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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1069 c.c. Opere sul fondo servente

In vigore

Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il proprietario del fondo dominante che esegue opere necessarie per conservare la servitù deve scegliere il tempo e il modo meno incomodi per il fondo servente.
  • Le spese delle opere sono a carico del fondo dominante, salvo diversa previsione del titolo o della legge.
  • Se le opere giovano anche al fondo servente, le spese si ripartiscono in proporzione ai rispettivi vantaggi.
  • La norma tutela il fondo servente da lavori eccessivamente invasivi o inopportuni.
  • Il principio di proporzionalità delle spese si applica quando entrambi i fondi traggono beneficio dall'opera.

Commento all'art. 1069 c.c.

L'art. 1069 c.c. regola le opere necessarie per la conservazione della servitù eseguite dal proprietario del fondo dominante sul fondo servente. La norma risponde all'esigenza di conciliare il diritto del dominante di mantenere in efficienza la servitù con l'interesse del servente a subire il minor disagio possibile.

Il primo comma impone al dominante di scegliere tempo e modo che rechino il minore incomodo: se la servitù è di passaggio, i lavori di manutenzione del sentiero dovranno essere eseguiti nei periodi di minor utilizzo e con tecniche che limitino l'ingombro. Si tratta di un obbligo di correttezza e buona fede nell'esercizio del diritto reale.

Il secondo comma stabilisce il principio generale secondo cui le spese sono a carico del fondo dominante. Il titolo costitutivo o la legge possono però prevedere diversamente: è ammissibile, ad esempio, che il titolo ponga a carico del servente una quota delle spese di manutenzione.

Il terzo comma introduce una regola di ripartizione proporzionale: quando le opere giovano anche al fondo servente — si pensi a un muro di recinzione che delimita contemporaneamente i due fondi — le spese si dividono in proporzione ai rispettivi vantaggi concreti. Il criterio è oggettivo e non dipende dalla volontà delle parti.

La norma si coordina con l'art. 1070 c.c., che prevede la facoltà di abbandono liberatorio del fondo servente quando il titolo o la legge pongono a suo carico le spese per la servitù.

Domande frequenti

Chi paga le opere necessarie per conservare la servitù?

In linea generale le spese sono a carico del proprietario del fondo dominante, salvo che il titolo o la legge dispongano diversamente, ai sensi dell'art. 1069, secondo comma, c.c.

Il proprietario del fondo dominante può eseguire i lavori in qualsiasi momento?

No. Deve scegliere il tempo e il modo che rechino il minore incomodo al proprietario del fondo servente, secondo il primo comma dell'art. 1069 c.c.

Come si ripartiscono le spese se le opere giovano a entrambi i fondi?

Le spese vengono suddivise in proporzione ai rispettivi vantaggi che ciascun fondo trae dalle opere, come prevede il terzo comma dell'art. 1069 c.c.

Il titolo costitutivo della servitù può modificare la regola sulle spese?

Sì. Il titolo può derogare alla regola generale e porre le spese a carico del fondo servente o ripartirle in modo diverso da quanto previsto dall'art. 1069 c.c.

Qual è la differenza tra opere di conservazione e ampliamento della servitù?

Le opere di conservazione mantengono la servitù nello stato attuale e rientrano nell'art. 1069 c.c.; le opere che ampliano l'esercizio della servitù oltre i limiti del titolo non sono consentite senza accordo tra le parti.

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Redazione Legge in Chiaro
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