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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1033 c.c. Obbligo di dare passaggio alle acque

In vigore

Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

In sintesi

  • Il proprietario del fondo è tenuto a dare passaggio per le sue terre alle acque di ogni specie (irrigazione, uso potabile, industriale) che altri vogliano condurre, anche solo in modo temporaneo.
  • Sono esenti dalla servitù di acquedotto: case, cortili, giardini e aie attigue alle abitazioni.
  • Il proprietario del fondo servente ha diritto a un'indennità per il peso subito (art. 1038 c.c.).
  • La norma introduce la servitù coattiva di acquedotto, una delle servitù coattive tipiche più rilevanti nella pratica agricola e industriale.

L'art. 1033 c.c. disciplina la servitù coattiva di acquedotto: chiunque abbia diritto di utilizzare acqua (anche solo temporaneamente, per bisogni della vita, uso agrario o industriale) può obbligare il proprietario del fondo frapposto a subire il passaggio dell'acquedotto. Sono esenti le case e pertinenze abitate. L'esercizio del diritto presuppone il pagamento dell'indennità.

La servitù coattiva di acquedotto: ratio e ambito

La servitù di acquedotto coattivo (artt. 1033-1040 c.c.) è una delle servitù coattive tipiche del codice civile, ispirata alla valorizzazione della risorsa idrica. Il legislatore ha ritenuto prevalente l'interesse di chi ha disponibilità dell'acqua ma non può fisicamente farla defluire senza attraversare fondi altrui, rispetto all'interesse del proprietario del fondo interposto alla piena esclusività del suo terreno. L'art. 1033 c.c. fissa le condizioni soggettive per invocare la servitù: il richiedente deve avere, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzare l'acqua. Non occorre la proprietà dell'acqua: è sufficiente un diritto d'uso temporaneo (concessione di derivazione, contratto di affitto d'acqua). La destinazione dell'acqua può essere triplice: bisogni della vita (uso potabile), usi agrari (irrigazione), usi industriali.

Acque di ogni specie

L'art. 1033 si applica alle acque di ogni specie: acque superficiali (fiumi, canali, rogge, sorgenti), acque sotterranee (pozzi artesiani), acque meteoriche raccolte, acque industriali trattate, acque di scarico depurate ai fini dell'irrigazione. La norma non distingue in base alla natura giuridica dell'acqua (pubblica o privata): rilevante è che il richiedente abbia il diritto di utilizzarla. Per le acque pubbliche, la concessione di derivazione rilasciata dall'autorità regionale (ai sensi del d.lgs. 152/2006) è il titolo che legittima la richiesta di acquedotto coattivo.

I fondi esenti: case, cortili, giardini, aie

L'art. 1033 prevede un'esenzione per i fondi che comprendono case, cortili, giardini e aie attigue alle abitazioni. Questa esenzione tutela la privacy e l'incolumità delle persone che abitano i fondi in questione: sarebbe inaccettabile far passare un acquedotto sotto un cortile privato o attraverso il giardino di un'abitazione. L'esenzione riguarda l'area direttamente contigua e funzionale all'abitazione: un campo agricolo annesso a una villa ma distante da essa non è esente. I confini dell'esenzione sono talvolta controversi in giurisprudenza, con l'orientamento prevalente che richiede una contiguità fisica e funzionale con lo spazio abitativo.

Il diritto del proprietario del fondo servente

Il proprietario del fondo su cui passa l'acquedotto subisce un peso reale, ma non è privo di tutele: ha diritto a una indennità (art. 1038 c.c.) commisurata al danno arrecato dalla servitù. Conserva il diritto di attraversare con opere proprie l'acquedotto (art. 1035 c.c.), purché non arrechi danno. Può chiedere lo spostamento dell'acquedotto se le circostanze lo consentono (art. 1068 c.c.). L'esercizio del diritto di acquedotto non deve arrecare danni superiori a quelli strettamente necessari.

Coordinamento normativo

L'art. 1033 va letto con l'art. 1034 c.c. (apertura del nuovo acquedotto), l'art. 1037 c.c. (condizioni per la costituzione), l'art. 1038 c.c. (indennità), l'art. 1032 c.c. (modi di costituzione coattiva) e con il d.lgs. 152/2006 (codice dell'ambiente, acque).

Domande frequenti

Chi ha diritto di chiedere la servitù coattiva di acquedotto?

Chiunque abbia, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzare l'acqua: proprietario di una sorgente, titolare di una concessione di derivazione idrica, affittuario di un diritto d'acqua. La norma non richiede la proprietà dell'acqua, ma solo il diritto di utilizzarla per bisogni della vita, usi agrari o usi industriali, come precisa l'art. 1033 c.c.

Il proprietario di una casa con giardino può opporsi al passaggio dell'acquedotto attraverso il suo fondo?

Sì, se il fondo comprende la casa, il cortile, il giardino o l'aia attigua all'abitazione, è esente dalla servitù di acquedotto coattivo ai sensi dell'art. 1033 c.c. L'esenzione tutela la privacy e l'incolumità degli abitanti. Tuttavia, l'esenzione riguarda solo la parte direttamente contigua e funzionale all'abitazione: un campo agricolo lontano dalla casa non è esente.

Un acquedotto industriale può essere imposto coattivamente su fondi privati?

Sì. L'art. 1033 c.c. include espressamente gli 'usi industriali' tra le destinazioni dell'acqua che legittimano la servitù coattiva di acquedotto. Chi ha bisogno di condurre acqua a uso industriale (raffreddamento, processo produttivo) può ottenere la servitù coattiva di acquedotto alle stesse condizioni applicabili agli usi agricoli e potabili.

Il proprietario del fondo su cui passa l'acquedotto ha diritto a qualcosa?

Sì, ha diritto all'indennità prevista dall'art. 1038 c.c., che compensa il diminuito valore e il disturbo arrecato dalla servitù. L'indennità è condizione dell'esercizio della servitù: il titolare dell'acquedotto non può iniziare i lavori prima di averla corrisposta o depositata. Il proprietario del fondo servente conserva inoltre il diritto di attraversare l'acquedotto con proprie opere (art. 1035 c.c.) senza arrecare danno.

La servitù coattiva di acquedotto si applica anche alle acque meteoriche raccolte?

Sì. L'art. 1033 c.c. parla di 'acque di ogni specie': la norma non distingue in base all'origine dell'acqua. Le acque meteoriche raccolte in cisterne o vasche, le acque di falda estratte con pompe, le acque depurate riutilizzate a scopi irrigui rientrano tutte nell'ambito applicativo della servitù di acquedotto coattivo, purché il richiedente abbia il diritto di utilizzarle.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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