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Art. 1067 c.c. Divieto di aggravare o diminuire l’esercizio della servitù
In vigore
della servitù Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente. Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1067 c.c., Divieto di aggravare o diminuire l'esercizio della servitù
L'art. 1067 c.c. è una delle disposizioni cardine nella disciplina delle servitù prediali: sancisce il principio di immutabilità unilaterale del contenuto della servitù, tutelando l'equilibrio raggiunto tra i fondi dominante e servente al momento della costituzione del diritto.
Il primo comma vincola il proprietario del fondo dominante: egli non può apportare innovazioni, nemmeno formalmente lecite sul proprio fondo, che abbiano l'effetto di rendere più gravosa la condizione del fondo servente. L'esempio classico è l'ampliamento di un edificio o la trasformazione del fondo dominante che moltiplichi il traffico su una servitù di passaggio originariamente limitata. Il parametro è oggettivo: conta l'aggravamento effettivo della situazione del fondo servente, non l'intenzione del proprietario dominante.
Il secondo comma vincola specularmente il proprietario del fondo servente: egli non può compiere atti che diminuiscano l'esercizio della servitù o lo rendano più incomodo. Rientrano in questa categoria la costruzione di ostacoli sul percorso di una servitù di passaggio, la riduzione della larghezza del tracciato, il piantare alberi che ostruiscano una servitù di veduta.
Entrambi i divieti operano indipendentemente dal dolo o dalla colpa: è sufficiente che l'atto produca oggettivamente l'effetto vietato. La tutela è sia petitoria, l'actio confessoria (art. 1079 c.c.) per il fondo dominante e la negatoria servitutis (art. 1079 c.c.) per il fondo servente, sia possessoria ex artt. 1168-1170 c.c.
Domande frequenti
Cosa vieta il primo comma dell'art. 1067 c.c.?
Vieta al proprietario del fondo dominante di fare innovazioni sul proprio fondo che rendano più gravosa la condizione del fondo servente, anche se tali innovazioni sono in sé lecite.
Cosa vieta il secondo comma dell'art. 1067 c.c.?
Vieta al proprietario del fondo servente qualsiasi atto che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo (es. costruzione di ostacoli, riduzione del percorso).
I divieti dell'art. 1067 operano anche senza dolo o colpa?
Sì: i divieti operano oggettivamente. È sufficiente che l'atto produca l'effetto di aggravare o diminuire la servitù, indipendentemente dall'elemento soggettivo.
Quali rimedi ha il titolare della servitù in caso di violazione dell'art. 1067?
Può esercitare l'actio confessoria ex art. 1079 c.c. per la tutela del diritto e ottenere la rimessione in pristino, oltre alle azioni possessorie ex artt. 1168-1170 c.c.
Il divieto di aggravamento si applica anche se la servitù è esercitata per nuovi bisogni del fondo dominante?
No: l'art. 1067 vieta le innovazioni che aggravino il fondo servente. Se il bisogno del fondo dominante si è modificato, la nuova modalità di esercizio che aumenti il peso sul fondo servente non è consentita senza accordo del proprietario servente.