Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1079 c.c. – Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1078 - Art. 1078 c.c.: Servitù costituite a favore del fondo enfiteutic→Cod. civ. art. 1080 - Articolo 1080 Codice Civile: Presa d’acqua continua→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1077 Codice Civile: Servitù costituite sul fondo enfiteutico→Articolo 1081 Codice Civile: Modulo d’acqua→Art. 1076 c.c.: Esercizio della servitù non conforme al Titolo o→Art. 1082 c.c.: Forma della bocca e dell’edificio derivatore→Articolo 1075 Codice Civile: Esercizio limitato della servitù→Articolo 1083 Codice Civile: Determinazione della quantità d’acqua→Art. 1074 c.c.: Impossibilità di uso e mancanza di utilità
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1079 c.c., Azione confessoria di servitù
L'articolo 1079 del Codice Civile disciplina la principale azione a tutela delle servitù prediali: l'actio confessoria servitutis, che ha radici nel diritto romano e costituisce il corrispondente dell'azione negatoria prevista per la proprietà (art. 949 c.c.).
L'azione confessoria ha natura reale e può essere esercitata dal titolare della servitù, siano essi proprietario del fondo dominante, usufruttuario o altro titolare di diritto reale sul fondo stesso, nei confronti di chiunque contesti il diritto o ne impedisca l'esercizio.
La norma prevede tre distinti rimedi cumulabili: l'accertamento dell'esistenza della servitù, la cessazione degli impedimenti e delle turbative, la rimessione in pristino e il risarcimento del danno. Questi rimedi rispecchiano la struttura classica della tutela dei diritti reali: azione dichiarativa, azione inibitoria e azione risarcitoria.
L'onere della prova grava sull'attore, il quale deve dimostrare l'esistenza del titolo costitutivo della servitù (atto negoziale, usucapione, destinazione del padre di famiglia, provvedimento dell'autorità) o, in mancanza di titolo scritto, il possesso continuato ultraventennale idoneo a fondare l'usucapione della servitù (art. 1158 c.c.).
La distinzione tra contestazione e turbativa è rilevante: la contestazione nega in radice l'esistenza del diritto, mentre la turbativa ne ostacola l'esercizio pur non negandolo esplicitamente. In entrambi i casi l'art. 1079 c.c. offre tutela.
Norma correlata: art. 949 c.c. (azione negatoria), art. 1158 c.c. (usucapione delle servitù), artt. 1063-1099 c.c. (disciplina generale delle servitù), art. 2934 c.c. (prescrizione estintiva).
Domande frequenti
A cosa serve l'azione confessoria di servitù?
A far riconoscere in giudizio l'esistenza della servitù contro chi ne contesta l'esercizio, far cessare impedimenti e turbative, ottenere rimessione in pristino e risarcimento (art. 1079 c.c.).
Chi può proporla?
Il titolare della servitù: proprietario del fondo dominante, usufruttuario o altro titolare di diritto reale sul fondo.
Quali rimedi offre?
Tre rimedi cumulabili: accertamento del diritto, cessazione di impedimenti/turbative, rimessione in pristino con risarcimento del danno.
Su chi grava l'onere della prova?
Sull'attore, che deve dimostrare il titolo costitutivo o, in mancanza, il possesso continuato idoneo all'usucapione (art. 1158 c.c.).
Che differenza c'è tra contestazione e turbativa?
La contestazione nega in radice l'esistenza del diritto; la turbativa ne ostacola l'esercizio senza negarlo; l'azione confessoria copre entrambe.