Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1064 c.c. – Estensione del diritto di servitù

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.

Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l’ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.

In sintesi

  • La servitù comprende tutto ciò che è necessario per il suo esercizio, secondo il principio dell'accessorietà degli strumenti al diritto.
  • Se il fondo servente viene chiuso, il proprietario deve garantire ingresso libero e comodo a chi vanta il diritto.
  • La norma traduce in regola operativa il brocardo per cui chi ha diritto al fine ha diritto ai mezzi necessari.
  • L'estensione è funzionale e proporzionata: copre solo quanto serve all'uso, non oltre.
  • La disposizione tutela l'effettività della servitù contro condotte che ne renderebbero impossibile l'esercizio.
Indice dei contenuti

L'art. 1064 c.c. esprime un principio essenziale del diritto delle servitù: il contenuto del diritto non si esaurisce nella facolta espressamente costituita, ma si estende a tutto ciò che ne rende possibile l'esercizio concreto. La norma traduce in regola positiva l'antico brocardo per cui in eo quod plus est semper inest et minus, e più precisamente l'idea che chi ha diritto a un fine ha diritto anche ai mezzi necessari per conseguirlo. È una disposizione di portata generale, applicabile a ogni tipo di servitù, che ne garantisce l'effettività.

Il principio dell'accessorietà strumentale

Il primo comma stabilisce che la servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne. Si tratta di un'estensione naturale del diritto: chi gode di una servitù di acquedotto può compiere gli atti necessari per la manutenzione del condotto; chi ha una servitù di passaggio può eseguire quanto serve a rendere praticabile il transito. Le facoltà accessorie non sono autonome servitù, ma componenti funzionali dell'unico diritto, e seguono perciò le sorti di quello principale.

Il limite della necessità e della proporzione

L'estensione non è illimitata: il parametro è la necessità rispetto all'uso. Il titolare non può pretendere facoltà ulteriori rispetto a quelle indispensabili, né aggravare la condizione del fondo servente oltre quanto richiesto dall'esercizio. Opera qui il principio del civiliter uti (art. 1065 c.c.), per cui la servitù deve esercitarsi in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio possibile per il servente. Necessità e proporzione sono i due criteri che delimitano l'ambito delle facoltà accessorie.

La chiusura del fondo e l'obbligo di lasciare l'accesso

Il secondo comma affronta un'ipotesi pratica frequente: la chiusura del fondo servente. Il proprietario conserva il diritto di chiudere il proprio fondo (art. 841 c.c.), ma tale facoltà incontra il limite della servitù altrui. Egli deve perciò lasciare libero e comodo l'ingresso a chi vanta un diritto che renda necessario il passaggio attraverso il fondo. La norma compone così il conflitto tra lo ius excludendi del proprietario e l'esigenza di esercizio della servitù.

Il significato di ingresso "libero e comodo"

La formula non è casuale. L'ingresso deve essere libero, cioè non ostacolato da impedimenti materiali o giuridici, e comodo, cioè adeguato alla natura e all'intensità dell'uso. Non basta un accesso teorico: occorre che il titolare possa effettivamente e agevolmente raggiungere il punto di esercizio della servitù. La giurisprudenza valuta la comodità in concreto, tenendo conto delle modalità d'uso e delle caratteristiche dei luoghi.

Rapporti con le modalità di esercizio

L'art. 1064 va letto in coordinamento con le norme sull'esercizio della servitù. Le modalità sono determinate dal titolo o dal possesso (art. 1063 c.c.) e, in mancanza, dalle disposizioni del codice. L'estensione strumentale opera entro tali modalità: amplia il contenuto solo nella misura in cui ciò sia indispensabile a rendere effettivo l'uso così come determinato. Non consente quindi di trasformare la servitù né di aggravarne arbitrariamente il peso.

Profili applicativi e tutela

Sul piano pratico, chi vede ostacolato l'accesso necessario all'esercizio della servitù può agire a tutela del proprio diritto, chiedendo la rimozione degli impedimenti e il ripristino delle condizioni che ne consentano l'uso. La controversia ruota tipicamente sull'individuazione di ciò che è davvero necessario e comodo, da accertarsi caso per caso alla luce del titolo e dello stato dei luoghi.

