Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1070 c.c. – Abbandono del fondo servente

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l’uso o per la conservazione della servitù, può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante.

Nel caso in cui l’esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.

In sintesi

  • Il proprietario del fondo servente obbligato per titolo o legge alle spese per la servitù può liberarsene rinunciando alla proprietà del fondo a favore del fondo dominante.
  • La rinuncia ha effetto liberatorio: il servente abbandona la proprietà e cessa ogni obbligo di spesa.
  • Se la servitù interessa solo una parte del fondo, la rinuncia può limitarsi a quella parte.
  • L'istituto tutela il servente da oneri economici sproporzionati rispetto al valore del fondo.
  • La norma si coordina con l'art. 1069 c.c. sulla ripartizione delle spese per le opere.

Commento all'art. 1070 c.c.

L'art. 1070 c.c. introduce l'abbandono liberatorio del fondo servente: il proprietario gravato da un obbligo di spesa per la servitù può sottrarsi all'obbligo rinunciando alla proprietà del fondo a favore del dominante. L'istituto è ispirato al principio per cui nessuno può essere costretto a mantenere un bene in perdita quando il costo della servitù eccede il valore economico del fondo.

Il presupposto è che le spese siano imposte dal titolo o dalla legge. La semplice esistenza della servitù non basta: occorre che il servente sia obbligato a sostenere i costi di uso o conservazione della servitù stessa. Tale obbligo può derivare dall'atto costitutivo o da una specifica disposizione normativa.

L'abbandono si realizza attraverso una rinuncia alla proprietà, che è atto unilaterale recettizio: produce effetto nel momento in cui perviene a conoscenza del proprietario del fondo dominante, il quale diventa automaticamente proprietario del fondo abbandonato. Non è necessario il consenso del dominante per perfezionare il trasferimento.

Il secondo comma prevede che, quando la servitù è limitata a una parte del fondo, il servente possa rinunciare solo a quella parte. Ciò tutela il servente dal dover cedere l'intero fondo per liberarsi da un obbligo di spesa che grava su una porzione circoscritta. La norma è applicazione del principio di proporzionalità nell'esercizio dei diritti reali.

Sul piano fiscale, la rinuncia traslativa è soggetta alle imposte di registro e ipotecaria come qualsiasi trasferimento immobiliare.

Casi pratici

Caso 1: abbandono liberatorio

Il titolo pone a carico di Tizio, proprietario del fondo servente, le spese di conservazione della servitù. Se i costi superano il valore del fondo, Tizio può liberarsene rinunciando alla proprietà del fondo servente a favore del dominante (art. 1070 c.c.).

Caso 2: rinuncia limitata a una parte

La servitù grava solo su una parte del fondo. Tizio può limitare la rinuncia a quella parte, senza dover cedere l'intero fondo: è il principio di proporzionalità.

Domande frequenti

Quando il proprietario del fondo servente può abbandonarlo?

Quando è tenuto dal titolo o dalla legge alle spese per l'uso o la conservazione della servitù: può liberarsene rinunciando alla proprietà a favore del dominante (art. 1070 c.c.).

Basta l'esistenza della servitù per abbandonare?

No: occorre che il servente sia obbligato a sostenere i costi di uso o conservazione, per titolo o per legge.

Come avviene l'abbandono?

Con una rinuncia alla proprietà, atto unilaterale recettizio: produce effetto quando perviene a conoscenza del proprietario del fondo dominante, che ne diventa proprietario.

Serve il consenso del dominante?

No: non è necessario il consenso per perfezionare il trasferimento.

Si può abbandonare solo una parte del fondo?

Sì: se la servitù è limitata a una parte, la rinuncia può limitarsi a quella parte, per il principio di proporzionalità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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