Testo dell'articoloVigente
Risposta in chiaro
L’art. 1058 c.c. indica i modi di costituzione delle servitù volontarie: contratto o testamento. Il contratto richiede la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 n. 4) e la trascrizione per l’opponibilità; restano distinte le servitù coattive e quelle per usucapione o destinazione del padre di famiglia.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1058 c.c. – Modi di costituzione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le servitù prediali possono essere costituite per contratto o per testamento.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1057 - Articolo 1057 Codice Civile: Passaggio di vie funicolari→Cod. civ. art. 1059 - Art. 1059 c.c.: Servitù concessa da uno dei comproprietari→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1056 Codice Civile: Passaggio di condutture elettriche→Articolo 1060 Codice Civile: Servitù costituite dal nudo proprietario→Articolo 1055 Codice Civile: Cessazione dell’interclusione→Articolo 1061 Codice Civile: Servitù non apparenti→Art. 1054 c.c.: Interclusione per effetto di alienazione o di di→Articolo 1062 Codice Civile: Destinazione del padre di famiglia→Art. 1053 Codice Civile: Indennità
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1058 c.c., Modi di costituzione delle servitù prediali
L'art. 1058 c.c. individua i titoli negoziali attraverso cui si costituiscono le servitù prediali: il contratto e il testamento. La norma si colloca nel Capo III del Titolo VI, dedicato alle servitù prediali volontarie, e si distingue nettamente dal regime delle servitù coattive (artt. 1032-1057 c.c.) e da quello delle servitù acquistate per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (artt. 1061-1062 c.c.).
Contratto
Il contratto è il modo ordinario di costituzione. Può essere a titolo oneroso (con corrispettivo) o gratuito (donazione). Poiché oggetto del negozio è un diritto reale immobiliare, la forma scritta è richiesta a pena di nullità ai sensi dell'art. 1350 n. 4 c.c. Il contratto costitutivo deve essere trascritto nei registri immobiliari per essere opponibile ai terzi aventi causa dal proprietario del fondo servente (art. 2643 n. 4 c.c.).
Testamento
La servitù può anche essere costituita mortis causa mediante disposizione testamentaria. In tal caso, l'efficacia si produce all'apertura della successione (art. 456 c.c.) e la servitù grava sul fondo a vantaggio del fondo dominante indicato nel testamento. Anche qui la trascrizione è necessaria per l'opponibilità.
Rapporto con le servitù coattive
Le servitù coattive (passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., elettrodotto ex art. 1056 c.c., acquedotto ex artt. 1033-1043 c.c.) sorgono invece per sentenza o atto amministrativo in presenza dei presupposti legali, indipendentemente dalla volontà del proprietario del fondo servente. L'art. 1058 non si applica a queste ipotesi.
Capacità e legittimazione
Per costituire una servitù per contratto occorre la capacità di disporre del fondo servente. Solo il pieno proprietario (o chi ne ha la rappresentanza) può farlo; l'usufruttuario non ha tale potere. Il nudo proprietario, al contrario, può imporre servitù che non pregiudichino l'usufrutto (art. 1060 c.c.).
Casi pratici
Caso 1: servitù per contratto
Tizio e Caio costituiscono una servitù di passaggio con contratto. Trattandosi di diritto reale immobiliare, serve la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 n. 4) e la trascrizione per l'opponibilità ai terzi (art. 1058 c.c.).
Caso 2: servitù per testamento
Il testatore costituisce una servitù a favore di un fondo con disposizione testamentaria: l'efficacia si produce all'apertura della successione e la trascrizione è necessaria per l'opponibilità.
Domande frequenti
Come si costituiscono le servitù prediali volontarie?
Per contratto o per testamento (art. 1058 c.c.).
Che forma serve per il contratto costitutivo?
La forma scritta a pena di nullità (art. 1350 n. 4 c.c.), trattandosi di diritto reale immobiliare; la trascrizione la rende opponibile ai terzi.
Quando produce effetti la servitù costituita per testamento?
All'apertura della successione (art. 456 c.c.); anche qui la trascrizione è necessaria per l'opponibilità.
Il contratto può essere gratuito?
Sì: può essere a titolo oneroso (con corrispettivo) o gratuito (donazione).
Come si distinguono dalle servitù coattive?
Le servitù coattive (passaggio, elettrodotto, acquedotto) sorgono per sentenza o atto amministrativo in presenza dei presupposti di legge, non per contratto o testamento.