Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1054 c.c. – Interclusione per effetto di alienazione o di divisione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall’altro contraente il passaggio senza alcuna indennità.

La stessa norma si applica in caso di divisione.

In sintesi

  • L'art. 1054 c.c. disciplina l'ipotesi in cui un fondo diventi intercluso non per condizione naturale, ma a causa di un'alienazione a titolo oneroso o di una divisione.
  • In tali casi il proprietario del fondo rimasto privo di accesso alla via pubblica ha diritto al passaggio sul fondo dell'altro contraente senza alcuna indennità.
  • La gratuità si giustifica perché l'interclusione è conseguenza di un atto volontario delle parti, che avrebbero dovuto prevedere e regolare l'accesso.
  • La norma si applica sia all'alienazione onerosa (vendita, permuta) sia alla divisione di un fondo comune.
  • Si tratta di una specificazione del regime generale della servitù coattiva di passaggio (artt. 1051 ss. c.c.), con la peculiarità dell'assenza di indennizzo.
Indice dei contenuti

L'art. 1054 del codice civile affronta una situazione particolare nel quadro della disciplina del passaggio coattivo: quella in cui l'interclusione del fondo - cioè la mancanza di un accesso adeguato alla via pubblica - non deriva dalla conformazione naturale dei luoghi, bensì da un atto dispositivo posto in essere dalle stesse parti. La norma stabilisce che, quando un fondo diventa da ogni parte chiuso per effetto di un'alienazione a titolo oneroso o di una divisione, il proprietario rimasto senza uscita ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennità. La medesima regola si applica al caso della divisione. Questa previsione, apparentemente tecnica, esprime un principio di equità sostanziale: chi ha contribuito a creare l'interclusione con un proprio atto volontario non può pretendere un compenso per il passaggio che la situazione da lui stesso determinata rende necessario.

La logica della gratuità del passaggio

Il tratto che distingue l'art. 1054 dalla disciplina generale della servitu' coattiva di passaggio - contenuta negli artt. 1051 e seguenti - e' l'assenza dell'indennita'. Di regola, chi ottiene il passaggio coattivo sul fondo altrui deve corrispondere un indennizzo proporzionato al pregiudizio arrecato. Qui, invece, il legislatore esclude espressamente ogni indennita'. La ragione e' chiara: l'interclusione e' il prodotto di una scelta negoziale comune. Quando due parti dividono un fondo unico o ne alienano una porzione, esse hanno la possibilita' e l'onere di regolare i reciproci accessi. Se non lo fanno, e una delle porzioni resta priva di uscita, la legge presume che il passaggio sul fondo dell'altro contraente fosse implicitamente compreso nell'assetto voluto. In linea generale, il diritto al passaggio sorge percio' come naturale conseguenza dell'atto, senza che chi lo subisce possa pretendere un corrispettivo ulteriore rispetto a quanto già regolato dal contratto di alienazione o dall'atto divisorio.

Il presupposto dell'alienazione a titolo oneroso

La norma richiede che l'alienazione sia a titolo oneroso. Questo elemento e' centrale: nelle alienazioni onerose il corrispettivo pagato si presume comprensivo anche del valore del passaggio necessario a rendere utilizzabile la porzione acquistata o residua. La permuta e la vendita rientrano tipicamente in questa categoria. Diverso e' invece il regime quando l'atto sia a titolo gratuito, ipotesi alla quale la disposizione, per come e' formulata, non si riferisce direttamente, lasciando spazio all'applicazione dei criteri generali sul passaggio coattivo. L'interprete deve dunque verificare con attenzione la natura dell'atto che ha generato l'interclusione, perché da essa dipende il diverso trattamento in punto di indennita'.

L'ipotesi della divisione

Il secondo comma estende la disciplina al caso della divisione. Quando un fondo comune viene suddiviso tra i condividenti e una delle porzioni assegnate resta interclusa, il condividente che la riceve ha diritto al passaggio gratuito sulle porzioni assegnate agli altri. Anche in questo caso la giustificazione e' la stessa: la divisione e' un atto al quale tutti i condividenti partecipano e nel quale possono e devono regolare gli accessi. La gratuita' del passaggio costituisce quindi un correttivo che riequilibra eventuali assegnazioni che, di fatto, avrebbero reso inutilizzabile una quota.

Rapporti con la servitù coattiva ordinaria

L'art. 1054 si colloca all'interno della sezione dedicata alla servitu' di passaggio coattivo. Rispetto agli artt. 1051 e 1052, che individuano i presupposti generali del passaggio - rispettivamente per il fondo intercluso e per il fondo con accesso inadeguato - la disposizione in commento si caratterizza per l'origine negoziale dell'interclusione e per l'esclusione dell'indennita'. Il collegamento sistematico e' importante perché consente di colmare eventuali lacune: tutto ciò che la norma non disciplina espressamente (ad esempio le modalita' di individuazione del tracciato più breve e meno dannoso) si ricava dai principi generali della materia. In linea generale, il passaggio deve essere stabilito nel luogo e con le modalita' meno gravose per il fondo servente.

