Testo dell'articoloVigente
Art. 1094 c.c. – Servitù attiva degli scoli
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli scoli o acque colaticce derivanti dall’altrui fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all’effetto di impedire la loro diversione.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 1093 - Articolo 1093 Codice Civile: Riduzione della servitù→Cod. civ. art. 1095 - Art. 1095 c.c.: Usucapione della servitù attiva degli scoli→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1092 Codice Civile: Deficienza dell’acqua→Art. 1096 c.c.: Diritti del proprietario del fondo servente→Art. 1091 c.c.: Obblighi del concedente fino al luogo di consegn→Articolo 1097 Codice Civile: Diritto agli avanzi d’acqua→Articolo 1090 Codice Civile: Manutenzione del canale→Art. 1098 c.c.: Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d’acq→Articolo 1089 Codice Civile: Acqua impiegata come forza motrice
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In sintesi
Indice dei contenuti
Nozione di scoli e acque colaticce
Per scoli si intendono le acque che defluiscono naturalmente da un fondo verso fondi inferiori, incluse le acque meteoriche e di irrigazione in eccesso. L'art. 1094 c.c. riconosce che tali acque possono diventare oggetto di servitù attiva a favore del fondo ricevente, quando quest'ultimo vanta un interesse giuridicamente tutelato al loro ricevimento.
Contenuto della servitù
Il diritto tutelato non è quello di ricevere attivamente l'acqua, ma quello di impedire la diversione: il proprietario del fondo servente non può deviare gli scoli verso altri fondi, privando il fondo dominante di un'acqua di cui usufruiva stabilmente. Si tratta quindi di una servitù con contenuto prevalentemente negativo (non facere), analoga nella struttura alla servitù altius non tollendi.
Distinzione dalla servitù di scolo passiva
Occorre distinguere la servitù attiva degli scoli (art. 1094 c.c.) dalla servitù passiva di scolo, in cui è il fondo dominante ad avere il diritto di far defluire le proprie acque attraverso il fondo servente. Nell'art. 1094 c.c. la situazione è inversa: il fondo dominante riceve gli scoli e vuole proteggersi dalla loro diversione.
Modi di costituzione
La servitù attiva degli scoli può costituirsi per titolo (contratto o testamento), per usucapione secondo le regole speciali dell'art. 1095 c.c., che individua un peculiare dies a quo, oppure per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. La costituzione coattiva non è prevista per questa tipologia.
Rapporto con i diritti del fondo servente
La servitù non comprime il diritto del proprietario del fondo servente di usare liberamente l'acqua per il proprio fondo, come precisato dall'art. 1096 c.c. che stabilisce un limite esplicito al contenuto della servitù degli scoli.
Casi pratici
Caso 1: il diritto di impedire la diversione
Il fondo di Tizio riceve stabilmente gli scoli provenienti dal fondo di Caio. Si può costituire una servitù attiva degli scoli a favore di Tizio (art. 1094 c.c.): il contenuto è impedire che Caio devii quelle acque verso altri fondi.
Caso 2: la costituzione del diritto
La servitù attiva degli scoli si costituisce per titolo (contratto o testamento), per usucapione con le regole speciali dell'art. 1095 c.c. o per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.); non è prevista la costituzione coattiva.
Domande frequenti
Cos'è la servitù attiva degli scoli?
La servitù a favore del fondo che riceve gli scoli o acque colaticce altrui, con lo scopo di impedirne la diversione (art. 1094 c.c.).
Cosa sono gli scoli o acque colaticce?
Le acque che defluiscono naturalmente da un fondo verso fondi inferiori, comprese le acque meteoriche e di irrigazione in eccesso.
Qual è il contenuto del diritto?
È prevalentemente negativo: impedire che il proprietario del fondo servente devii gli scoli, privando il fondo dominante di un'acqua di cui usufruiva stabilmente.
In cosa differisce dalla servitù passiva di scolo?
Nella servitù passiva il fondo dominante fa defluire le proprie acque sul servente; nell'art. 1094 il fondo dominante riceve gli scoli e si protegge dalla loro diversione.
Come si costituisce?
Per titolo, per usucapione (con le regole dell'art. 1095 c.c.) o per destinazione del padre di famiglia; non è prevista la costituzione coattiva.