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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1079 c.c. Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela

In vigore

provvedimenti di tutela Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni. CAPO VIII – Di alcune servitù in materia di acque SEZIONE I – Della servitù di presa o di derivazione di acqua

In sintesi

  • Il titolare della servitù può agire in giudizio per far riconoscere l'esistenza del proprio diritto contro chi ne contesta l'esercizio: si tratta dell'actio confessoria servitutis.
  • L'azione consente anche di far cessare impedimenti e turbative al libero esercizio della servitù.
  • Il titolare può chiedere la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno subito.
  • L'art. 1079 c.c. è la norma cardine della tutela giurisdizionale dei diritti di servitù.

Commento all'art. 1079 c.c., Azione confessoria di servitù

L'articolo 1079 del Codice Civile disciplina la principale azione a tutela delle servitù prediali: l'actio confessoria servitutis, che ha radici nel diritto romano e costituisce il corrispondente dell'azione negatoria prevista per la proprietà (art. 949 c.c.).

L'azione confessoria ha natura reale e può essere esercitata dal titolare della servitù, siano essi proprietario del fondo dominante, usufruttuario o altro titolare di diritto reale sul fondo stesso, nei confronti di chiunque contesti il diritto o ne impedisca l'esercizio.

La norma prevede tre distinti rimedi cumulabili: l'accertamento dell'esistenza della servitù, la cessazione degli impedimenti e delle turbative, la rimessione in pristino e il risarcimento del danno. Questi rimedi rispecchiano la struttura classica della tutela dei diritti reali: azione dichiarativa, azione inibitoria e azione risarcitoria.

L'onere della prova grava sull'attore, il quale deve dimostrare l'esistenza del titolo costitutivo della servitù (atto negoziale, usucapione, destinazione del padre di famiglia, provvedimento dell'autorità) o, in mancanza di titolo scritto, il possesso continuato ultraventennale idoneo a fondare l'usucapione della servitù (art. 1158 c.c.).

La distinzione tra contestazione e turbativa è rilevante: la contestazione nega in radice l'esistenza del diritto, mentre la turbativa ne ostacola l'esercizio pur non negandolo esplicitamente. In entrambi i casi l'art. 1079 c.c. offre tutela.

Norma correlata: art. 949 c.c. (azione negatoria), art. 1158 c.c. (usucapione delle servitù), artt. 1063-1099 c.c. (disciplina generale delle servitù), art. 2934 c.c. (prescrizione estintiva).

Domande frequenti

Cos'è l'azione confessoria di servitù prevista dall'art. 1079 c.c.?

È un'azione reale con cui il titolare della servitù chiede al giudice di accertare l'esistenza del proprio diritto contro chi lo contesta, di far cessare impedimenti e turbative, e di ottenere la rimessione in pristino e il risarcimento del danno.

Chi può esercitare l'azione confessoria ex art. 1079 c.c.?

Il titolare della servitù, che può essere il proprietario del fondo dominante, l'usufruttuario o altro titolare di un diritto reale sul fondo. Legittimato passivo è chiunque contesti o impedisca l'esercizio della servitù.

Qual è la differenza tra azione confessoria e azione negatoria di servitù?

L'azione confessoria (art. 1079 c.c.) è esercitata da chi vanta la servitù per farla riconoscere. L'azione negatoria (art. 949 c.c.) è esercitata dal proprietario del fondo servente per negare l'esistenza o l'estensione della servitù vantata da altri.

Come si prova l'esistenza di una servitù in giudizio?

Occorre produrre il titolo costitutivo (contratto, testamento, sentenza, usucapione). In mancanza di titolo scritto, si può dimostrare il possesso continuato e pacifico per oltre vent'anni, che consente l'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c.

La rimessione in pristino e il risarcimento del danno sono cumulabili con l'accertamento?

Sì. L'art. 1079 c.c. prevede espressamente che il titolare possa chiedere, oltre all'accertamento e alla cessazione delle turbative, anche la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni subiti, rimedi tutti cumulabili nel medesimo giudizio.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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