Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1069 c.c. Opere sul fondo servente

In vigore

Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

In sintesi

  • L'art. 1069 c.c. regola le opere necessarie a conservare la servitu, eseguite sul fondo servente dal titolare del fondo dominante.
  • Il proprietario del fondo dominante deve scegliere tempo e modo che rechino minore incomodo al fondo servente.
  • Le opere sono di regola a spese del titolare del fondo dominante, salvo diversa previsione del titolo o della legge.
  • Se le opere giovano anche al fondo servente, le spese si ripartiscono in proporzione ai rispettivi vantaggi.
  • La norma attua il principio del minimo aggravio e dell'equilibrio tra fondo dominante e fondo servente.
Indice dei contenuti

L'art. 1069 del codice civile disciplina uno degli aspetti piu concreti della vita delle servitu: l'esecuzione delle opere necessarie per conservarne l'esercizio. La servitu prediale, come rapporto tra due fondi, non si esaurisce nel mero diritto di utilizzare il fondo altrui, ma comporta talora la necessita di interventi materiali per mantenere efficiente il peso imposto. La norma stabilisce chi puo eseguire tali opere, con quali modalita e a carico di chi, contemperando l'interesse del titolare del fondo dominante alla conservazione della servitu con l'esigenza di non aggravare oltre il necessario il proprietario del fondo servente.

Il principio del minimo aggravio

La disposizione enuncia, nella prima parte, una regola di condotta fondamentale: il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitu, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Si tratta di un'applicazione del principio generale secondo cui la servitu va esercitata civiliter, cioe con il minor aggravio possibile per il fondo servente. Il titolare del diritto non puo agire in modo arbitrario, ma deve modulare i propri interventi in funzione del rispetto della proprieta gravata.

Il diritto-dovere di eseguire le opere

La norma presuppone che spetti, di regola, al proprietario del fondo dominante il compito di eseguire le opere necessarie a conservare la servitu. Cio risponde a una logica coerente con la struttura del rapporto: e il titolare del diritto a trarre utilita dalla servitu, ed e quindi su di lui che grava, in via ordinaria, l'onere di mantenerla efficiente. L'esecuzione delle opere e al tempo stesso una facolta, perche consente di conservare il diritto, e un onere, perche ne condiziona la concreta utilizzabilita.

La regola sulle spese: a carico del fondo dominante

Il cuore patrimoniale della disposizione e costituito dalla regola secondo cui le opere devono essere eseguite a spese del proprietario del fondo dominante, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. La soluzione e coerente con il principio per cui chi beneficia del diritto ne sopporta i costi di conservazione. Si tratta tuttavia di una regola dispositiva: il titolo costitutivo della servitu, o una specifica previsione di legge, possono ripartire diversamente l'onere, ad esempio ponendolo in tutto o in parte a carico del fondo servente.

La ripartizione proporzionale in caso di utilita comune

La parte finale dell'articolo introduce un temperamento equitativo: se le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi. Questa previsione attua un principio di giustizia distributiva: quando l'intervento non avvantaggia soltanto il fondo dominante, ma reca utilita anche al fondo servente, non sarebbe equo addossare l'intero costo a chi non e il solo beneficiario. La ripartizione segue il criterio dei vantaggi rispettivi, imponendo una valutazione concreta dell'utilita che ciascun fondo ricava dalle opere.

Il ruolo del titolo costitutivo

Il rinvio al titolo come fonte di una diversa disciplina valorizza l'autonomia delle parti nella conformazione del rapporto di servitu. In sede di costituzione, esse possono regolare in modo specifico l'esecuzione delle opere e la ripartizione delle spese, derogando alla regola legale. Quando il titolo nulla dispone, soccorre la disciplina dell'art. 1069 c.c. con le sue regole di default. La conoscenza del contenuto del titolo e quindi il primo passo per stabilire a chi competano gli oneri di conservazione.

Il coordinamento con gli obblighi del fondo servente

L'art. 1069 c.c. va letto nel quadro piu ampio dei rapporti tra fondo dominante e fondo servente. Il proprietario del fondo servente non puo compiere atti che diminuiscano l'esercizio della servitu o lo rendano piu incomodo, mentre il titolare del fondo dominante deve esercitare il diritto contenendone l'aggravio. La disposizione sulle opere si inserisce in questo equilibrio, definendo come e a spese di chi si mantenga efficiente il peso imposto, senza alterare la fisionomia del rapporto fissata dal titolo o dalla legge.

Rilievo pratico nei rapporti di vicinato

Nella pratica, l'art. 1069 c.c. assume rilievo ogni volta che la conservazione di una servitu, ad esempio di passaggio o di acquedotto, richiede interventi materiali sul fondo servente. La corretta individuazione di chi debba eseguire le opere, con quali modalita e a quali condizioni di spesa, e essenziale per prevenire conflitti tra vicini. La regola del minimo incomodo e quella della ripartizione proporzionale delle spese offrono criteri concreti per comporre gli interessi contrapposti, da verificare sempre alla luce dell'eventuale diversa disciplina contenuta nel titolo.

La nozione di opere necessarie alla conservazione

La norma circoscrive il proprio ambito alle opere necessarie per conservare la servitu, cioe a quegli interventi indispensabili a mantenere efficiente e utilizzabile il peso imposto sul fondo servente. Non si tratta, dunque, di opere dirette ad ampliare o aggravare la servitu oltre il suo contenuto originario, ma di interventi conservativi, volti a preservarne l'esercizio nei termini fissati dal titolo o dalla situazione di fatto. La distinzione e rilevante: il titolare del fondo dominante puo compiere le opere necessarie alla conservazione, ma non puo, con il pretesto della manutenzione, estendere unilateralmente la portata del proprio diritto a danno del fondo servente.

Il rapporto con il divieto di aggravamento

La disciplina delle opere si coordina con il principio per cui il titolare del fondo dominante non puo aggravare la condizione del fondo servente. Le opere conservative devono essere eseguite con il minore incomodo possibile e non possono tradursi in un peggioramento della posizione del proprietario del fondo gravato oltre quanto strettamente necessario alla conservazione della servitu. Allo stesso modo, il proprietario del fondo servente non puo compiere atti che rendano piu incomodo l'esercizio della servitu o impediscano l'esecuzione delle opere necessarie. Il sistema mira cosi a un equilibrio dinamico, in cui ciascuna parte e tenuta a comportamenti improntati alla correttezza e al rispetto della sfera altrui.

Domande frequenti

Chi esegue le opere necessarie a conservare la servitu?

Di regola il proprietario del fondo dominante, che deve scegliere il tempo e il modo idonei a recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.

A chi spettano le spese delle opere?

In linea generale al proprietario del fondo dominante, salvo che il titolo o la legge dispongano diversamente.

Cosa accade se le opere giovano anche al fondo servente?

In tal caso le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi, secondo l'utilita che ciascun fondo trae dalle opere.

Il titolare del fondo dominante puo agire come preferisce?

No: deve agire civiliter, scegliendo tempo e modo che arrechino il minore incomodo possibile al fondo servente, secondo il principio del minimo aggravio.

La disciplina sulle spese e derogabile?

Si: la regola sulle spese e dispositiva e puo essere modificata dal titolo costitutivo della servitu o da una specifica previsione di legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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