Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1066 c.c. – Possesso delle servitù
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica dell’anno antecedente e, se si tratta di servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell’ultimo godimento.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1065 - Art. 1065 c.c.: Esercizio conforme al Titolo o al possesso→Cod. civ. art. 1067 - Art. 1067 c.c.: Divieto di aggravare o diminuire l’esercizio del→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1064 Codice Civile: Estensione del diritto di servitù→Art. 1068 c.c.: Trasferimento della servitù in luogo diverso→Articolo 1063 Codice Civile: Norme regolatrici→Articolo 1069 Codice Civile: Opere sul fondo servente→Articolo 1062 Codice Civile: Destinazione del padre di famiglia→Articolo 1070 Codice Civile: Abbandono del fondo servente→Articolo 1061 Codice Civile: Servitù non apparenti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L’art. 1066 c.c. stabilisce il criterio in base al quale si valuta il possesso delle servitù nelle questioni possessorie. La disposizione tiene conto della peculiare struttura della servitù, che consiste in un peso imposto su un fondo (servente) per l’utilità di un altro fondo (dominante) e che si manifesta attraverso forme di esercizio non sempre continue. Per questo la norma individua, come parametro di riferimento, la pratica effettiva del godimento, modulandolo a seconda della frequenza con cui la servitù viene esercitata.
La specificità del possesso delle servitù
Il possesso, in generale, si concreta nell’esercizio di un potere di fatto corrispondente al diritto. Nelle servitù, tuttavia, l’esercizio del diritto può essere discontinuo o intermittente per la stessa natura del peso imposto: si pensi alla differenza tra una servitù di passaggio esercitata quotidianamente e una servitù che si manifesta solo in determinate stagioni o a distanza di anni. La norma tiene conto di questa variabilità e fornisce un criterio idoneo a misurare il possesso anche quando il godimento non sia costante.
Il criterio della pratica dell’anno antecedente
La regola generale è quella di avere riguardo alla pratica dell’anno antecedente. Per stabilire se e come la servitù sia stata posseduta, si guarda quindi al modo in cui essa è stata in concreto esercitata nell’anno precedente la situazione da valutare. Questo parametro temporale offre un riferimento oggettivo e ragionevolmente attuale dello stato di fatto, evitando che il possesso sia ancorato a vicende troppo risalenti o, al contrario, a un singolo episodio occasionale.
Le servitù a intervalli maggiori di un anno
La norma considera espressamente l’ipotesi delle servitù esercitate a intervalli superiori all’anno. In tali casi il criterio dell’anno antecedente risulterebbe inadeguato, perché in quell’arco temporale la servitù potrebbe non essersi manifestata pur essendo regolarmente goduta secondo la sua natura. La disposizione prevede allora di avere riguardo alla pratica dell’ultimo godimento, cioè all’ultima occasione in cui la servitù è stata in concreto esercitata. Si garantisce così una valutazione coerente con il ritmo effettivo della servitù.
La rilevanza nelle azioni possessorie
Il criterio dettato dall’art. 1066 c.c. assume rilievo soprattutto nell’ambito della tutela possessoria. Le azioni a difesa del possesso presuppongono l’accertamento di una situazione possessoria attuale e qualificata; per le servitù, tale accertamento richiede un parametro adeguato alla loro natura. La norma fornisce questo parametro, consentendo di stabilire se il possesso sussista e con quali caratteristiche, in funzione della tutela contro le turbative o lo spoglio del possesso della servitù.
Rapporti con la disciplina generale del possesso
L’art. 1066 c.c. si coordina con i principi generali sul possesso e sulla sua tutela, costituendone una specificazione adattata alle servitù. La distinzione tradizionale tra servitù continue e discontinue, apparenti e non apparenti, conserva rilievo sistematico, ma ai fini possessori la norma valorizza la pratica del godimento come dato di fatto da accertare. In questo modo il sistema garantisce coerenza tra la tutela possessoria e la concreta modalità con cui il diritto di servitù viene esercitato.
Servitù continue, discontinue e apparenti
La tradizionale classificazione delle servitù in continue e discontinue, apparenti e non apparenti, illumina la ratio del criterio dettato dalla norma. Le servitù discontinue, il cui esercizio dipende da un’attività dell’uomo, si manifestano per loro natura in modo intermittente; quelle continue, invece, si esercitano senza bisogno di un’attività attuale del titolare. Proprio perché molte servitù presentano un godimento non costante, il legislatore ha avvertito l’esigenza di un parametro che misuri il possesso sulla pratica effettiva, distinguendo tra esercizio nell’anno antecedente ed esercizio a intervalli più ampi. La norma, dunque, si salda con la fisionomia sostanziale delle servitù e ne tiene conto ai fini della tutela possessoria.
Possesso della servitù e titolarità del diritto
La tutela possessoria si fonda sull’esercizio di fatto del diritto e prescinde, in linea di principio, dall’accertamento della titolarità del diritto stesso. Ai fini dell’art. 1066 c.c., dunque, rileva il modo in cui la servitù è stata in concreto goduta, indipendentemente dalla dimostrazione dell’esistenza del diritto in capo a chi invoca la tutela. Questa separazione tra piano possessorio e piano petitorio è coerente con la funzione delle azioni a difesa del possesso, che mirano a ripristinare o conservare lo stato di fatto senza anticipare l’accertamento sulla spettanza del diritto, riservato all’eventuale giudizio petitorio.
L’onere della prova e l’accertamento di fatto
L’applicazione del criterio comporta un accertamento di fatto sull’effettivo godimento della servitù. Chi agisce a tutela del possesso ha l’onere di dimostrare le modalità con cui la servitù è stata esercitata nel periodo rilevante: l’anno antecedente per le servitù di esercizio ordinario, l’ultimo godimento per quelle a cadenza più ampia. La prova può fondarsi su elementi materiali e su ogni circostanza idonea a documentare la pratica del godimento. La corretta individuazione del parametro temporale orienta dunque anche la ripartizione e l’oggetto della prova nel giudizio possessorio.
Profili pratici
Nella pratica, l’applicazione della norma comporta un accertamento di fatto sul modo e sulla frequenza con cui la servitù è stata esercitata. Per le servitù di esercizio frequente si guarderà all’anno precedente; per quelle a cadenza più ampia, all’ultimo episodio di godimento. La corretta individuazione del parametro è decisiva per valutare la fondatezza di un’azione possessoria e per ricostruire lo stato di fatto rilevante in caso di turbativa o di contestazione tra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente. La norma, in definitiva, adatta la nozione generale di possesso alla peculiare fisionomia delle servitù, garantendo una tutela effettiva anche quando il godimento si manifesti in modo intermittente.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 1066 c.c.?
Stabilisce il criterio per valutare il possesso delle servitù nelle questioni possessorie, avendo riguardo alla pratica del godimento.
Qual è il criterio generale?
Si ha riguardo alla pratica dell'anno antecedente, cioè al modo in cui la servitù è stata in concreto esercitata nell'anno precedente.
Come si valuta una servitù esercitata a intervalli superiori all'anno?
In tal caso si guarda alla pratica dell'ultimo godimento, cioè all'ultima occasione in cui la servitù è stata effettivamente esercitata.
Perché serve un criterio specifico per le servitù?
Perché l'esercizio della servitù può essere discontinuo o intermittente, sicché il possesso va misurato sulla pratica effettiva del godimento.
In quali giudizi rileva la norma?
Soprattutto nelle azioni possessorie a difesa del possesso della servitù, per accertare la situazione possessoria attuale e qualificata.