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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1064 c.c. Estensione del diritto di servitù

In vigore

Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne. Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l’ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.

In sintesi

  • Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne (accessori e pertinenze funzionali).
  • Se il fondo dominante viene chiuso, il proprietario del fondo servente deve garantire libero e comodo ingresso a chi esercita una servitù che richieda il passaggio.
  • La norma tutela il titolare della servitù contro atti del proprietario servente che rendano di fatto impossibile l'esercizio del diritto.
  • Trova applicazione in combinato con l'art. 1067 c.c. che vieta di aggravare o diminuire la servitù.

Commento all'art. 1064 c.c., Estensione del diritto di servitù

L'art. 1064 c.c. enuncia due principi fondamentali in materia di servitù prediali. Il primo comma stabilisce che il diritto di servitù ha un'estensione funzionale: abbraccia non solo il nucleo principale del diritto, ma tutto ciò che risulta necessario per esercitarlo concretamente. In caso di servitù di passaggio, ad esempio, ciò include il diritto di transitare con i mezzi adeguati al tipo di servitù e le operazioni di ordinaria manutenzione del percorso.

Il secondo comma disciplina l'ipotesi in cui il proprietario del fondo servente chiuda il proprio fondo: in tale situazione egli deve comunque garantire al titolare della servitù un ingresso libero e comodo per consentirgli l'esercizio del diritto. Questa disposizione impedisce che l'atto di chiusura del fondo, di per sé lecito, si trasformi in uno strumento per svuotare di fatto il contenuto della servitù.

Il combinato disposto dell'art. 1064 con l'art. 1067 c.c. configura un sistema coerente di tutela del titolare della servitù: mentre l'art. 1064 ne garantisce l'estensione minima necessaria, l'art. 1067 vieta al proprietario di entrambi i fondi di alterare unilateralmente le condizioni di esercizio in senso peggiorativo.

In caso di violazione, il titolare della servitù può agire con l'actio confessoria (art. 1079 c.c.) per il riconoscimento e la tutela del diritto, nonché con le azioni possessorie (artt. 1168-1170 c.c.) per la reintegrazione o il mantenimento del possesso.

Domande frequenti

Cosa comprende 'tutto ciò che è necessario per usarne' ex art. 1064 c.c.?

Comprende gli accessori e le modalità indispensabili all'esercizio concreto della servitù: ad es., per la servitù di passaggio, il diritto di transitare con i mezzi adeguati e di eseguire la manutenzione del percorso.

Il proprietario del fondo servente può chiudere il proprio fondo?

Sì, ma deve garantire al titolare della servitù un ingresso libero e comodo per consentirgli l'esercizio del diritto, come previsto dall'art. 1064, comma 2, c.c.

Qual è il rimedio in caso di violazione dell'art. 1064 c.c.?

Il titolare della servitù può esercitare l'actio confessoria ex art. 1079 c.c. per la tutela del diritto e le azioni possessorie ex artt. 1168-1170 c.c. per la reintegrazione nel possesso.

L'art. 1064 si applica a tutti i tipi di servitù?

Sì, è una norma di portata generale: si applica a tutte le servitù prediali (passaggio, acquedotto, stillicidio ecc.) salvo diversa previsione del titolo costitutivo.

Come si coordina l'art. 1064 con l'<a href="/articolo-1067-codice-civile/">art. 1067 c.c.</a>?

L'art. 1064 garantisce l'estensione minima necessaria alla servitù, mentre l'art. 1067 vieta di aggravare o diminuire unilateralmente l'esercizio: insieme formano un sistema di tutela dell'equilibrio tra i fondi.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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