Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1088 Codice Civile: Variazione del turno tra gli utenti

    Articolo 1088 Codice Civile: Variazione del turno tra gli utenti

    Art. 1088 c.c. – Variazione del turno tra gli utenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il turno, purché tale cambiamento non rechi danno agli altri.

  • Articolo 1089 Codice Civile: Acqua impiegata come forza motrice

    Articolo 1089 Codice Civile: Acqua impiegata come forza motrice

    Art. 1089 c.c. – Acqua impiegata come forza motrice

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha diritto di servirsi dell’acqua come forza motrice non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.

  • Articolo 1090 Codice Civile: Manutenzione del canale

    Articolo 1090 Codice Civile: Manutenzione del canale

    Art. 1090 c.c. – Manutenzione del canale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella servitù di presa o di condotta d’acqua, quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente può domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in stato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante.

  • Art. 1091 c.c.: Obblighi del concedente fino al luogo di consegn

    Art. 1091 c.c.: Obblighi del concedente fino al luogo di consegn

    Art. 1091 c.c. – Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell’acqua

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell’acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell’acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l’alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinchè la derivazione e la regolare condotta dell’acqua siano in tempi debiti effettuate.

  • Articolo 1092 Codice Civile: Deficienza dell’acqua

    Articolo 1092 Codice Civile: Deficienza dell’acqua

    Art. 1092 c.c. Deficienza dell’acqua

    In vigore

    La deficienza dell’acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica. Tra diversi utenti la deficienza dell’acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e tra utenti in parità di condizione dall’ultimo utente. Tuttavia l’autorità giudiziaria, con provvedimento in camera di consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti, può modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla quantità di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l’acqua è destinata. Il concedente dell’acqua è tenuto a una proporzionale diminuzione del corrispettivo per la deficienza dell’acqua verificatasi per causa naturale o per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennità in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano state disposte dall’autorità giudiziaria.

  • Articolo 1093 Codice Civile: Riduzione della servitù

    Articolo 1093 Codice Civile: Riduzione della servitù

    Art. 1093 c.c. – Riduzione della servitù

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione dell’acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo può chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo.

    In questo caso è dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo dominante.

  • Articolo 1094 Codice Civile: Servitù attiva degli scoli

    Articolo 1094 Codice Civile: Servitù attiva degli scoli

    Art. 1094 c.c. – Servitù attiva degli scoli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli scoli o acque colaticce derivanti dall’altrui fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all’effetto di impedire la loro diversione.

  • Art. 1095 c.c.: Usucapione della servitù attiva degli scoli

    Art. 1095 c.c.: Usucapione della servitù attiva degli scoli

    Art. 1095 c.c. Usucapione della servitù attiva degli scoli

    In vigore

    Nella servitù attiva degli scoli il termine per l’usucapione comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo. Quando sul fondo servente è aperto un cavo destinato a raccogliere e condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde fanno presumere, che il cavo sia opera del proprietario del fondo dominante, purché non vi sia titolo, segno o prova in contrario. Si reputa segno contrario l’esistenza sul cavo di opere costruite o mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo è aperto.

  • Art. 1096 c.c.: Diritti del proprietario del fondo servente

    Art. 1096 c.c.: Diritti del proprietario del fondo servente

    Art. 1096 c.c. – Diritti del proprietario del fondo servente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell’acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonarne in tutto o in parte l’irrigazione.

  • Articolo 1097 Codice Civile: Diritto agli avanzi d’acqua

    Articolo 1097 Codice Civile: Diritto agli avanzi d’acqua

    Art. 1097 c.c. – Diritto agli avanzi d’acqua

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando l’acqua è concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta.

  • Art. 1098 c.c.: Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d’acq

    Art. 1098 c.c.: Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d’acq

    Art. 1098 c.c. – Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d’acqua

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d’acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante.

  • Articolo 1099 Codice Civile: Sostituzione di acqua viva

    Articolo 1099 Codice Civile: Sostituzione di acqua viva

    Art. 1099 c.c. – Sostituzione di acqua viva

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi d’acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione e l’assicurazione al fondo dominante di un corpo d’acqua viva, la cui quantità è determinata dall’autorità giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze.