Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1070 c.c. – Abbandono del fondo servente
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l’uso o per la conservazione della servitù, può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante.
Nel caso in cui l’esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1069 - Articolo 1069 Codice Civile: Opere sul fondo servente→Cod. civ. art. 1071 - Art. 1071 c.c.: Divisione del fondo dominante o del fondo serven→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1068 c.c.: Trasferimento della servitù in luogo diverso→Articolo 1072 Codice Civile: Estinzione per confusione→Art. 1067 c.c.: Divieto di aggravare o diminuire l’esercizio del→Articolo 1073 Codice Civile: Estinzione per prescrizione→Articolo 1066 Codice Civile: Possesso delle servitù→Art. 1074 c.c.: Impossibilità di uso e mancanza di utilità→Art. 1065 c.c.: Esercizio conforme al Titolo o al possesso
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1070 c.c.
L'art. 1070 c.c. introduce l'abbandono liberatorio del fondo servente: il proprietario gravato da un obbligo di spesa per la servitù può sottrarsi all'obbligo rinunciando alla proprietà del fondo a favore del dominante. L'istituto è ispirato al principio per cui nessuno può essere costretto a mantenere un bene in perdita quando il costo della servitù eccede il valore economico del fondo.
Il presupposto è che le spese siano imposte dal titolo o dalla legge. La semplice esistenza della servitù non basta: occorre che il servente sia obbligato a sostenere i costi di uso o conservazione della servitù stessa. Tale obbligo può derivare dall'atto costitutivo o da una specifica disposizione normativa.
L'abbandono si realizza attraverso una rinuncia alla proprietà, che è atto unilaterale recettizio: produce effetto nel momento in cui perviene a conoscenza del proprietario del fondo dominante, il quale diventa automaticamente proprietario del fondo abbandonato. Non è necessario il consenso del dominante per perfezionare il trasferimento.
Il secondo comma prevede che, quando la servitù è limitata a una parte del fondo, il servente possa rinunciare solo a quella parte. Ciò tutela il servente dal dover cedere l'intero fondo per liberarsi da un obbligo di spesa che grava su una porzione circoscritta. La norma è applicazione del principio di proporzionalità nell'esercizio dei diritti reali.
Sul piano fiscale, la rinuncia traslativa è soggetta alle imposte di registro e ipotecaria come qualsiasi trasferimento immobiliare.
Casi pratici
Caso 1: abbandono liberatorio
Il titolo pone a carico di Tizio, proprietario del fondo servente, le spese di conservazione della servitù. Se i costi superano il valore del fondo, Tizio può liberarsene rinunciando alla proprietà del fondo servente a favore del dominante (art. 1070 c.c.).
Caso 2: rinuncia limitata a una parte
La servitù grava solo su una parte del fondo. Tizio può limitare la rinuncia a quella parte, senza dover cedere l'intero fondo: è il principio di proporzionalità.
Domande frequenti
Quando il proprietario del fondo servente può abbandonarlo?
Quando è tenuto dal titolo o dalla legge alle spese per l'uso o la conservazione della servitù: può liberarsene rinunciando alla proprietà a favore del dominante (art. 1070 c.c.).
Basta l'esistenza della servitù per abbandonare?
No: occorre che il servente sia obbligato a sostenere i costi di uso o conservazione, per titolo o per legge.
Come avviene l'abbandono?
Con una rinuncia alla proprietà, atto unilaterale recettizio: produce effetto quando perviene a conoscenza del proprietario del fondo dominante, che ne diventa proprietario.
Serve il consenso del dominante?
No: non è necessario il consenso per perfezionare il trasferimento.
Si può abbandonare solo una parte del fondo?
Sì: se la servitù è limitata a una parte, la rinuncia può limitarsi a quella parte, per il principio di proporzionalità.