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Art. 1059 c.c. Servitù concessa da uno dei comproprietari
In vigore
La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l’hanno anch’essi concessa unitamente o separatamente. La concessione, però fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all’esercizio del diritto concesso.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1059 c.c., Servitù concessa da uno dei comproprietari
L'art. 1059 c.c. regola il caso in cui il fondo servente sia in comproprietà e uno soltanto dei comproprietari conceda una servitù. La norma risolve il conflitto tra il principio di libertà contrattuale del singolo e la necessità che gli atti di disposizione di un bene comune richiedano il consenso di tutti i titolari.
Prima parte: inefficacia della concessione unilaterale
La servitù concessa da un solo comproprietario non è costituita fino a quando gli altri non abbiano anch'essi concesso il medesimo diritto. Il termine «non è costituita» indica una inefficacia sospesa: l'atto non è nullo in radice, ma non produce l'effetto reale finché non interviene il consenso degli altri. Il consenso degli altri comproprietari può essere espresso unitamente (atto unico) o separatamente (atti distinti), purché con la stessa forma richiesta per il contratto costitutivo.
Seconda parte: obbligazione personale del concedente
La concessione unilaterale non è priva di effetti: il comproprietario concedente, insieme ai suoi eredi e aventi causa, è tenuto a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso. Si tratta di un'obbligazione personale (non di un diritto reale), che vincola il solo patrimonio del concedente e non il fondo in quanto tale. Il beneficiario potrà quindi agire contrattualmente contro il concedente inadempiente, ma non vantare una servitù opponibile agli altri comproprietari.
Raccordo sistematico
La norma si inserisce nel quadro della comunione (artt. 1100-1116 c.c.), che richiede il consenso unanime per gli atti di disposizione eccedenti l'ordinaria amministrazione. La servitù, incidendo strutturalmente sul fondo, rientra in questa categoria. Il principio è analogo a quello che governa la vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.), dove l'atto produce effetti obbligatori ma non immediati effetti reali.
Domande frequenti
La servitù concessa da un solo comproprietario è nulla?
No, non è nulla ma è inefficace come diritto reale finché gli altri comproprietari non l'abbiano anch'essi concessa, unitamente o separatamente. Il concedente resta però obbligato personalmente a non ostacolare l'esercizio del diritto.
Se gli altri comproprietari danno il consenso in un secondo momento, la servitù si costituisce retroattivamente?
La legge non prevede una retroattività espressa. L'efficacia reale della servitù decorre dal momento in cui tutti i comproprietari hanno prestato il consenso, salvo diverso accordo tra le parti.
Cosa succede se il comproprietario concedente vende la propria quota?
L'obbligazione personale di non impedire l'esercizio della servitù si trasmette agli eredi e agli aventi causa del concedente. L'acquirente della quota subentra quindi in tale obbligo.
Il beneficiario della servitù può agire contro i comproprietari non consenzienti?
No, non vantando un diritto reale opponibile a costoro. Può agire contrattualmente contro il solo comproprietario concedente e i suoi aventi causa, per inadempimento dell'obbligo di non frapporre impedimenti.
Serve la forma scritta anche per il consenso degli altri comproprietari?
Sì. Poiché il consenso degli altri comproprietari integra la fattispecie costitutiva della servitù, anch'esso deve rivestire la forma scritta richiesta dall'art. 1350 c.c. per i contratti aventi ad oggetto diritti reali immobiliari.