Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1067 c.c. – Divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitù
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente.
Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1066 - Articolo 1066 Codice Civile: Possesso delle servitù→Cod. civ. art. 1068 - Art. 1068 c.c.: Trasferimento della servitù in luogo diverso→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1065 c.c.: Esercizio conforme al Titolo o al possesso→Articolo 1069 Codice Civile: Opere sul fondo servente→Articolo 1064 Codice Civile: Estensione del diritto di servitù→Articolo 1070 Codice Civile: Abbandono del fondo servente→Articolo 1063 Codice Civile: Norme regolatrici→Art. 1071 c.c.: Divisione del fondo dominante o del fondo serven→Articolo 1062 Codice Civile: Destinazione del padre di famiglia
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1067 del codice civile fissa una regola di equilibrio fondamentale nel rapporto di servitù prediale, ponendo a carico di entrambi i proprietari, dominante e servente, un divieto speculare. Da un lato, il proprietario del fondo dominante non può aggravare la condizione del fondo servente; dall'altro, il proprietario del fondo servente non può diminuire o rendere più incomodo l'esercizio della servitù. La disposizione esprime il principio di conservazione dell'assetto originario del peso reale, garantendo stabilità al rapporto.
La struttura della servitù e l'esigenza di equilibrio
La servitù prediale è un peso imposto sopra un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) appartenente a diverso proprietario. Per sua natura, essa comprime il diritto di proprietà del fondo servente a vantaggio di quello dominante. Questo equilibrio, definito al momento della costituzione, deve essere preservato nel tempo: l'art. 1067 ha precisamente la funzione di impedire che una delle parti, modificando unilateralmente lo stato dei luoghi, alteri il bilanciamento di interessi cristallizzato nel titolo o nella situazione di fatto.
Il divieto a carico del fondo dominante
Il primo comma vieta al proprietario del fondo dominante di fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente. Il titolare della servitù gode di un diritto, ma non può ampliarlo a proprio piacimento: deve esercitarlo nei limiti in cui è stato costituito, senza aggravare il peso che grava sul fondo altrui. Sono pertanto vietate le opere o le modificazioni che estendano l'onere oltre la misura originaria, traducendosi in un sacrificio ulteriore per il fondo servente non previsto al momento della costituzione.
Il divieto a carico del fondo servente
Specularmente, il secondo comma vieta al proprietario del fondo servente di compiere alcunché che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo. Il proprietario del fondo gravato conserva tutte le facoltà compatibili con la servitù, ma non può ostacolare o rendere più difficoltoso il godimento spettante al fondo dominante. È vietata, dunque, ogni condotta che, pur senza estinguere la servitù, ne renda meno agevole o meno efficace l'esercizio concreto.
Il principio di conservazione dell'assetto
Il filo conduttore della norma è la conservazione dello stato di fatto e di diritto in cui la servitù è sorta. Entrambi i divieti mirano a impedire alterazioni unilaterali dell'equilibrio: né il dominante può pretendere di più, né il servente può concedere di meno rispetto a quanto stabilito. Si tratta di una regola di reciproca correttezza, che protegge l'affidamento di ciascun proprietario sulla consistenza del peso reale e sul suo concreto atteggiarsi.
Il rapporto con la disciplina delle modificazioni della servitù
L'art. 1067 va letto in coordinamento con le altre norme che regolano le vicende modificative della servitù, le quali, in linea generale, consentono spostamenti o adattamenti del luogo di esercizio a determinate condizioni e nel rispetto degli interessi delle parti. Il divieto generale di aggravamento e di diminuzione costituisce lo sfondo entro cui tali modificazioni possono legittimamente operare: ciò che è vietato è l'intervento unilaterale che rompa l'equilibrio, non ogni adattamento concordato o legalmente previsto.
I rimedi contro la violazione
Di fronte alla violazione dei divieti, il proprietario leso dispone, in via generale, degli strumenti a tutela del proprio diritto: può agire per ottenere la cessazione delle innovazioni o degli ostacoli e il ripristino dello stato dei luoghi, oltre all'eventuale risarcimento del danno. La servitù, in quanto diritto reale, gode di una tutela che si proietta nei confronti di chiunque ne turbi il legittimo esercizio o ne aggravi indebitamente il peso.
