Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1057 c.c. – Passaggio di vie funicolari

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.

In sintesi

  • Ogni proprietario è obbligato a consentire il passaggio delle gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale sul proprio fondo.
  • L'obbligo include la tolleranza delle opere, dei meccanismi e delle occupazioni necessarie al funzionamento della funivia.
  • La servitù si esercita in conformità alle leggi speciali in materia di impianti funicolari.
  • Chiude la Sezione V sulle servitù coattive speciali (artt. 1056-1057 c.c.) e precede il Capo III sulle servitù volontarie.
  • Articoli collegati: art. 1056 c.c. (condutture elettriche), artt. 1027-1099 c.c. (norme generali sulle servitù).

Commento all'art. 1057 c.c., Passaggio di vie funicolari

L'art. 1057 c.c. estende il sistema delle servitù coattive speciali al passaggio delle gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale, imponendo ai proprietari dei fondi sottostanti obblighi analoghi a quelli previsti per le condutture elettriche dall'art. 1056 c.c.

Ambito di applicazione

La norma si riferisce alle funivie aeree (dette anche teleferiche) destinate ad usi agricoli (trasporto di prodotti colturali, fienili di alta quota) o industriali (cave, miniere, cantieri). Non riguarda invece le funivie per trasporto di persone, soggette a una disciplina pubblicistica autonoma. Il passaggio consiste nel sorvolo del fondo da parte delle gomene portanti e traenti dell'impianto.

Contenuto dell'obbligo

Il proprietario del fondo soggetto alla servitù deve non solo tollerare il sorvolo delle gomene ma anche consentire l'installazione e la permanenza di opere (piloni, ancoraggi), meccanismi e le occupazioni del suolo necessarie al funzionamento e alla manutenzione dell'impianto. Si tratta quindi di un obbligo complesso che può incidere in modo significativo sull'uso del fondo.

Rinvio alle leggi speciali

Come l'art. 1056 c.c. per le condutture elettriche, anche l'art. 1057 c.c. rinvia alle leggi speciali per la disciplina di dettaglio: procedure di autorizzazione, distanze minime, criteri di calcolo dell'indennizzo. Il proprietario del fondo soggetto mantiene il diritto a un indennizzo proporzionato al pregiudizio subito.

Posizione sistematica

L'art. 1057 c.c. chiude la Sezione V del Capo II e, con essa, l'intera disciplina delle servitù coattive. Il Capo III (artt. 1058 e ss.) inizia con le servitù volontarie, che si costituiscono per contratto o testamento senza necessità di presupposti di interclusione o pubblica utilità.

Domande frequenti

Cosa impone l'art. 1057 c.c.?

L'obbligo di lasciar passare sopra il proprio fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e di tollerare opere, meccanismi e occupazioni necessarie.

Quali funicolari rientrano nella norma?

Le funivie/teleferiche a uso agricolo o industriale; non quelle per il trasporto di persone, soggette a disciplina pubblicistica autonoma.

In cosa consiste l'obbligo del proprietario?

Tollerare il sorvolo delle gomene e consentire l'installazione e la permanenza di opere (piloni, ancoraggi) e le occupazioni necessarie al funzionamento e alla manutenzione.

È prevista un'indennità?

Sì: il proprietario del fondo soggetto ha diritto a un indennizzo proporzionato al pregiudizio, secondo le leggi speciali.

Si applica come per le condutture elettriche?

Sì: è una servitù coattiva analoga a quella dell'art. 1056 c.c., con rinvio alle leggi speciali per la disciplina di dettaglio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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