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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1085 c.c. Tempo d’esercizio della servitù

In vigore

Il diritto alla presa d’acqua si esercita per l’acqua estiva, dall’equinozio di primavera a quello d’autunno; per l’acqua iemale, dall’equinozio d’autunno a quello di primavera. La distribuzione d’acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali. L’uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l’uso fu convenuto o in cui si è incominciato a possedere.

In sintesi

  • Il diritto alla presa d'acqua si esercita secondo stagioni: acqua estiva dall'equinozio di primavera a quello d'autunno, acqua iemale nel periodo opposto.
  • La distribuzione giornaliera e notturna si riferisce al giorno e alla notte naturali.
  • L'uso nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al momento della convenzione o dell'inizio del possesso.

Commento all'art. 1085 c.c., Tempo d'esercizio della servitù

L'art. 1085 c.c. regola la dimensione temporale dell'esercizio della servitù di presa d'acqua, disciplinando le tre principali variabili: la stagione, il momento della giornata e i giorni festivi. La norma si applica in via suppletiva, secondo la gerarchia stabilita dall'art. 1084 c.c., e riflette un'organizzazione agraria e idrologica risalente ma ancora oggi rilevante.

Acqua estiva e iemale. La distinzione tra acqua estiva e iemale corrisponde alle diverse portate dei corsi d'acqua nelle due stagioni e alle differenti esigenze irrigue. L'acqua estiva, dal 21 marzo circa al 23 settembre, è tipicamente destinata all'irrigazione agricola; l'acqua iemale copre il semestre invernale, spesso utilizzata per scopi industriali o molitòri. Gli equinozi costituiscono un criterio oggettivo e stabile di demarcazione.

Giorno e notte naturali. La norma specifica che la distribuzione per giorni e notti segue il giorno e la notte naturali, non l'orario civile. Ciò significa che la durata del turno diurno e notturno varia nel corso dell'anno in funzione del fotoperiodo, con conseguenze pratiche sulla quantità d'acqua effettivamente prelevabile in ciascun turno.

Giorni festivi. Il criterio storico-convenzionale per i giorni festivi, feste di precetto vigenti al momento della convenzione o dell'inizio del possesso, ancòra la disciplina al contesto religioso e culturale in cui la servitù è nata. Questo può creare difficoltà interpretative quando il calendario festivo è cambiato nel tempo, rendendo necessario un accertamento storico.

Applicazione suppletiva. Come tutte le norme degli artt. 1085-1087 c.c., anche questa cede di fronte al titolo e agli usi locali (art. 1084 c.c.). La norma trova applicazione tipicamente nelle servitù costituite senza precise indicazioni temporali.

Domande frequenti

Cosa si intende per acqua estiva e acqua iemale?

L'acqua estiva è quella prelevabile dall'equinozio di primavera (circa 21 marzo) all'equinozio d'autunno (circa 23 settembre); l'acqua iemale copre il semestre opposto, dall'equinozio d'autunno a quello di primavera.

La distribuzione diurna e notturna segue l'orario legale?

No. L'art. 1085 c.c. fa riferimento al giorno e alla notte naturali, quindi la durata del turno varia nel corso dell'anno in funzione del fotoperiodo.

Come si determina quali giorni festivi sono rilevanti?

Si fa riferimento alle feste di precetto vigenti al momento in cui fu stipulata la convenzione o in cui iniziò il possesso, non alle festività attuali.

L'art. 1085 c.c. si applica sempre?

No, si applica solo in via suppletiva quando né il titolo né gli usi locali disciplinano il tempo di esercizio della servitù, secondo la gerarchia dell'art. 1084 c.c.

Qual è la ratio della distinzione tra acqua estiva e iemale?

Riflette le diverse portate stagionali dei corsi d'acqua e le differenti esigenze degli utenti: irrigazione agricola in estate, usi industriali e molitòri in inverno.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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