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Art. 1083 c.c. Determinazione della quantità d’acqua
In vigore
Quando la quantità d’acqua non è stata determinata, ma la derivazione è stata fatta per un dato scopo, s’intende concessa la quantità necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse può in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l’uso necessario e impedito l’eccesso. Se però è stata determinata la forma della bocca e dell’edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo, si è posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma, non è ammesso reclamo delle parti, se non nel caso indicato dall’articolo precedente.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1083 c.c., Determinazione della quantità d'acqua
L'art. 1083 c.c. affronta uno dei problemi pratici più frequenti nelle servitù di acquedotto e di presa d'acqua: l'indeterminatezza quantitativa del prelievo. La norma è collocata nel contesto delle servitù prediali relative alle acque (artt. 1063-1099 c.c.) e si raccorda con il sistema delineato dal Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (T.U. sulle acque pubbliche).
Criterio teleologico. In mancanza di una determinazione espressa della quantità d'acqua derivabile, il legislatore adotta un criterio funzionale: la quantità è commisurata allo scopo per cui la derivazione è stata concessa. Si tratta di un principio di proporzionalità che evita sia carenze sia eccessi rispetto alle esigenze del fondo dominante.
Rimedio della determinazione giudiziale. Chiunque abbia interesse, il proprietario del fondo servente, il titolare della servitù o terzi portatori di un interesse giuridicamente rilevante, può in ogni tempo chiedere l'intervento giudiziale per fissare le modalità tecniche della derivazione, in modo da garantire l'uso necessario e impedire prelievi eccessivi. Il termine «in ogni tempo» esclude la prescrizione di questa facoltà, il che riflette la natura reale e permanente della servitù.
Consolidamento per forma o possesso. Il secondo comma introduce un limite fondamentale: quando la forma della bocca o dell'edificio derivatore è già stata determinata dal titolo, oppure quando il possesso quinquennale ha cristallizzato una determinata modalità di esercizio, non è più ammesso reclamo, salvo il caso di cui all'art. 1082 (variazione delle condizioni che rendono più gravosa la servitù). Il possesso quinquennale svolge dunque una funzione di consolidamento dell'assetto esistente, analoga alla usucapione abbreviata.
Coordinamento con la disciplina pubblicistica. La norma va letta in parallelo con l'art. 1033 c.c. (acquedotto coattivo) e con le disposizioni del R.D. 1775/1933 che attribuiscono alla pubblica amministrazione poteri concessori sulle acque pubbliche: la quantità concessa in regime privatistico non può eccedere quella ammessa dal provvedimento concessorio.
Domande frequenti
Come si determina la quantità d'acqua quando il titolo non la specifica?
Si considera concessa la quantità strettamente necessaria per lo scopo indicato nell'atto costitutivo della servitù. Il criterio è quindi funzionale e non volumetrico.
Chi può chiedere la determinazione giudiziale della forma di derivazione?
Chiunque vi abbia interesse: il proprietario del fondo servente, il titolare della servitù e, in alcuni casi, altri soggetti portatori di un interesse giuridicamente tutelato.
Dopo quanto tempo la forma di esercizio non può più essere contestata?
Cinque anni di possesso nella medesima forma equivalgono alla determinazione convenzionale: trascorso questo periodo non è ammesso reclamo, salvo le ipotesi di cui all'art. 1082 c.c.
Qual è il rapporto tra l'art. 1083 c.c. e il T.U. sulle acque pubbliche (R.D. 1775/1933)?
Il R.D. 1775/1933 regola la concessione amministrativa di derivazione di acque pubbliche; l'art. 1083 c.c. disciplina i rapporti privatistici tra fondo dominante e fondo servente, nei limiti della quantità concessa dall'autorità.
L'azione per la determinazione della quantità d'acqua si prescrive?
No. L'art. 1083 c.c. prevede che l'azione possa essere esercitata «in ogni tempo», escludendo la prescrizione in coerenza con la natura reale e permanente della servitù.