Testo dell'articoloVigente
Art. 1068 c.c. Trasferimento della servitù in luogo diverso
In vigore
Il proprietario del fondo servente non può trasferire l’esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente. Tuttavia, se l’originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente, o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell’altro fondo un luogo egualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo. Il cambiamento di luogo per l’esercizio della seritù si può del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente. L’autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l’esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.
In sintesi
Commento all'art. 1068 c.c.
L'art. 1068 c.c. disciplina il trasferimento dell'esercizio della servitù in luogo diverso da quello originariamente stabilito nel titolo. La norma parte da un principio di immutabilità: il proprietario del fondo servente non può modificare unilateralmente il luogo di esercizio, poiché il fondo dominante vanta un diritto reale su quella specifica porzione del fondo gravato.
Il legislatore prevede tuttavia alcune eccezioni. La prima, a vantaggio del fondo servente, scatta quando l'esercizio originario è divenuto più gravoso o impedisce di eseguire lavori, riparazioni o miglioramenti: in tal caso il servente può offrire al dominante un luogo egualmente comodo, e questi non può rifiutare. La seconda eccezione, a favore del fondo dominante, richiede la prova che il cambiamento apporti un notevole vantaggio senza recare danno al fondo gravato.
Il quarto comma introduce un potere residuale dell'autorità giudiziaria: il giudice può disporre il trasferimento su un fondo diverso, anche appartenente a un terzo consenziente, purché l'esercizio della servitù rimanga egualmente agevole per il dominante. Questo strumento garantisce flessibilità nei casi in cui il semplice spostamento all'interno del fondo servente non sia sufficiente.
Sul piano pratico, la norma interessa frequentemente le servitù di passaggio: se la strada originaria viene occupata da nuove costruzioni o subisce modifiche strutturali, il proprietario del fondo servente può proporre un percorso alternativo di pari comodità. La valutazione di «eguale comodità» è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.
Domande frequenti
Il proprietario del fondo servente può spostare da solo la servitù?
No. Il trasferimento unilaterale è vietato; occorre l'accordo con il fondo dominante oppure l'intervento del giudice nei casi previsti dall'art. 1068 c.c.
Quando il fondo dominante può chiedere il trasferimento della servitù?
Può chiederlo provando che il cambiamento di luogo gli reca un notevole vantaggio e non arreca danno al fondo servente, ai sensi del terzo comma dell'art. 1068 c.c.
Il proprietario del fondo dominante può rifiutare un luogo alternativo offerto dal servente?
No, se il luogo offerto è egualmente comodo per l'esercizio della servitù, il dominante non può rifiutarlo secondo il secondo comma dell'art. 1068 c.c.
Il giudice può trasferire la servitù su un fondo di un terzo?
Sì, purché il terzo acconsenta e l'esercizio della servitù rimanga egualmente agevole per il fondo dominante, come stabilisce il quarto comma dell'art. 1068 c.c.
Come si valuta l'eguale comodità del nuovo luogo di esercizio?
È un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che valuta le caratteristiche concrete dei luoghi, la destinazione economica del fondo dominante e le modalità di utilizzo della servitù.