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Art. 1073 c.c. Estinzione per prescrizione
In vigore
La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni. Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell’uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l’esercizio. Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l’esercizio. Agli effetti dell’estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l’uso della servitù fatto da una di esse impedisce l’estinzione riguardo a tutte. La sospensione o l’interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.
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Redazione Legge in Chiaro
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In sintesi
Commento all'art. 1073 c.c. — Estinzione della servitu per prescrizione
L'art. 1073 c.c. disciplina uno dei principali modi di estinzione delle servitu prediali: la prescrizione estintiva per non uso. Il fondamento è lo stesso della prescrizione ordinaria ex art. 2934 c.c., ma con un termine speciale di venti anni, coerente con la natura reale e tendenzialmente stabile del diritto.
Decorrenza del termine
La norma distingue tre ipotesi di decorrenza:
Computo del non uso
Ai fini dell'estinzione si sommano i periodi di non uso di tutti i precedenti titolari del fondo dominante, in applicazione dell'accessione del possesso propria dei diritti reali. Questa regola rispecchia la continuita del diritto reale indipendentemente dai mutamenti soggettivi.
Comproprietà del fondo dominante
Se il fondo dominante appartiene a più comproprietari, l'uso da parte di uno solo è sufficiente a conservare la servitu per tutti. Analogamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione a vantaggio di un comproprietario si estende automaticamente agli altri, in deroga al principio generale di personalità della prescrizione. Si tratta di un'applicazione dell'indivisibilità delle servitu prediali.
Coordinamento sistematico
L'art. 1073 va letto in combinato disposto con l'art. 1074 c.c. (l'impossibilità di fatto non sospende il termine, salvo che integri un fatto ex comma 2) e con l'art. 1076 c.c. (l'esercizio in tempo diverso da quello previsto non interrompe la prescrizione). Il rimedio per il titolare del fondo dominante che voglia far valere la servitu è l'azione confessoria ex art. 1079 c.c., esperibile entro il ventennio.
Domande frequenti
Quanto dura il termine per l'estinzione della servitu per non uso?
Venti anni di ininterrotto non esercizio, come stabilisce l'art. 1073 c.c., in linea con il termine ordinario di prescrizione dei diritti reali ex art. 2934 c.c.
Da quando decorre il termine di prescrizione per una servitu negativa?
Dal giorno in cui si è verificato un fatto contrario all'obbligo di astensione, cioè dal momento in cui il proprietario del fondo servente ha compiuto l'atto che la servitu avrebbe dovuto impedire.
Se uno dei comproprietari del fondo dominante esercita la servitu, gli altri perdono il diritto?
No. L'uso da parte di anche un solo comproprietario impedisce l'estinzione per prescrizione nei confronti di tutti i comproprietari del fondo dominante (art. 1073, ult. comma, c.c.).
Il non uso del precedente proprietario conta ai fini dell'estinzione?
Si. L'art. 1073 c.c. prevede espressamente che si computi anche il tempo per cui la servitu non fu esercitata dai precedenti titolari, in analogia con l'accessione del possesso.
Quale azione puo esperire il titolare del fondo dominante per recuperare l'esercizio della servitu?
L'azione confessoria ex art. 1079 c.c., che mira al riconoscimento del diritto di servitu e alla cessazione delle turbative, esercitabile finche la prescrizione ventennale non si è compiuta.