Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1060 c.c. – Servitù costituite dal nudo proprietario
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il proprietario può, senza il consenso dell’usufruttuario, imporre sul fondo le servitù che non pregiudicano il diritto di usufrutto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1059 - Art. 1059 c.c.: Servitù concessa da uno dei comproprietari→Cod. civ. art. 1061 - Articolo 1061 Codice Civile: Servitù non apparenti→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1058 Codice Civile: Modi di costituzione→Articolo 1062 Codice Civile: Destinazione del padre di famiglia→Articolo 1057 Codice Civile: Passaggio di vie funicolari→Articolo 1063 Codice Civile: Norme regolatrici→Articolo 1056 Codice Civile: Passaggio di condutture elettriche→Articolo 1064 Codice Civile: Estensione del diritto di servitù→Articolo 1055 Codice Civile: Cessazione dell’interclusione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1060 c.c., Servitù costituite dal nudo proprietario
L'art. 1060 c.c. disciplina il potere del nudo proprietario di disporre del fondo mediante la costituzione di servitù prediali, anche durante la vigenza di un usufrutto. La norma risolve il conflitto tra il diritto del proprietario di valorizzare il proprio bene e il diritto dell'usufruttuario a godere del fondo senza interferenze.
Il principio: libera disponibilità del nudo proprietario
Il nudo proprietario conserva, nonostante l'usufrutto, la facoltà di costituire servitù sul fondo servente. Non è necessario il consenso dell'usufruttuario. Questo perché la nuda proprietà include i poteri dispositivi tipici del dominium, anche se spogliata del godimento attuale.
Il limite: non pregiudicare l'usufrutto
Il limite invalicabile è che la servitù non pregiudichi il diritto di usufrutto. Se la servitù incide negativamente sulle facoltà di godimento dell'usufruttuario, riducendone i frutti, limitandone l'accesso o alterando le modalità d'uso del fondo, essa non è opponibile all'usufruttuario per tutta la durata del suo diritto. La servitù rimane comunque valida tra le parti e diventerà pienamente efficace alla cessazione dell'usufrutto.
Effetti alla cessazione dell'usufrutto
All'estinguersi dell'usufrutto (per scadenza del termine, morte del titolare, rinuncia, ecc.), il fondo torna nella piena disponibilità del proprietario e la servitù acquista piena efficacia. Il proprietario del fondo dominante potrà allora esercitare il suo diritto senza limitazioni.
Rapporto con l'art. 981 c.c.
L'art. 981 c.c. attribuisce all'usufruttuario il diritto di godere del fondo rispettandone la destinazione economica. Le servitù che ne alterano la destinazione in modo incompatibile con l'usufrutto non potranno essere opposte all'usufruttuario, in applicazione combinata degli artt. 981 e 1060 c.c.
Domande frequenti
Il nudo proprietario può costituire servitù sul fondo in usufrutto?
Sì, senza il consenso dell'usufruttuario, purché la servitù non pregiudichi il diritto di usufrutto (art. 1060 c.c.).
Perché non serve il consenso dell'usufruttuario?
Perché la nuda proprietà conserva i poteri dispositivi tipici del dominio, pur essendo priva del godimento attuale.
Cosa accade se la servitù pregiudica l'usufrutto?
Non è opponibile all'usufruttuario per la durata del suo diritto; resta però valida tra le parti.
Quando diventa efficace una servitù pregiudizievole?
Alla cessazione dell'usufrutto, quando il fondo torna nella piena disponibilità del proprietario.
Cosa si intende per pregiudizio all'usufrutto?
Una servitù che riduce i frutti, limita l'accesso o altera le modalità di godimento del fondo da parte dell'usufruttuario.