Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1160 c.c. – Usucapione delle universalità di mobili
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’usucapione di un’universalità di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.
Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l’usucapione si compie con il decorso di dieci anni.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1159-bis - bis c.c.: Usucapione speciale per la piccola proprietà→Cod. civ. art. 1161 - Articolo 1161 Codice Civile: Usucapione dei beni mobili→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1159 Codice Civile: Usucapione decennale→Art. 1158 c.c.: Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali→Art. 1162 c.c.: Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici r→Articolo 1157 Codice Civile: Possesso di titoli di credito→Articolo 1163 Codice Civile: Vizi del possesso→Art. 1156 c.c.: Universalità di mobili e mobili iscritti in pubb→Articolo 1164 Codice Civile: Interversione del possesso
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1160 c.c.
L'art. 1160 c.c. disciplina l'usucapione delle universalità di mobili, cioè di quella pluralità di cose mobili appartenenti a uno stesso soggetto e aventi una destinazione unitaria (art. 816 c.c.). Il legislatore ha previsto per queste entità collettive un regime parallelo a quello dei beni mobili singoli, con la medesima bipartizione tra possesso di buona fede e possesso di mala fede.
Termine ordinario (20 anni)
Chi possiede un'universalità di mobili in modo continuato, pacifico e non clandestino per venti anni ne acquista la proprietà a titolo originario, a prescindere dalla buona o mala fede. La continuità del possesso sull'insieme deve abbracciare la totalità dei beni che compongono l'universalità; se nel corso del tempo alcuni beni vengono sostituiti da altri, il possesso sull'insieme si protrae purché l'identità funzionale dell'universalità resti invariata.
Termine abbreviato (10 anni)
Il comma 2 introduce un'ipotesi privilegiata: il possessore che abbia acquistato in buona fede (art. 1147 c.c.) da un non dominus, in forza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento (compravendita, donazione, permuta), usucapisce in soli dieci anni. La buona fede, secondo il principio generale, si presume e deve essere valutata al momento dell'acquisto del possesso; l'eventuale sopravvenuta mala fede non pregiudica il decorso del termine abbreviato già avviato.
Rapporti con le disposizioni generali
L'art. 1160 si coordina con l'art. 1158 c.c. (usucapione degli immobili) e con l'art. 1161 c.c. (beni mobili singoli), costituendo un microsistema coerente in cui la qualità soggettiva del possessore e l'esistenza di un titolo idoneo incidono sulla durata del periodo utile. Non rileva invece la trascrizione, richiesta solo per i beni mobili registrati ex art. 1162 c.c., poiché le universalità di mobili ordinarie non sono soggette a regime di pubblicità nei registri pubblici.
Domande frequenti
In quanto tempo si usucapisce un'universalità di mobili?
In venti anni di possesso continuato; in dieci anni se l'acquisto è in buona fede da chi non è proprietario, con titolo idoneo (art. 1160 c.c.).
Cos'è un'universalità di mobili?
Una pluralità di cose mobili appartenenti a uno stesso soggetto e con destinazione unitaria (art. 816 c.c.), come una collezione o una mandria.
Cosa accade se i beni dell'universalità cambiano nel tempo?
Il possesso sull'insieme si protrae purché l'identità funzionale dell'universalità resti invariata, anche se alcuni beni vengono sostituiti.
La buona fede deve essere provata?
No: si presume (art. 1147) e si valuta al momento dell'acquisto del possesso; la sopravvenuta mala fede non pregiudica il termine già avviato.
Con quali norme si coordina?
Con l'art. 1158 c.c. (usucapione di immobili e universalità) e con la disciplina generale del possesso.