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Art. 1071 c.c. Divisione del fondo dominante o del fondo servente
In vigore
servente Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente. Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate. CAPO VI – Dell'estinzione delle servitù
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In sintesi
Commento all'art. 1071 c.c.
L'art. 1071 c.c. disciplina gli effetti della divisione dei fondi — dominante o servente — sull'esistenza e l'ampiezza della servitù. La norma risolve due problemi simmetrici che sorgono quando uno dei fondi cessa di essere un'unità giuridica unitaria.
Il primo comma affronta la divisione del fondo dominante: la servitù si estende a ciascuna delle porzioni risultanti, poiché il beneficio reale non viene meno per effetto della divisione. Tuttavia, il legislatore introduce un limite fondamentale: la divisione non deve rendere più gravosa la condizione del fondo servente. Se la fruizione della servitù da parte di più condomini successori aumentasse l'onere per il fondo servente oltre i limiti originari, l'esercizio dovrà essere coordinato e limitato.
Il secondo comma affronta la divisione del fondo servente: se la servitù grava su una parte determinata del fondo, la divisione produce un effetto liberatorio per le altre porzioni che non sopportano il peso. Il principio è coerente con la natura reale della servitù, che grava su una res e non sulla persona del proprietario.
La norma si coordina con l'art. 1063 c.c. sulla nozione di servitù prediale e con l'art. 1067 c.c. sul divieto di aggravamento. Sul piano successorio e negoziale, chi acquista una porzione del fondo dominante deve verificare se la servitù si estende alla sua porzione o se la configurazione topografica della divisione esclude quella porzione dal beneficio.
Domande frequenti
Se vendo metà del mio fondo dominante, la servitù vale anche per l'acquirente?
Sì. Ai sensi dell'art. 1071, primo comma, c.c., la servitù si estende a ciascuna porzione del fondo dominante diviso, salvo che ciò aggravi la condizione del fondo servente.
La divisione del fondo dominante può aggravare il fondo servente?
No. Il primo comma dell'art. 1071 c.c. vieta espressamente che la divisione renda più gravosa la condizione del fondo servente rispetto alla situazione originaria.
Se il fondo servente viene diviso, tutte le porzioni restano gravate?
Solo la porzione su cui la servitù ricade concretamente resta gravata; le altre porzioni sono liberate, secondo il secondo comma dell'art. 1071 c.c.
Come si determina su quale porzione del fondo servente diviso ricade la servitù?
Si fa riferimento alla localizzazione fisica della servitù al momento della divisione: la porzione che comprende il luogo di esercizio della servitù resta gravata.
La divisione del fondo dominante richiede il consenso del proprietario del fondo servente?
No. La divisione del fondo dominante non richiede il consenso del servente, purché non aggravi la condizione del fondo gravato oltre i limiti originari.