Natura del diritto e costituzione della servitù

Il diritto previsto dall'art. 1054 ha natura di servitu' coattiva: il proprietario del fondo intercluso può ottenerne il riconoscimento, e ove le parti non si accordino, la servitu' viene costituita con sentenza o con atto convenzionale. La peculiarita' resta l'assenza di indennizzo, ma per il resto si tratta di una servitu' di passaggio a tutti gli effetti, opponibile - una volta trascritta - anche agli aventi causa successivi. La norma precisa inoltre che la concessione obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa, sottolineando la natura reale e duratura del vincolo che ne deriva.

Estensione e modalità del passaggio

Sebbene l'art. 1054 si concentri sul profilo dell'assenza di indennita', l'individuazione concreta del passaggio resta governata dai principi generali. Il passaggio deve essere idoneo ai bisogni del fondo intercluso e, al tempo stesso, il meno gravoso possibile per il fondo che lo subisce. ciò significa che la sua ampiezza, il suo tracciato e le sue modalita' d'uso vanno commisurati alle effettive esigenze di utilizzazione del fondo dominante, senza eccedere quanto necessario. Se le esigenze del fondo dominante mutano nel tempo - ad esempio per un diverso utilizzo agricolo o edilizio - può porsi la questione dell'adeguamento del passaggio, da risolvere alla luce del titolo e dei criteri di proporzionalita' che presiedono alla materia delle servitu' coattive. In linea generale, il diritto al passaggio non si traduce in una facolta' illimitata, ma in un'utilita' calibrata sulla funzione che esso e' destinato ad assolvere.

Rapporti con i terzi e opponibilità

Una volta riconosciuto, il passaggio previsto dall'art. 1054 ha natura di servitu' e, come tale, segue il regime di opponibilita' proprio dei diritti reali. Per essere efficace nei confronti dei terzi aventi causa - ad esempio un successivo acquirente del fondo gravato - occorre che la servitu' risulti da un titolo idoneo e sia oggetto della prescritta pubblicita'. La trascrizione assume qui un ruolo decisivo: consente al titolare del fondo dominante di far valere il proprio diritto anche dopo eventuali trasferimenti del fondo servente. In assenza di adeguata pubblicita', il diritto rischia di non essere opponibile al terzo che abbia acquistato facendo affidamento sulle risultanze dei registri. Anche per questo la cura redazionale e la formalizzazione del passaggio non sono mere formalita', ma presidi essenziali della tutela.

Profili applicativi e cautele negoziali

Sul piano pratico, l'art. 1054 dovrebbe indurre chi predispone atti di vendita o di divisione di fondi a regolare espressamente gli accessi. Un'attenta redazione - con la previsione di servitu' convenzionali di passaggio chiaramente individuate nel tracciato e nell'ampiezza - evita future controversie e l'incertezza sul regime applicabile. In mancanza, soccorre la disciplina legale, ma con tutti i margini di contenzioso che l'individuazione in concreto del passaggio più idoneo comporta. In definitiva, la norma e' tanto una regola di chiusura del sistema quanto un invito alla prudenza redazionale.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 1054 c.c.?

Si applica quando un fondo diventa intercluso, cioe' privo di accesso alla via pubblica, non per cause naturali ma a seguito di un'alienazione a titolo oneroso o di una divisione tra comproprietari.

Perche' il passaggio e' senza indennita'?

Perche' l'interclusione deriva da un atto volontario delle parti, che avrebbero potuto regolare gli accessi. La legge presume che il valore del passaggio sia gia' compreso nell'assetto negoziale voluto, escludendo un ulteriore indennizzo.

La norma vale anche per le donazioni?

La disposizione richiede espressamente l'alienazione a titolo oneroso. Per gli atti a titolo gratuito, in linea generale, si applicano i criteri della disciplina generale del passaggio coattivo previsti dagli artt. 1051 e seguenti.

Il diritto al passaggio si trasmette agli eredi?

Si'. Trattandosi di una servitu' coattiva di natura reale, una volta costituita e trascritta vincola il fondo servente e obbliga il concedente, i suoi eredi e gli aventi causa successivi.

Come si individua il tracciato del passaggio?

In assenza di accordo, si applicano i principi generali: il passaggio deve essere stabilito nel luogo e con le modalita' meno gravose per il fondo che lo subisce, privilegiando il tracciato piu' breve e meno dannoso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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