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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1059 c.c. Servitù concessa da uno dei comproprietari

In vigore

La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l’hanno anch’essi concessa unitamente o separatamente. La concessione, però fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all’esercizio del diritto concesso.

In sintesi

  • La servitù concessa da uno solo dei comproprietari di un fondo indiviso non è valida se gli altri non l'hanno anch'essi concessa.
  • La concessione degli altri comproprietari può avvenire unitamente o separatamente.
  • Il comproprietario che ha concesso la servitù da solo è obbligato, con i suoi eredi e aventi causa, a non ostacolare l'esercizio del diritto concesso.
  • La norma tutela sia il beneficiario della servitù sia i comproprietari non consenzienti.
  • Il principio si collega alla disciplina della comunione (artt. 1100 ss. c.c.) e richiede il consenso di tutti i comproprietari per atti di disposizione sul fondo comune.

Commento all'art. 1059 c.c., Servitù concessa da uno dei comproprietari

L'art. 1059 c.c. regola il caso in cui il fondo servente sia in comproprietà e uno soltanto dei comproprietari conceda una servitù. La norma risolve il conflitto tra il principio di libertà contrattuale del singolo e la necessità che gli atti di disposizione di un bene comune richiedano il consenso di tutti i titolari.

Prima parte: inefficacia della concessione unilaterale

La servitù concessa da un solo comproprietario non è costituita fino a quando gli altri non abbiano anch'essi concesso il medesimo diritto. Il termine «non è costituita» indica una inefficacia sospesa: l'atto non è nullo in radice, ma non produce l'effetto reale finché non interviene il consenso degli altri. Il consenso degli altri comproprietari può essere espresso unitamente (atto unico) o separatamente (atti distinti), purché con la stessa forma richiesta per il contratto costitutivo.

Seconda parte: obbligazione personale del concedente

La concessione unilaterale non è priva di effetti: il comproprietario concedente, insieme ai suoi eredi e aventi causa, è tenuto a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso. Si tratta di un'obbligazione personale (non di un diritto reale), che vincola il solo patrimonio del concedente e non il fondo in quanto tale. Il beneficiario potrà quindi agire contrattualmente contro il concedente inadempiente, ma non vantare una servitù opponibile agli altri comproprietari.

Raccordo sistematico

La norma si inserisce nel quadro della comunione (artt. 1100-1116 c.c.), che richiede il consenso unanime per gli atti di disposizione eccedenti l'ordinaria amministrazione. La servitù, incidendo strutturalmente sul fondo, rientra in questa categoria. Il principio è analogo a quello che governa la vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.), dove l'atto produce effetti obbligatori ma non immediati effetti reali.

Domande frequenti

La servitù concessa da un solo comproprietario è nulla?

No, non è nulla ma è inefficace come diritto reale finché gli altri comproprietari non l'abbiano anch'essi concessa, unitamente o separatamente. Il concedente resta però obbligato personalmente a non ostacolare l'esercizio del diritto.

Se gli altri comproprietari danno il consenso in un secondo momento, la servitù si costituisce retroattivamente?

La legge non prevede una retroattività espressa. L'efficacia reale della servitù decorre dal momento in cui tutti i comproprietari hanno prestato il consenso, salvo diverso accordo tra le parti.

Cosa succede se il comproprietario concedente vende la propria quota?

L'obbligazione personale di non impedire l'esercizio della servitù si trasmette agli eredi e agli aventi causa del concedente. L'acquirente della quota subentra quindi in tale obbligo.

Il beneficiario della servitù può agire contro i comproprietari non consenzienti?

No, non vantando un diritto reale opponibile a costoro. Può agire contrattualmente contro il solo comproprietario concedente e i suoi aventi causa, per inadempimento dell'obbligo di non frapporre impedimenti.

Serve la forma scritta anche per il consenso degli altri comproprietari?

Sì. Poiché il consenso degli altri comproprietari integra la fattispecie costitutiva della servitù, anch'esso deve rivestire la forma scritta richiesta dall'art. 1350 c.c. per i contratti aventi ad oggetto diritti reali immobiliari.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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