Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1065 c.c. – Esercizio conforme al titolo o al possesso

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.

In sintesi

  • L'art. 1065 c.c. impone che la servitù sia esercitata a norma del titolo o del possesso.
  • Nel dubbio sull'estensione e sulle modalità, la servitù si interpreta in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante.
  • L'esercizio deve avvenire con il minor aggravio possibile per il fondo servente.
  • La norma fissa il principio del civiliter uti, cioè dell'uso corretto e contenuto della servitù.
  • Bilancia l'utilità del fondo dominante con la tutela del fondo servente.
Indice dei contenuti

L'art. 1065 c.c. enuncia uno dei principi fondamentali in materia di servitù prediali, quello relativo all'estensione e alle modalità di esercizio del diritto. La norma stabilisce che chi ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso, e che, nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente. In questa disposizione si condensa la regola del cosiddetto civiliter uti, secondo cui la servitù va esercitata in modo civile, cioè misurato e rispettoso degli interessi del fondo gravato.

Il parametro del titolo o del possesso

Il primo criterio fissato dalla norma è che l'esercizio della servitù trova il suo limite e la sua misura nel titolo costitutivo o, per le servitù acquistate per usucapione o destinate dal possesso, nel possesso esercitato. Il titolo, ove esistente, definisce il contenuto del diritto: la sua estensione, le modalità, i tempi e i luoghi di esercizio. Il titolare della servitù non può andare oltre quanto il titolo prevede, perché la servitù è un peso imposto sul fondo servente e, come tale, va contenuta entro i limiti per cui è stata costituita. Quando la servitù si fonda sul possesso, è la concreta situazione possessoria a delinearne i confini.

La regola interpretativa in caso di dubbio

La norma detta poi un criterio interpretativo destinato a operare quando il titolo o il possesso non chiariscano con precisione l'estensione e le modalità del diritto. In questi casi la servitù deve ritenersi costituita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante, ma col minor aggravio del fondo servente. Si tratta di una regola di bilanciamento che individua un duplice parametro: da un lato l'effettiva utilità del fondo dominante, che giustifica l'esistenza stessa della servitù; dall'altro la minore compressione possibile del fondo servente, che impone di scegliere, tra le diverse modalità di esercizio ipotizzabili, quella meno gravosa per il fondo gravato.

Il principio del civiliter uti

Il principio del civiliter uti permea l'intera disciplina dell'esercizio delle servitù. Esso esprime l'idea che il titolare del diritto debba esercitarlo con correttezza, evitando di aggravare la posizione del fondo servente oltre quanto sia necessario per conseguire l'utilità prevista. L'uso della servitù non può trasformarsi in uno strumento per arrecare pregiudizio al proprietario del fondo servente o per ampliare surrettiziamente il contenuto del diritto. La regola riflette un'esigenza di equilibrio tra fondi vicini, coerente con la funzione sociale della proprietà e con i doveri di correttezza nei rapporti tra confinanti.

Estensione e modalità di esercizio

La disposizione distingue tra estensione e modalità di esercizio, due profili strettamente connessi. L'estensione attiene all'ampiezza del diritto, cioè a quanto il fondo dominante può pretendere dal fondo servente; le modalità riguardano il come, il quando e il dove la servitù viene in concreto esercitata. La regola del minor aggravio opera su entrambi i piani: nell'incertezza, l'estensione va contenuta entro ciò che soddisfa il bisogno del fondo dominante, e le modalità vanno scelte tra quelle meno onerose per il fondo servente. Questa duplice direzione del principio consente di risolvere molte controversie pratiche tra titolari di fondi finitimi.

Rapporti con le altre norme sulle servitù

L'art. 1065 c.c. si coordina con le altre disposizioni che regolano l'esercizio delle servitù, in particolare con quelle che vietano al titolare di aggravare la condizione del fondo servente e al proprietario di questo di diminuire o rendere più incomodo l'esercizio della servitù. Insieme, queste norme delineano un sistema di reciproci doveri volto a contemperare gli interessi contrapposti. L'art. 1065 c.c., in particolare, fornisce il criterio guida per determinare in concreto come il diritto debba essere esercitato, ponendosi come disposizione di riferimento nelle ipotesi di incertezza sul contenuto della servitù.

Profili applicativi e contenzioso

Nella pratica, l'art. 1065 c.c. è frequentemente invocato nelle controversie relative all'esercizio delle servitù di passaggio, di acquedotto, di veduta e simili, quando le parti contestino l'ampiezza o le modalità del diritto. Il criterio del minor aggravio guida il giudizio sul corretto esercizio: chi vanta la servitù deve dimostrare di esercitarla nei limiti del titolo o del possesso e nel modo meno pregiudizievole per il fondo servente, mentre il proprietario di quest'ultimo può opporsi a un esercizio eccedente o inutilmente gravoso. La norma offre così un parametro flessibile ma chiaro per la composizione dei conflitti tra fondi.

Il divieto di aggravare il fondo servente

La regola del minor aggravio fissata dall'art. 1065 c.c. si raccorda con il principio per cui il titolare della servitù non può aggravare la condizione del fondo servente né estendere unilateralmente il contenuto del proprio diritto. La servitù è un peso imposto sul fondo gravato, e come tale va contenuta entro i limiti per cui è stata costituita. Ogni ampliamento di fatto delle modalità di esercizio, ogni utilizzo più intenso o gravoso di quanto consentito dal titolo o dal possesso, si traduce in una compressione non giustificata della proprietà del fondo servente, alla quale il proprietario può legittimamente reagire. Il criterio del minor aggravio funge così da limite intrinseco all'esercizio del diritto, presidiando l'equilibrio tra le contrapposte posizioni dei due fondi.

Il ruolo del giudice nella determinazione delle modalità

Quando il titolo o il possesso non offrono indicazioni univoche e sorge controversia, spetta al giudice individuare in concreto l'estensione e le modalità di esercizio della servitù applicando il criterio legale. Si tratta di un'operazione che richiede di contemperare l'utilità effettiva del fondo dominante con la minore compressione possibile del fondo servente, tenendo conto delle caratteristiche dei luoghi, della natura della servitù e delle esigenze concrete delle parti. La norma offre al giudice un parametro elastico ma orientato, idoneo a guidare la decisione verso una soluzione equilibrata. Questa flessibilità è preziosa, perché le situazioni concrete in materia di servitù sono estremamente varie e mal si prestano a soluzioni rigide e predeterminate.

Domande frequenti

Come deve essere esercitata una servitù secondo l'art. 1065 c.c.?

Deve essere esercitata a norma del titolo o del possesso e, nel dubbio, in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio possibile per il fondo servente.

Cosa significa il principio del civiliter uti?

Indica che la servitù va esercitata in modo civile e misurato, senza aggravare la posizione del fondo servente oltre quanto necessario a conseguire l'utilità prevista.

Chi stabilisce l'estensione della servitù?

La stabilisce il titolo costitutivo o, in mancanza, il possesso esercitato. Nel dubbio interviene il criterio del minor aggravio fissato dalla norma.

Il titolare può ampliare l'uso della servitù?

No: non può andare oltre quanto previsto dal titolo o dal possesso, perché la servitù è un peso che va contenuto entro i limiti per cui è stata costituita.

A quali servitù si applica la norma?

A tutte le servitù prediali: è frequentemente richiamata nelle controversie su passaggio, acquedotto, veduta e simili, per determinare il corretto esercizio del diritto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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