Indicazioni operative
Nei rapporti tra fondi vicini è opportuno definire con precisione, già nel titolo costitutivo, il contenuto e le modalità di esercizio della servitù, così da prevenire contestazioni sull'aggravamento o sulla diminuzione. In presenza di interventi edilizi o di modifiche dello stato dei luoghi, ciascun proprietario dovrà valutarne preventivamente l'impatto sulla servitù, ricordando che le alterazioni unilaterali dell'equilibrio originario sono vietate e possono dar luogo ad azioni di ripristino e risarcimento.
La nozione di aggravamento e i suoi indici
Il concetto di aggravamento della condizione del fondo servente, attorno al quale ruota il primo comma dell'art. 1067 c.c., richiede una precisazione di non poco conto. Non ogni mutamento nell'esercizio della servitù integra un aggravamento vietato: ciò che la norma colpisce sono le innovazioni che estendono il peso oltre la misura originaria, traducendosi in un sacrificio ulteriore e non previsto per il fondo gravato. Occorre dunque confrontare l'esercizio attuale con quello consentito dal titolo o dalla situazione di fatto in cui la servitù è sorta, valutando se l'innovazione comporti un'oggettiva maggiore gravosità. Rilevano, in questa prospettiva, elementi quali l'intensità e le modalità dell'esercizio, l'estensione della porzione di fondo interessata e la natura delle opere realizzate. Il principio di conservazione impone che la servità resti quella originaria: il titolare del fondo dominante può esercitare il proprio diritto, ma non può ampliarlo unilateralmente, né trasformarlo in un peso più oneroso di quello cui il fondo servente è stato assoggettato. La valutazione, di natura concreta, deve tener conto di tutte le circostanze del caso, evitando sia letture eccessivamente rigide che impedirebbero ogni adattamento, sia interpretazioni troppo elastiche che svuoterebbero il divieto.
Il duplice divieto sancito dall'art. 1067 c.c. trova il suo naturale completamento nel sistema dei rimedi a tutela della servitù quale diritto reale. Il proprietario leso, sia esso il titolare del fondo dominante o di quello servente, dispone in via generale degli strumenti volti a far cessare la turbativa, a ottenere il ripristino dello stato dei luoghi e a conseguire il risarcimento del danno eventualmente subito. La natura reale della servitù comporta che la tutela si proietti nei confronti di chiunque ne turbi il legittimo esercizio o ne aggravi indebitamente il peso. È tuttavia importante sottolineare che il divieto di aggravamento e di diminuzione non cristallizza in modo assoluto lo stato dei luoghi: l'ordinamento ammette, a determinate condizioni e nel rispetto degli interessi delle parti, adattamenti e modificazioni delle modalità di esercizio. Ciò che è precluso è l'intervento unilaterale che rompa l'equilibrio originario; restano invece possibili le modificazioni concordate o quelle legalmente previste, che rispondano a esigenze sopravvenute senza tradursi in un sacrificio ingiustificato per alcuna delle parti. La corretta gestione dei rapporti di vicinato passa, allora, per la ricerca di soluzioni condivise ogni volta che mutamenti dello stato dei luoghi rendano necessario un ripensamento delle modalità di esercizio del peso reale.
Domande frequenti
Che cosa vieta l'art. 1067 c.c. al fondo dominante?
Vieta al proprietario del fondo dominante di fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente, ampliando il peso oltre la misura originaria.
Quali divieti gravano sul fondo servente?
Il proprietario del fondo servente non può compiere alcunché che diminuisca l'esercizio della servitù o lo renda più incomodo per il fondo dominante.
Qual è la ratio della norma?
Conservare l'equilibrio originario della servitù, impedendo alterazioni unilaterali e tutelando il reciproco affidamento dei proprietari sul contenuto del peso reale.
È vietata ogni modificazione della servitù?
No. La norma vieta gli interventi unilaterali che rompano l'equilibrio; restano possibili gli adattamenti concordati o legalmente previsti, nel rispetto degli interessi delle parti.
Cosa può fare il proprietario leso dalla violazione?
In via generale può agire per ottenere la cessazione delle innovazioni o degli ostacoli, il ripristino dello stato dei luoghi e l'eventuale risarcimento del danno.