Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 1070 c.c. – Abbandono del fondo servente

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l’uso o per la conservazione della servitù, può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante.

Nel caso in cui l’esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.

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In sintesi

  • Il proprietario del fondo servente obbligato per titolo o legge alle spese per la servitù può liberarsene rinunciando alla proprietà del fondo a favore del fondo dominante.
  • La rinuncia ha effetto liberatorio: il servente abbandona la proprietà e cessa ogni obbligo di spesa.
  • Se la servitù interessa solo una parte del fondo, la rinuncia può limitarsi a quella parte.
  • L'istituto tutela il servente da oneri economici sproporzionati rispetto al valore del fondo.
  • La norma si coordina con l'art. 1069 c.c. sulla ripartizione delle spese per le opere.

Commento all'art. 1070 c.c.

L'art. 1070 c.c. introduce l'abbandono liberatorio del fondo servente: il proprietario gravato da un obbligo di spesa per la servitù può sottrarsi all'obbligo rinunciando alla proprietà del fondo a favore del dominante. L'istituto è ispirato al principio per cui nessuno può essere costretto a mantenere un bene in perdita quando il costo della servitù eccede il valore economico del fondo.

Il presupposto è che le spese siano imposte dal titolo o dalla legge. La semplice esistenza della servitù non basta: occorre che il servente sia obbligato a sostenere i costi di uso o conservazione della servitù stessa. Tale obbligo può derivare dall'atto costitutivo o da una specifica disposizione normativa.

L'abbandono si realizza attraverso una rinuncia alla proprietà, che è atto unilaterale recettizio: produce effetto nel momento in cui perviene a conoscenza del proprietario del fondo dominante, il quale diventa automaticamente proprietario del fondo abbandonato. Non è necessario il consenso del dominante per perfezionare il trasferimento.

Il secondo comma prevede che, quando la servitù è limitata a una parte del fondo, il servente possa rinunciare solo a quella parte. Ciò tutela il servente dal dover cedere l'intero fondo per liberarsi da un obbligo di spesa che grava su una porzione circoscritta. La norma è applicazione del principio di proporzionalità nell'esercizio dei diritti reali.

Sul piano fiscale, la rinuncia traslativa è soggetta alle imposte di registro e ipotecaria come qualsiasi trasferimento immobiliare.

Casi pratici

Caso 1: abbandono liberatorio

Il titolo pone a carico di Tizio, proprietario del fondo servente, le spese di conservazione della servitù. Se i costi superano il valore del fondo, Tizio può liberarsene rinunciando alla proprietà del fondo servente a favore del dominante (art. 1070 c.c.).

Caso 2: rinuncia limitata a una parte

La servitù grava solo su una parte del fondo. Tizio può limitare la rinuncia a quella parte, senza dover cedere l'intero fondo: è il principio di proporzionalità.

Domande frequenti

Quando il proprietario del fondo servente può abbandonarlo?

Quando è tenuto dal titolo o dalla legge alle spese per l'uso o la conservazione della servitù: può liberarsene rinunciando alla proprietà a favore del dominante (art. 1070 c.c.).

Basta l'esistenza della servitù per abbandonare?

No: occorre che il servente sia obbligato a sostenere i costi di uso o conservazione, per titolo o per legge.

Come avviene l'abbandono?

Con una rinuncia alla proprietà, atto unilaterale recettizio: produce effetto quando perviene a conoscenza del proprietario del fondo dominante, che ne diventa proprietario.

Serve il consenso del dominante?

No: non è necessario il consenso per perfezionare il trasferimento.

Si può abbandonare solo una parte del fondo?

Sì: se la servitù è limitata a una parte, la rinuncia può limitarsi a quella parte, per il principio di proporzionalità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 15 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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