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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1066 c.c. Possesso delle servitù

In vigore

Nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica dell’anno antecedente e, se si tratta di servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell’ultimo godimento.

In sintesi

  • Nelle controversie possessorie sulle servitù si valuta la pratica dell'anno precedente all'azione giudiziaria.
  • Per le servitù esercitate a intervalli superiori all'anno (es. irrigazione stagionale), si considera la pratica dell'ultimo godimento.
  • La norma regola il possesso ad interdicta delle servitù, rilevante per l'esercizio delle azioni possessorie.
  • Il possesso storico funge anche da parametro interpretativo per determinare l'estensione della servitù ex art. 1065 c.c.

Commento all'art. 1066 c.c., Possesso delle servitù

L'art. 1066 c.c. stabilisce il parametro temporale rilevante per accertare il possesso delle servitù nelle controversie possessorie (azioni di reintegrazione ex art. 1168 c.c. e di manutenzione ex art. 1170 c.c.). Il legislatore ha dovuto adattare i criteri generali del possesso alle caratteristiche peculiari delle servitù, che per loro natura possono essere esercitate in modo discontinuo o saltuario.

Il primo criterio, la pratica dell'anno antecedente, si applica alle servitù a esercizio ordinario e corrisponde al requisito generale dell'art. 1168 c.c. («molestato nel possesso»): si guarda a come la servitù è stata concretamente esercitata nei dodici mesi precedenti la turbativa o lo spoglio.

Il secondo criterio, la pratica dell'ultimo godimento, interviene per le servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno: ad esempio, la servitù di irrigazione stagionale, la servitù di passaggio per la raccolta periodica dei frutti o la servitù di abbeveraggio. In questi casi sarebbe impossibile o ingiusto limitare l'esame all'anno precedente, poiché l'esercizio rientrerebbe nella periodicità fisiologica del diritto.

Oltre alla funzione processuale nelle azioni possessorie, il possesso storico rilevato ai sensi dell'art. 1066 svolge una funzione ermeneutica: ex art. 1065 c.c. esso costituisce parametro per determinare l'estensione della servitù quando il titolo è lacunoso o assente (servitù acquisite per usucapione).

Domande frequenti

Perché l'art. 1066 c.c. prevede criteri speciali per le servitù?

Perché le servitù possono essere esercitate in modo discontinuo o a intervalli superiori all'anno: i criteri ordinari del possesso andrebbero adattati alla natura saltuaria di certi diritti.

Cosa si intende per 'pratica dell'anno antecedente'?

Le concrete modalità di esercizio della servitù nei dodici mesi precedenti la turbativa o lo spoglio, che costituiscono il parametro per valutare le azioni possessorie.

Quando si applica il criterio dell''ultimo godimento'?

Per le servitù esercitate a intervalli superiori all'anno (es. servitù di irrigazione stagionale, di raccolta periodica): si considera come era stata esercitata l'ultima volta prima della controversia.

Il possesso ex art. 1066 rileva anche fuori dalle azioni possessorie?

Sì: il possesso storico funge da parametro interpretativo per determinare l'estensione della servitù ex art. 1065, comma 1, c.c., soprattutto per le servitù acquisite per usucapione.

Quali azioni possessorie tutela l'art. 1066 c.c.?

Funge da norma di raccordo per le azioni di reintegrazione nel possesso (art. 1168 c.c.) e di manutenzione nel possesso (art. 1170 c.c.) applicate alle servitù prediali.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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