Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1094 c.c. – Servitù attiva degli scoli

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Gli scoli o acque colaticce derivanti dall’altrui fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all’effetto di impedire la loro diversione.

In sintesi

  • Gli scoli e le acque colaticce provenienti da un fondo altrui possono formare oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve.
  • La servitù attiva degli scoli tutela il diritto del fondo dominante a impedire la diversione di tali acque da parte del proprietario del fondo servente.
  • La norma si inserisce nel sistema delle servitù d'acqua degli artt. 1093-1097 c.c.
  • La costituzione può avvenire per contratto, testamento o usucapione (art. 1095 c.c.).
Indice dei contenuti

Nozione di scoli e acque colaticce

Per scoli si intendono le acque che defluiscono naturalmente da un fondo verso fondi inferiori, incluse le acque meteoriche e di irrigazione in eccesso. L'art. 1094 c.c. riconosce che tali acque possono diventare oggetto di servitù attiva a favore del fondo ricevente, quando quest'ultimo vanta un interesse giuridicamente tutelato al loro ricevimento.

Contenuto della servitù

Il diritto tutelato non è quello di ricevere attivamente l'acqua, ma quello di impedire la diversione: il proprietario del fondo servente non può deviare gli scoli verso altri fondi, privando il fondo dominante di un'acqua di cui usufruiva stabilmente. Si tratta quindi di una servitù con contenuto prevalentemente negativo (non facere), analoga nella struttura alla servitù altius non tollendi.

Distinzione dalla servitù di scolo passiva

Occorre distinguere la servitù attiva degli scoli (art. 1094 c.c.) dalla servitù passiva di scolo, in cui è il fondo dominante ad avere il diritto di far defluire le proprie acque attraverso il fondo servente. Nell'art. 1094 c.c. la situazione è inversa: il fondo dominante riceve gli scoli e vuole proteggersi dalla loro diversione.

Modi di costituzione

La servitù attiva degli scoli può costituirsi per titolo (contratto o testamento), per usucapione secondo le regole speciali dell'art. 1095 c.c., che individua un peculiare dies a quo, oppure per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. La costituzione coattiva non è prevista per questa tipologia.

Rapporto con i diritti del fondo servente

La servitù non comprime il diritto del proprietario del fondo servente di usare liberamente l'acqua per il proprio fondo, come precisato dall'art. 1096 c.c. che stabilisce un limite esplicito al contenuto della servitù degli scoli.

Domande frequenti

Cos'è la servitù attiva degli scoli?

La servitù a favore del fondo che riceve gli scoli o acque colaticce altrui, con lo scopo di impedirne la diversione (art. 1094 c.c.).

Cosa sono gli scoli o acque colaticce?

Le acque che defluiscono naturalmente da un fondo verso fondi inferiori, comprese le acque meteoriche e di irrigazione in eccesso.

Qual è il contenuto del diritto?

È prevalentemente negativo: impedire che il proprietario del fondo servente devii gli scoli, privando il fondo dominante di un'acqua di cui usufruiva stabilmente.

In cosa differisce dalla servitù passiva di scolo?

Nella servitù passiva il fondo dominante fa defluire le proprie acque sul servente; nell'art. 1094 il fondo dominante riceve gli scoli e si protegge dalla loro diversione.

Come si costituisce?

Per titolo, per usucapione (con le regole dell'art. 1095 c.c.) o per destinazione del padre di famiglia; non è prevista la costituzione coattiva.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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