Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1088 c.c. – Variazione del turno tra gli utenti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il turno, purché tale cambiamento non rechi danno agli altri.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1087 - Articolo 1087 Codice Civile: Acque sorgenti o sfuggite→Cod. civ. art. 1089 - Articolo 1089 Codice Civile: Acqua impiegata come forza motrice→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1086 Codice Civile: Distribuzione per ruota→Articolo 1090 Codice Civile: Manutenzione del canale→Articolo 1085 Codice Civile: Tempo d’esercizio della servitù→Art. 1091 c.c.: Obblighi del concedente fino al luogo di consegn→Articolo 1084 Codice Civile: Norme regolatrici della servitù→Articolo 1092 Codice Civile: Deficienza dell’acqua→Articolo 1083 Codice Civile: Determinazione della quantità d’acqua
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In sintesi
Commento all'art. 1088 c.c., Variazione del turno tra utenti dello stesso canale
L'art. 1088 c.c. disciplina una delle ipotesi di flessibilità nella gestione collettiva delle acque canalizzate: la possibilità per gli utenti di uno stesso canale di modificare consensualmente il turno loro assegnato, attraverso una variazione o una permuta. La norma si inserisce nel sistema delle servitù di acque (artt. 1063-1099 c.c.) e trova applicazione pratica in tutti i contesti di irrigazione consorziale o uso condiviso di derivazioni.
Condizioni per la variazione del turno
La disposizione subordina la validità dell'accordo a un'unica condizione negativa: l'assenza di danno per gli altri utenti del canale. Il legislatore ha scelto di non vincolare la variazione a forme solenni o autorizzazioni amministrative, rimettendo all'autonomia privata la gestione dei turni, purché il sistema complessivo non ne subisca pregiudizio. Questo approccio è coerente con il principio di solidarietà tra utenti che permea l'intero Capo II del Titolo VI del Libro III.
Coordinamento con la normativa sulle acque pubbliche
Per le acque pubbliche, la variazione del turno deve coordinarsi con le prescrizioni delle concessioni rilasciate ai sensi del R.D. 1775/1933 (Testo Unico delle acque). Le concessioni fissano spesso turni inderogabili a tutela dell'interesse pubblico; in tali casi l'accordo privato tra utenti non può prevalere sul disciplinare concessorio. La norma codicistica opera pertanto principalmente nell'ambito delle acque private o nelle fasce di flessibilità concesse dai regolamenti consortili.
Rilevanza pratica
La permuta di turni è frequente in agricoltura: un utente che in un dato periodo non necessita dell'acqua cede temporaneamente il proprio turno a un altro, che magari si trova in una fase critica per le colture. L'art. 1088 c.c. fornisce la base giuridica per tali accordi, limitando il contenzioso e favorendo un uso razionale della risorsa idrica.
Domande frequenti
Gli utenti di un canale possono cambiare il turno?
Sì: possono variarlo o permutarlo tra loro, purché il cambiamento non rechi danno agli altri utenti (art. 1088 c.c.).
Serve un'autorizzazione o una forma particolare?
No: la norma rimette l'accordo all'autonomia privata, senza forme solenni, a condizione di non pregiudicare gli altri.
Qual è l'unico limite?
L'assenza di danno per gli altri utenti del medesimo canale.
Vale anche per le acque pubbliche?
Con un limite: se la concessione fissa turni inderogabili a tutela dell'interesse pubblico, l'accordo privato non può prevalere sul disciplinare concessorio.
Su quale principio si fonda la norma?
Sul principio di solidarietà tra gli utenti dello stesso canale che permea la disciplina delle servitù di acque.