Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1058 c.c. – Modi di costituzione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le servitù prediali possono essere costituite per contratto o per testamento.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1057 - Articolo 1057 Codice Civile: Passaggio di vie funicolari→Cod. civ. art. 1059 - Art. 1059 c.c.: Servitù concessa da uno dei comproprietari→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1056 Codice Civile: Passaggio di condutture elettriche→Articolo 1060 Codice Civile: Servitù costituite dal nudo proprietario→Articolo 1055 Codice Civile: Cessazione dell’interclusione→Articolo 1061 Codice Civile: Servitù non apparenti→Art. 1054 c.c.: Interclusione per effetto di alienazione o di di→Articolo 1062 Codice Civile: Destinazione del padre di famiglia→Art. 1053 Codice Civile: Indennità
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In sintesi
Commento all'art. 1058 c.c., Modi di costituzione delle servitù prediali
L'art. 1058 c.c. individua i titoli negoziali attraverso cui si costituiscono le servitù prediali: il contratto e il testamento. La norma si colloca nel Capo III del Titolo VI, dedicato alle servitù prediali volontarie, e si distingue nettamente dal regime delle servitù coattive (artt. 1032-1057 c.c.) e da quello delle servitù acquistate per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (artt. 1061-1062 c.c.).
Contratto
Il contratto è il modo ordinario di costituzione. Può essere a titolo oneroso (con corrispettivo) o gratuito (donazione). Poiché oggetto del negozio è un diritto reale immobiliare, la forma scritta è richiesta a pena di nullità ai sensi dell'art. 1350 n. 4 c.c. Il contratto costitutivo deve essere trascritto nei registri immobiliari per essere opponibile ai terzi aventi causa dal proprietario del fondo servente (art. 2643 n. 4 c.c.).
Testamento
La servitù può anche essere costituita mortis causa mediante disposizione testamentaria. In tal caso, l'efficacia si produce all'apertura della successione (art. 456 c.c.) e la servitù grava sul fondo a vantaggio del fondo dominante indicato nel testamento. Anche qui la trascrizione è necessaria per l'opponibilità.
Rapporto con le servitù coattive
Le servitù coattive (passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., elettrodotto ex art. 1056 c.c., acquedotto ex artt. 1033-1043 c.c.) sorgono invece per sentenza o atto amministrativo in presenza dei presupposti legali, indipendentemente dalla volontà del proprietario del fondo servente. L'art. 1058 non si applica a queste ipotesi.
Capacità e legittimazione
Per costituire una servitù per contratto occorre la capacità di disporre del fondo servente. Solo il pieno proprietario (o chi ne ha la rappresentanza) può farlo; l'usufruttuario non ha tale potere. Il nudo proprietario, al contrario, può imporre servitù che non pregiudichino l'usufrutto (art. 1060 c.c.).
Domande frequenti
Come si costituiscono le servitù prediali volontarie?
Per contratto o per testamento (art. 1058 c.c.).
Che forma serve per il contratto costitutivo?
La forma scritta a pena di nullità (art. 1350 n. 4 c.c.), trattandosi di diritto reale immobiliare; la trascrizione la rende opponibile ai terzi.
Quando produce effetti la servitù costituita per testamento?
All'apertura della successione (art. 456 c.c.); anche qui la trascrizione è necessaria per l'opponibilità.
Il contratto può essere gratuito?
Sì: può essere a titolo oneroso (con corrispettivo) o gratuito (donazione).
Come si distinguono dalle servitù coattive?
Le servitù coattive (passaggio, elettrodotto, acquedotto) sorgono per sentenza o atto amministrativo in presenza dei presupposti di legge, non per contratto o testamento.