'usucapione della piena proprietà. Ciò varrebbe come comportamento puramente interno, privo di rilevanza esterna.

Cause di interversione

Il comma 1 individua due sole cause idonee a mutare il titolo del possesso: (a) causa proveniente da un terzo: ad esempio, l'usufruttuario acquista la nuda proprietà da un terzo che si spaccia per nudo proprietario, o riceve un legato che trasferisce la piena proprietà; (b) opposizione fatta contro il diritto del proprietario: l'atto di opposizione deve essere inequivoco, esteriormente percepibile e portato a conoscenza del proprietario; non è sufficiente il mero esercizio del possesso in modo più intenso o la volontà interna di possedere come proprietario.

Decorrenza del termine

Il comma 2 stabilisce che il termine necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo è stato mutato. Prima di quel momento nessun tempo utile matura, anche se il possesso durava da decenni. Questo determina che l'usucapione ex art. 1164 è sempre usucapione a titolo di proprietà, con i termini previsti dagli artt. 1158-1162 c.c. a seconda del tipo di bene.

Rapporto con la detenzione

La norma si applica in via analogica anche alla conversione della detenzione in possesso, sebbene il detentore (locatario, comodatario) si trovi in posizione ancora più distante dalla proprietà: anche per lui vale il principio che il mutamento del titolo deve provenire dall'esterno o manifestarsi con atti di opposizione univoca.

Domande frequenti

Cos'è l'interversione del possesso?

È il mutamento del titolo in base al quale si esercita il possesso: da possesso corrispondente a un diritto reale limitato (es. usufrutto) a possesso corrispondente alla piena proprietà. L'art. 1164 c.c. stabilisce che questa trasformazione non può avvenire per sola volontà del possessore, ma richiede cause esterne specifiche.

Quali sono le cause che permettono l'interversione?

Solo due: (1) causa proveniente da un terzo, come un atto di acquisto della piena proprietà da un soggetto che si spaccia per proprietario; (2) opposizione formale e inequivoca fatta dal possessore contro il diritto del proprietario, portata a sua conoscenza. La mera intenzione interna di possedere come proprietario non basta.

Da quando decorre il termine per l'usucapione dopo l'interversione?

Dal momento in cui il titolo del possesso è stato mutato, come stabilisce il comma 2 dell'art. 1164. Tutto il possesso esercitato prima, anche per molti anni, non è utile ai fini dell'usucapione della piena proprietà.

L'usufruttuario può usucapire la piena proprietà senza interversione?

No. Finché il titolo del suo possesso è quello dell'usufrutto, può al massimo consolidare o usucapire il diritto di usufrutto stesso, ma non la piena proprietà. Solo con un'interversione valida ex art. 1164 il termine per l'usucapione della proprietà inizia a decorrere.

La norma si applica anche al conduttore (locatario)?

Il locatario è un detentore, non un possessore, ma il principio dell'art. 1164 si applica analogicamente: anche per lui il titolo non può mutare per sola volontà interna. Occorre un atto esterno o un'opposizione formale al proprietario-locatore perché il tempo utile per l'usucapione inizi a decorrere.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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