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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1032 c.c. Modi di costituzione

In vigore

Quando in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto è costituita con sentenza. Può anche essere costituita con atto dell’autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge. La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l’indennità dovuta. Prima del pagamento dell’indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all’esercizio della servitù. SEZIONE I – Dell'acquedotto e dello scarico coattivo

In sintesi

  • Quando la legge attribuisce al proprietario di un fondo il diritto di ottenere una servitù, la costituzione avviene per contratto o, in mancanza, con sentenza.
  • La servitù può anche essere costituita con atto dell'autorità amministrativa, nei casi specifici previsti dalla legge.
  • La sentenza che costituisce la servitù stabilisce le modalità di esercizio del diritto e determina l'indennità dovuta al fondo servente.
  • L'esercizio della servitù è subordinato al pagamento dell'indennità: il proprietario del fondo servente può opporsi finché non sia stata corrisposta.
  • Il procedimento giudiziale tutela sia l'interesse del fondo dominante alla concretizzazione del diritto, sia quello del fondo servente al ristoro.
  • L'atto amministrativo è una via residuale, utilizzata in materie speciali come opere pubbliche, elettrodotti, infrastrutture.

L'art. 1032 c.c. disciplina il meccanismo costitutivo delle servitù coattive in assenza di accordo volontario: la sentenza giudiziale o l'atto dell'autorità amministrativa (nei casi previsti dalla legge) costituisce la servitù, ne determina il contenuto e fissa l'indennità. Il provvedimento ha efficacia costitutiva e sostitutiva del consenso mancante.

Il diritto potestativo alla servitù coattiva

Le servitù coattive presuppongono che la legge attribuisca a un soggetto (proprietario del fondo dominante, imprenditore, ente pubblico) un diritto potestativo ad ottenere la costituzione della servitù: il proprietario del fondo servente non può sottrarsi, ma ha diritto a un'indennità per il peso subito. Il meccanismo è una forma di ablazione parziale della proprietà: il proprietario del fondo servente mantiene il dominio del fondo, ma deve tollerare l'esercizio della servitù. La ratio è la prevalenza dell'interesse collettivo al migliore sfruttamento delle risorse (acqua, energia, accesso) sull'interesse individuale alla piena esclusività del fondo.

Il ruolo della sentenza

In mancanza di contratto tra le parti, la servitù coattiva è costituita con sentenza: il proprietario del fondo dominante agisce in giudizio per ottenere la condanna del proprietario del fondo servente a subire la servitù. La sentenza non accerta un diritto preesistente (come avviene per l'usucapione), ma lo costituisce: è una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. per analogia. La sentenza deve determinare: il tracciato o le modalità della servitù, l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente, le eventuali opere necessarie. Prima dell'esercizio della servitù, il titolare deve versare l'indennità stabilita dal giudice.

Il ruolo dell'autorità amministrativa

Nei casi specialmente determinati dalla legge, la servitù coattiva può essere costituita con atto dell'autorità amministrativa, senza ricorso al giudice. Questo accade tipicamente per le grandi infrastrutture: gasdotti, elettrodotti, acquedotti pubblici, reti di telecomunicazioni. Le leggi speciali (es.: T.U. espropriazione d.P.R. 327/2001, d.lgs. 152/2006 codice dell'ambiente) prevedono procedimenti amministrativi specifici per la costituzione di servitù di pubblica utilità, con partecipazione del privato interessato e diritto all'indennità. L'atto amministrativo ha efficacia costitutiva analoga alla sentenza: impone la servitù senza il consenso del proprietario.

L'indennità: condizione di esercizio della servitù

Un elemento essenziale delle servitù coattive è l'indennità a favore del proprietario del fondo servente. L'art. 1032 c.c. richiama implicitamente questo principio, esplicitato nelle norme delle singole servitù coattive (es.: artt. 1038, 1046, 1053 c.c.). L'indennità è una compensazione per la perdita di valore del fondo servente, commisurata al diminuito godimento. La Cassazione ha affermato che l'obbligo di pagare l'indennità è condizione dell'esercizio della servitù: il proprietario del fondo dominante non può iniziare i lavori prima di avere corrisposto o depositato l'indennità stabilita.

Coordinamento normativo

L'art. 1032 va letto con l'art. 1031 c.c. (modi di costituzione), l'art. 1033 c.c. (acquedotto coattivo), l'art. 1038 c.c. (indennità per l'acquedotto), l'art. 1051 c.c. (passaggio coattivo) e con il d.P.R. 327/2001 (T.U. espropriazioni).

Domande frequenti

Se il proprietario del fondo servente si rifiuta di costituire la servitù coattiva, cosa può fare il titolare del diritto?

Può agire in giudizio chiedendo una sentenza costitutiva che imponga la servitù ai sensi dell'art. 1032 c.c. La sentenza ha efficacia costitutiva: crea il diritto reale di servitù senza il consenso del proprietario del fondo servente e ne determina il contenuto (tracciato, modalità, indennità).

Il proprietario del fondo servente ha diritto a un'indennità per la servitù coattiva?

Sì. L'indennità è un elemento essenziale delle servitù coattive: il proprietario del fondo servente ha diritto a una compensazione per il diminuito valore e godimento del suo fondo. Per alcune servitù coattive (es.: acquedotto, art. 1038 c.c.) l'indennità è espressamente prevista dalla legge; in ogni caso è condizione dell'esercizio del diritto che il titolare la corrisponda prima di iniziare i lavori.

L'autorità amministrativa può imporre una servitù coattiva su un privato?

Sì, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Per grandi infrastrutture (gasdotti, elettrodotti, acquedotti pubblici, reti di telecomunicazioni), leggi speciali prevedono procedimenti amministrativi per la costituzione di servitù di pubblica utilità. L'atto amministrativo ha efficacia costitutiva analoga alla sentenza; il privato ha comunque diritto all'indennità e può impugnare l'atto davanti al TAR.

Qual è la differenza tra sentenza costitutiva ex art. 1032 c.c. e sentenza dichiarativa di usucapione?

La sentenza ex art. 1032 c.c. crea il diritto: prima della sentenza, la servitù non esiste. La sentenza di accertamento dell'usucapione accerta un diritto già esistente per effetto del possesso prolungato. La distinzione ha rilievo pratico: per la sentenza costitutiva occorre dimostrare i presupposti legali della servitù coattiva; per l'usucapione occorre dimostrare il possesso continuato per il termine di legge.

La servitù costituita con sentenza deve essere trascritta nei registri immobiliari?

Sì. Ai sensi dell'art. 2651 c.c., le sentenze che operano la costituzione di diritti reali immobiliari sono soggette a trascrizione. La trascrizione della sentenza ex art. 1032 c.c. è necessaria per l'opponibilità della servitù ai terzi acquirenti del fondo servente che abbiano trascritto il loro acquisto dopo la costituzione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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