Autore: Andrea Marton

  • Articolo 198 Codice di Procedura Civile: Esame contabile

    Articolo 198 Codice di Procedura Civile: Esame contabile

    Art. 198 c.p.c. – Esame contabile

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.

    Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all’articolo 195.

  • Art. 197 c.p.c.: Assistenza all’udienza e audizione in camera di

    Art. 197 c.p.c.: Assistenza all’udienza e audizione in camera di

    Art. 197 c.p.c. – Assistenza all’udienza e audizione in camera di consiglio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.

  • Art. 196 c.p.c.: Rinnovazione delle indagini e sostituzione del

    Art. 196 c.p.c.: Rinnovazione delle indagini e sostituzione del

    Art. 196 c.p.c. – Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.

  • Articolo 195 Codice di Procedura Civile: Processo verbale e relazione

    Articolo 195 Codice di Procedura Civile: Processo verbale e relazione

    Art. 195 c.p.c. – Processo verbale e relazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

    Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

    La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare …

    la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

  • Articolo 194 Codice di Procedura Civile: Attività del consulente

    Articolo 194 Codice di Procedura Civile: Attività del consulente

    Art. 194 c.p.c. – Attività del consulente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all’articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

    Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

  • Articolo 193 Codice di Procedura Civile: Giuramento del consulente

    Articolo 193 Codice di Procedura Civile: Giuramento del consulente

    Art. 193 c.p.c. – Giuramento del consulente

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

    In luogo della fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall’articolo 195, terzo comma.

  • Art. 192 c.p.c.: Astensione e ricusazione del consulente

    Art. 192 c.p.c.: Astensione e ricusazione del consulente

    Art. 192 c.p.c. – Astensione e ricusazione del consulente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all’udienza fissata dal giudice.

    Il consulente che non ritiene di accettare l’incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l’ha nominato almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

    Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

  • Articolo 191 Codice di Procedura Civile: Nomina del consulente tecnico

    Articolo 191 Codice di Procedura Civile: Nomina del consulente tecnico

    Art. 191 c.p.c. – Nomina del consulente tecnico

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire.

    Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

  • Articolo 190-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 190-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 190-bis c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 190 c.p.c.: Comparse conclusionali e memorie

    Art. 190 c.p.c.: Comparse conclusionali e memorie

    Art. 190 c.p.c. – Comparse conclusionali e memorie

    Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

    [Abrogato]

  • Articolo 189 Codice di Procedura Civile: Rimessione al collegio

    Articolo 189 Codice di Procedura Civile: Rimessione al collegio

    Art. 189 c.p.c. – Rimessione al collegio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell’articolo 187 o dell’articolo 188, fissa davanti a sé l’udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

    1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell’articolo 187, secondo e terzo comma.

    2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

    3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.

    La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell’articolo 187, secondo e terzo comma.

    All’udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.

  • Art. 188 c.p.c.: Attività istruttoria del giudice

    Art. 188 c.p.c.: Attività istruttoria del giudice

    Art. 188 c.p.c. – Attività istruttoria del giudice

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all’assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l’istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell’articolo 189 o dell’articolo 275-bis.