Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1035 Codice Civile: Attraversamento di acquedotti

    Articolo 1035 Codice Civile: Attraversamento di acquedotti

    Art. 1035 c.c. – Attraversamento di acquedotti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi vuol condurre l’acqua per il fondo altrui può attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.

  • Articolo 1036 Codice Civile: Attraversamento di fiumi o di strade

    Articolo 1036 Codice Civile: Attraversamento di fiumi o di strade

    Art. 1036 c.c. – Attraversamento di fiumi o di strade

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.

  • Art. 1037 c.c.: Condizioni per la costituzione della servitù

    Art. 1037 c.c.: Condizioni per la costituzione della servitù

    Art. 1037 c.c. Condizioni per la costituzione della servitù

    In vigore

    Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell’acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima è sufficiente per l’uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.

  • Articolo 1040 Codice Civile: Uso dell’acquedotto

    Articolo 1040 Codice Civile: Uso dell’acquedotto

    Art. 1040 c.c. – Uso dell’acquedotto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggiore quantità d’acqua, se l’acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al fondo servente.

    Se l’introduzione di una maggior quantità d’acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualità e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall’art. 1038.

    La stessa disposizioni si applica anche quando per il passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte-canale o viceversa.

  • Articolo 1041 Codice Civile: Letto dell’acquedotto

    Articolo 1041 Codice Civile: Letto dell’acquedotto

    Art. 1041 c.c. – Letto dell’acquedotto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell’acquedotto con l’apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell’acquedotto, deve sopportare la metà delle spese occorrenti.

  • Art. 1042 c.c.: Obblighi inerenti all’uso di corsi contigui a fo

    Art. 1042 c.c.: Obblighi inerenti all’uso di corsi contigui a fo

    Art. 1042 c.c. – Obblighi inerenti all’uso di corsi contigui a fondi altrui

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se un corso d’acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l’accesso ai medesimi, o la continuazione dell’irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare l’irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall’usucapione.

  • Art. 1044 Codice Civile: Bonifica

    Art. 1044 Codice Civile: Bonifica

    Art. 1044 c.c. – Bonifica

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo forestale, il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre con fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto, premesso il pagamento dell’indennità e col minor danno possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre da un corso d’acqua o da qualunque altro colatoio.

    Se il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di coloro che utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso, e se gli opposti interessi non si possono conciliare con opportune opere che importino una spesa proporzionata allo scopo, l’autorità giudiziaria dà le disposizioni per assicurare l’interesse prevalente, avuto in ogni caso riguardo alle esigenze generali della produzione. Se si fa luogo al prosciugamento, può essere assegnata una congrua indennità a coloro che al prosciugamento si sono opposti.

  • Articolo 1047 Codice Civile: Contenuto della servitù

    Articolo 1047 Codice Civile: Contenuto della servitù

    Art. 1047 c.c. – Contenuto della servitù

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l’obbligo però di pagare l’indennità e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno.

  • Articolo 1048 Codice Civile: Obblighi degli utenti

    Articolo 1048 Codice Civile: Obblighi degli utenti

    Art. 1048 c.c. – Obblighi degli utenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella derivazione e nell’uso delle acque a norma del precedente articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.

  • Articolo 1049 Codice Civile: Somministrazione di acqua a un edificio

    Articolo 1049 Codice Civile: Somministrazione di acqua a un edificio

    Art. 1049 c.c. Somministrazione di acqua a un edificio

    In vigore

    Se a una casa o alle sue dipendenze manca l’acqua necessaria per l’alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non è possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve consentire che sia dedotta l’acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessità anzidette. Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell’acqua, che si chiede di dedurre, calcolato per un’annualità. Si devono altresì sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell’articolo 1038. In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalità della derivazione e l’indennità dovuta. Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione può essere soppressa su istanza dell’una o dell’altra parte.

  • Articolo 1050 Codice Civile: Somministrazione di acqua a un fondo

    Articolo 1050 Codice Civile: Somministrazione di acqua a un fondo

    Art. 1050 c.c. – Somministrazione di acqua a un fondo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le norme stabilite dall’articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.

    Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.

  • Articolo 1051 Codice Civile: Passaggio coattivo

    Articolo 1051 Codice Civile: Passaggio coattivo

    Art. 1051 c.c. Passaggio coattivo

    In vigore

    Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l’accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.