Autore: Andrea Marton

  • Art. 181 c.p.c.: Mancata comparizione delle parti

    Art. 181 c.p.c.: Mancata comparizione delle parti

    Art. 181 c.p.c. – Mancata comparizione delle parti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un’udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

    Se l’attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

  • Articolo 180 Codice di Procedura Civile: Forma di trattazione

    Articolo 180 Codice di Procedura Civile: Forma di trattazione

    Art. 180 c.p.c. – Forma di trattazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale .

    113a

  • Art. 179 c.p.c.: Ordinanze di condanna a pene pecuniarie

    Art. 179 c.p.c.: Ordinanze di condanna a pene pecuniarie

    Art. 179 c.p.c. – Ordinanze di condanna a pene pecuniarie

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la legge non dispone altrimenti, le condanne a pene pecuniarie previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza del giudice istruttore.

    L’ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell’interessato e previa contestazione dell’addebito non è impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni, può proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l’ha pronunciata.

    Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile.

    Le ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo.

  • Art. 178 c.p.c.: Controllo del collegio sulle ordinanze

    Art. 178 c.p.c.: Controllo del collegio sulle ordinanze

    Art. 178 c.p.c. – Controllo del collegio sulle ordinanze

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le parti, senza bisogno di mezzi d’impugnazione, possono proporre al collegio quando la causa è rimessa a questo a norma dell’art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

    L’ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l’estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. .

    Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza medesima.

    Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d’udienza, o con ricorso al giudice istruttore.

    Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con il decreto del giudice istruttore che assegna un termine per la comunicazione dell’eventuale memoria di risposta.

    Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

  • Art. 177 c.p.c.: Effetti e revoca delle ordinanze

    Art. 177 c.p.c.: Effetti e revoca delle ordinanze

    Art. 177 c.p.c. – Effetto e revoca delle ordinanze

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

    Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.

    Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate:

    1° le ordinanze pronunziate sull’accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l’accordo di tutte le parti;

    2° le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;

    3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo;

    4° NUMERO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

  • Articolo 176 Codice di Procedura Civile: Forma dei provvedimenti

    Articolo 176 Codice di Procedura Civile: Forma dei provvedimenti

    Art. 176 c.p.c. – Forma dei provvedimenti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell’ordinanza.

    Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 .

  • Articolo 175 Codice di Procedura Civile: Direzione del procedimento

    Articolo 175 Codice di Procedura Civile: Direzione del procedimento

    Art. 175 c.p.c. – Direzione del procedimento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.

    Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

    Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell’articolo 289.

  • Art. 174 c.p.c.: Immutabilità del giudice istruttore

    Art. 174 c.p.c.: Immutabilità del giudice istruttore

    Art. 174 c.p.c. – Immutabilità del giudice istruttore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice designato è investito di tutta l’istruzione della causa e della relazione al collegio.

    Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.

  • Articolo 173 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 173 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 173 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 172 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 172 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 172 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 171 c.p.c.: Ritardata costituzione delle parti

    Art. 171 c.p.c.: Ritardata costituzione delle parti

    Art. 171 c.p.c. – Ritardata costituzione delle parti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell’art. 307, primo e secondo comma.

    Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l’altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all’articolo 167.

    La parte che non si costituisce entro il termine di cui all’articolo 166 è dichiarata contumace dal giudice istruttore con il decreto di cui all’articolo 171-bis , salva la disposizione dell’art. 291.

  • Art. 170 c.p.c.: Notificazioni e comunicazioni nel corso del pro

    Art. 170 c.p.c.: Notificazioni e comunicazioni nel corso del pro

    Art. 170 c.p.c. – Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

    È sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

    Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

    .

    Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale.

    .

    Si applicano, per le comunicazioni, l’articolo 136, terzo comma, e, per le notificazioni, l’articolo 149-bis, settimo comma o le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l’impossibilità di esecuzione e l’esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati.