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Art. 1060 c.c. Servitù costituite dal nudo proprietario
In vigore
Il proprietario può, senza il consenso dell’usufruttuario, imporre sul fondo le servitù che non pregiudicano il diritto di usufrutto. CAPO IV – Delle servitù acquistate per usucapione e per destinazione del padre di famiglia
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1060 c.c., Servitù costituite dal nudo proprietario
L'art. 1060 c.c. disciplina il potere del nudo proprietario di disporre del fondo mediante la costituzione di servitù prediali, anche durante la vigenza di un usufrutto. La norma risolve il conflitto tra il diritto del proprietario di valorizzare il proprio bene e il diritto dell'usufruttuario a godere del fondo senza interferenze.
Il principio: libera disponibilità del nudo proprietario
Il nudo proprietario conserva, nonostante l'usufrutto, la facoltà di costituire servitù sul fondo servente. Non è necessario il consenso dell'usufruttuario. Questo perché la nuda proprietà include i poteri dispositivi tipici del dominium, anche se spogliata del godimento attuale.
Il limite: non pregiudicare l'usufrutto
Il limite invalicabile è che la servitù non pregiudichi il diritto di usufrutto. Se la servitù incide negativamente sulle facoltà di godimento dell'usufruttuario, riducendone i frutti, limitandone l'accesso o alterando le modalità d'uso del fondo, essa non è opponibile all'usufruttuario per tutta la durata del suo diritto. La servitù rimane comunque valida tra le parti e diventerà pienamente efficace alla cessazione dell'usufrutto.
Effetti alla cessazione dell'usufrutto
All'estinguersi dell'usufrutto (per scadenza del termine, morte del titolare, rinuncia, ecc.), il fondo torna nella piena disponibilità del proprietario e la servitù acquista piena efficacia. Il proprietario del fondo dominante potrà allora esercitare il suo diritto senza limitazioni.
Rapporto con l'art. 981 c.c.
L'art. 981 c.c. attribuisce all'usufruttuario il diritto di godere del fondo rispettandone la destinazione economica. Le servitù che ne alterano la destinazione in modo incompatibile con l'usufrutto non potranno essere opposte all'usufruttuario, in applicazione combinata degli artt. 981 e 1060 c.c.
Domande frequenti
Il nudo proprietario può costituire una servitù senza informare l'usufruttuario?
Sì, non è richiesto il consenso né la previa informazione dell'usufruttuario. Tuttavia, se la servitù pregiudica il diritto di usufrutto, l'usufruttuario potrà opporsi al suo esercizio per tutta la durata del proprio diritto.
Cosa si intende per servitù che 'pregiudica' l'usufrutto?
Una servitù pregiudica l'usufrutto quando riduce concretamente le facoltà di godimento dell'usufruttuario, ad esempio limitando l'accesso al fondo, riducendone i frutti o alterando la destinazione economica del bene.
L'usufruttuario può costituire servitù sul fondo?
No. L'usufruttuario non può costituire servitù che sopravvivano alla durata del suo diritto. Può al massimo concedere servitù temporanee per la durata dell'usufrutto, ma non servitù permanenti che vincolino il fondo oltre tale termine.
Se il nudo proprietario costituisce una servitù invalida per vizio di forma, l'usufruttuario può sanarla?
No. L'usufruttuario non è parte del contratto costitutivo della servitù e non ha legittimazione a sanarlo. L'atto invalido resta tale indipendentemente dalla posizione dell'usufruttuario.
Alla fine dell'usufrutto, la servitù costituita dal nudo proprietario deve essere trascritta di nuovo?
No. Se il contratto costitutivo è stato già trascritto, la piena efficacia della servitù decorre automaticamente dalla cessazione dell'usufrutto, senza necessità di una nuova trascrizione.