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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1065 c.c. Esercizio conforme al Titolo o al possesso

In vigore

Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.

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In sintesi

  • Chi ha un diritto di servitù può esercitarlo solo secondo quanto stabilito dal titolo o dal possesso (modalità storicamente praticate).
  • Nel dubbio sull'estensione o le modalità d'esercizio, la servitù si interpreta a favore del minor aggravio del fondo servente.
  • Il criterio del minor aggravio è residuale: opera solo in assenza di indicazioni sufficienti nel titolo o nel possesso.
  • La norma bilancia i contrapposti interessi del fondo dominante (bisogno da soddisfare) e del fondo servente (minimo sacrificio).

Commento all'art. 1065 c.c. – Esercizio conforme al titolo o al possesso

L'art. 1065 c.c. pone il principio di conformità dell'esercizio: il titolare della servitù non può estendere il proprio diritto oltre quanto risulta dal titolo costitutivo o, in mancanza, dal possesso storico. La riferibilità al possesso — e in particolare alla «pratica dell'anno antecedente» di cui all'art. 1066 c.c. — riveste particolare importanza per le servitù acquisite per usucapione, dove la concreta modalità di godimento protratta nel tempo costituisce la misura del diritto.

Il secondo comma introduce il celebre criterio del minor aggravio: quando permane un dubbio circa l'estensione o le modalità d'esercizio della servitù, questa si interpreta nel senso che soddisfa il bisogno del fondo dominante causando il minore sacrificio possibile al fondo servente. Si tratta di un criterio di bilanciamento che riflette la natura eccezionale della servitù come limitazione della proprietà altrui.

Il criterio del minor aggravio è residuale: non può essere invocato per limitare ciò che il titolo ha espressamente attribuito, né per ampliare al di là del titolo il diritto del fondo dominante. Serve unicamente a colmare le lacune interpretative.

In concreto, la norma trova frequente applicazione nelle controversie sull'ampiezza della servitù di passaggio (larghezza del percorso, mezzi ammessi) e nelle servitù di acquedotto (portata d'acqua, orario di utilizzo). Il giudice dovrà verificare prima il titolo, poi il possesso storico e infine — solo se il dubbio permane — applicare il criterio del minor aggravio.

Domande frequenti

Cosa significa 'esercizio conforme al titolo o al possesso'?

Il titolare della servitù può usare il diritto solo nei limiti stabiliti dall'atto costitutivo (titolo) o, in mancanza, secondo le modalità storicamente praticate (possesso), senza poter estendere unilateralmente il contenuto del diritto.

Quando si applica il criterio del minor aggravio?

Solo quando, dopo aver interpretato il titolo e verificato il possesso storico, permane un dubbio sull'estensione o le modalità d'esercizio della servitù. Ha carattere residuale.

Il criterio del minor aggravio può limitare diritti espressamente attribuiti dal titolo?

No: opera solo per colmare lacune interpretative. Non può essere usato per ridurre ciò che il titolo ha espressamente riconosciuto al titolare della servitù.

Come si determina il 'bisogno del fondo dominante'?

Si valuta la destinazione economica del fondo dominante e le esigenze concrete di utilizzo che la servitù è chiamata a soddisfare, tenendo conto dell'evoluzione ragionevole di tali esigenze nel tempo.

L'art. 1065 si applica anche alle servitù coattive?

Sì, come norma suppletiva si applica anche alle servitù coattive nelle parti non disciplinate dalla specifica normativa (artt. 1032-1059 c.c.) e ove il provvedimento che le costituisce non disponga diversamente.

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Redazione Legge in Chiaro
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