Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1060 c.c. – Servitù costituite dal nudo proprietario

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il proprietario può, senza il consenso dell’usufruttuario, imporre sul fondo le servitù che non pregiudicano il diritto di usufrutto.

In sintesi

  • Il nudo proprietario può imporre servitù sul fondo senza il consenso dell'usufruttuario, purché non pregiudichino il diritto di usufrutto.
  • La norma bilancia la facoltà dispositiva del proprietario con la protezione dell'usufruttuario durante la vita del suo diritto.
  • Le servitù che pregiudicano l'usufrutto sono inefficaci nei confronti dell'usufruttuario per la durata del suo diritto.
  • Alla cessazione dell'usufrutto, le servitù validamente costituite diventano pienamente efficaci.
  • La norma si coordina con l'art. 1059 c.c. (comproprietà) e con l'art. 981 c.c. (facoltà dell'usufruttuario).

Commento all'art. 1060 c.c., Servitù costituite dal nudo proprietario

L'art. 1060 c.c. disciplina il potere del nudo proprietario di disporre del fondo mediante la costituzione di servitù prediali, anche durante la vigenza di un usufrutto. La norma risolve il conflitto tra il diritto del proprietario di valorizzare il proprio bene e il diritto dell'usufruttuario a godere del fondo senza interferenze.

Il principio: libera disponibilità del nudo proprietario

Il nudo proprietario conserva, nonostante l'usufrutto, la facoltà di costituire servitù sul fondo servente. Non è necessario il consenso dell'usufruttuario. Questo perché la nuda proprietà include i poteri dispositivi tipici del dominium, anche se spogliata del godimento attuale.

Il limite: non pregiudicare l'usufrutto

Il limite invalicabile è che la servitù non pregiudichi il diritto di usufrutto. Se la servitù incide negativamente sulle facoltà di godimento dell'usufruttuario, riducendone i frutti, limitandone l'accesso o alterando le modalità d'uso del fondo, essa non è opponibile all'usufruttuario per tutta la durata del suo diritto. La servitù rimane comunque valida tra le parti e diventerà pienamente efficace alla cessazione dell'usufrutto.

Effetti alla cessazione dell'usufrutto

All'estinguersi dell'usufrutto (per scadenza del termine, morte del titolare, rinuncia, ecc.), il fondo torna nella piena disponibilità del proprietario e la servitù acquista piena efficacia. Il proprietario del fondo dominante potrà allora esercitare il suo diritto senza limitazioni.

Rapporto con l'art. 981 c.c.

L'art. 981 c.c. attribuisce all'usufruttuario il diritto di godere del fondo rispettandone la destinazione economica. Le servitù che ne alterano la destinazione in modo incompatibile con l'usufrutto non potranno essere opposte all'usufruttuario, in applicazione combinata degli artt. 981 e 1060 c.c.

Domande frequenti

Il nudo proprietario può costituire servitù sul fondo in usufrutto?

Sì, senza il consenso dell'usufruttuario, purché la servitù non pregiudichi il diritto di usufrutto (art. 1060 c.c.).

Perché non serve il consenso dell'usufruttuario?

Perché la nuda proprietà conserva i poteri dispositivi tipici del dominio, pur essendo priva del godimento attuale.

Cosa accade se la servitù pregiudica l'usufrutto?

Non è opponibile all'usufruttuario per la durata del suo diritto; resta però valida tra le parti.

Quando diventa efficace una servitù pregiudizievole?

Alla cessazione dell'usufrutto, quando il fondo torna nella piena disponibilità del proprietario.

Cosa si intende per pregiudizio all'usufrutto?

Una servitù che riduce i frutti, limita l'accesso o altera le modalità di godimento del fondo da parte dell'usufruttuario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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