Servitù prediali e principio di accessorietà

L'art. 1064 si applica a tutte le servitù prediali, cioè ai pesi imposti sopra un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante). L'accessorietà delle facoltà strumentali è coerente con la struttura della servitù come rapporto tra fondi: poiché il diritto è funzionale all'utilità del fondo dominante, esso ricomprende necessariamente tutto ciò che serve a realizzare quell'utilità. Le facoltà accessorie non hanno vita autonoma e si estinguono con la servitù principale, secondo il principio per cui l'accessorio segue le sorti del principale.

Il rapporto con l'art. 1065 e l'esercizio civiliter

La portata espansiva dell'art. 1064 trova un contrappeso nell'art. 1065 c.c., che impone di esercitare la servitù secondo il titolo o il possesso e, nel dubbio, in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio per il servente. I due principi operano congiuntamente: l'art. 1064 amplia il contenuto a ciò che è necessario, l'art. 1065 lo contiene entro il limite della modalità meno gravosa. Ne risulta un equilibrio che evita tanto la compressione del diritto quanto l'aggravamento ingiustificato del fondo servente.

Il diritto di chiudere il fondo e i suoi limiti

Il secondo comma realizza un punto di contatto con l'art. 841 c.c., che riconosce al proprietario la facoltà di chiudere in qualunque tempo il fondo. Tale facoltà non è soppressa dalla servitù, ma trova in essa un limite funzionale: la chiusura è legittima purché non impedisca l'esercizio del diritto altrui. Il proprietario può quindi recintare, murare o sbarrare il proprio fondo, ma deve predisporre un accesso che consenta al titolare della servitù di passare quando il passaggio sia necessario all'uso del diritto.

Tutela e accertamento in concreto

Le controversie applicative ruotano attorno alla verifica di ciò che è realmente necessario e di ciò che integra un accesso libero e comodo. Si tratta di accertamenti in fatto, da compiere alla luce del titolo, dello stato dei luoghi e delle concrete modalità d'uso. Chi vede ostacolato l'esercizio può agire per la rimozione degli impedimenti e per il ripristino delle condizioni di utilizzo. L'onere di dimostrare la necessità delle facoltà accessorie e l'inadeguatezza dell'accesso grava su chi le invoca.

Servitù e bilanciamento degli interessi fondiari

L'art. 1064 esprime, in definitiva, un punto di equilibrio tra l'interesse del fondo dominante a un esercizio effettivo del diritto e quello del fondo servente a non subire pesi ulteriori rispetto a quelli costituiti. L'estensione alle facoltà necessarie e la garanzia di un accesso libero e comodo realizzano l'effettività della servitù; il limite della necessità e l'esercizio civiliter ne contengono il peso. Questo bilanciamento, riproposto in numerose norme della disciplina delle servitù, riflette la logica di fondo dell'istituto, che impone un peso su un fondo solo nella misura indispensabile a procurare un'utilità a un altro fondo, evitando ogni aggravamento eccedente lo scopo.

Domande frequenti

Cosa comprende esattamente il diritto di servitù?

Comprende tutto ciò che è necessario per usarne (art. 1064 c.c.): non solo la facoltà costituita, ma anche le attività strumentali indispensabili al suo esercizio.

Il proprietario del fondo servente può chiuderlo?

Sì, ma deve lasciare libero e comodo l'ingresso a chi ha una servitù che renda necessario il passaggio attraverso il fondo.

Cosa significa ingresso 'libero e comodo'?

Significa un accesso effettivo, non ostacolato e adeguato all'uso concreto della servitù, valutato in base alla natura del diritto e allo stato dei luoghi.

L'estensione della servitù è illimitata?

No: copre solo ciò che è necessario all'uso e va esercitata con il minor aggravio per il fondo servente, secondo il principio del civiliter uti.

Posso pretendere facoltà ulteriori rispetto a quelle del titolo?

Solo se strettamente necessarie a rendere effettivo l'uso costituito. Non è ammessa un'estensione che alteri o aggravi arbitrariamente la servitù.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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