Autore: Andrea Marton

  • Art. 210 c.p.c.: Ordine di esibizione alla parte o al terzo

    Art. 210 c.p.c.: Ordine di esibizione alla parte o al terzo

    Art. 210 c.p.c. – Ordine di esibizione alla parte o al terzo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell’articolo 118 l’ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo.

    Nell’ordinare l’esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell’esibizione.

    Se l’esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l’istanza di esibizione.

    Se la parte non adempie senza giustificato motivo all’ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell’articolo 116, secondo comma.

    Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

  • Articolo 209 Codice di Procedura Civile: Chiusura dell’assunzione

    Articolo 209 Codice di Procedura Civile: Chiusura dell’assunzione

    Art. 209 c.p.c. – Chiusura dell’assunzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore dichiara chiusa l’assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all’articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati già raggiunti, la ulteriore assunzione.

  • Articolo 208 Codice di Procedura Civile: Decadenza dall’assunzione

    Articolo 208 Codice di Procedura Civile: Decadenza dall’assunzione

    Art. 208 c.p.c. – Decadenza dall’assunzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o preseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l’altra parte presente non ne chieda l’assunzione.

    La parte interessata può chiedere nell’udienza successiva al giudice la revoca dell’ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.

  • Art. 207 c.p.c.: Processo verbale dell’assunzione

    Art. 207 c.p.c.: Processo verbale dell’assunzione

    Art. 207 c.p.c. – Processo verbale dell’assunzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Dell’assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.

    Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante …

    .

    Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.

  • Art. 206 c.p.c.: Assistenza delle parti all’assunzione

    Art. 206 c.p.c.: Assistenza delle parti all’assunzione

    Art. 206 c.p.c. – Assistenza delle parti all’assunzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti possono assistere personalmente all’assunzione dei mezzi di prova.

  • Art. 205 c.p.c.: Risoluzione degli incidenti relativi alla prova

    Art. 205 c.p.c.: Risoluzione degli incidenti relativi alla prova

    Art. 205 c.p.c. – Risoluzione degli incidenti relativi alla prova

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice che procede all’assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell’articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.

  • Art. 204 c.p.c.: Rogatorie alle autorità estere e ai consoli ita

    Art. 204 c.p.c.: Rogatorie alle autorità estere e ai consoli ita

    Art. 204 c.p.c. – Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le rogatorie dei giudici italiani alle autorità estere per l’esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica.

    Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all’estero, il giudice istruttore delega il console competente, che provvede a norma della legge consolare.

    Per l’assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione del giudizio il giudice pronuncia i provvedimenti previsti negli ultimi tre commi dell’articolo precedente.

  • Art. 203 c.p.c.: Assunzione fuori della circoscrizione del tribu

    Art. 203 c.p.c.: Assunzione fuori della circoscrizione del tribu

    Art. 203 c.p.c. – Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso.

    Nell’ordinanza di delega, il giudice delegante fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l’udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.

    Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all’assunzione del mezzo di prova e d’ufficio ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l’assunzione non è esaurita.

    Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del giudice delegato, istanza per la proroga del termine.

  • Art. 202 c.p.c.: Tempo, luogo e modo dell’assunzione

    Art. 202 c.p.c.: Tempo, luogo e modo dell’assunzione

    Art. 202 c.p.c. – Tempo, luogo e modo dell’assunzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell’assunzione.

    Se questa non si esaurisce nell’udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo.

  • Articolo 201 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico di parte

    Articolo 201 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico di parte

    Art. 201 c.p.c. – Consulente tecnico di parte

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono depositare la dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico .

    Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

  • Articolo 200 Codice di Procedura Civile: Mancata conciliazione

    Articolo 200 Codice di Procedura Civile: Mancata conciliazione

    Art. 200 c.p.c. – Mancata conciliazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita …

    nel termine fissato dal giudice istruttore.

    Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma.

  • Art. 199 c.p.c.: Processo verbale di conciliazione

    Art. 199 c.p.c.: Processo verbale di conciliazione

    Art. 199 c.p.c. – Processo verbale di conciliazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d’ufficio.

    Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.