Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1023 Codice Civile: Ambito della famiglia

    Articolo 1023 Codice Civile: Ambito della famiglia

    Art. 1023 c.c. Ambito della famiglia

    In vigore

    Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d’uso o d’abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l’adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto (1). Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.

  • Articolo 1024 Codice Civile: Divieto di cessione

    Articolo 1024 Codice Civile: Divieto di cessione

    Art. 1024 c.c. – Divieto di cessione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.

  • Art. 1025 c.c.: Obblighi inerenti all’uso e all’abitazione

    Art. 1025 c.c.: Obblighi inerenti all’uso e all’abitazione

    Art. 1025 c.c. Obblighi inerenti all’uso e all’abitazione

    In vigore

    Chi ha l’uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l’usufruttuario. Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

  • Articolo 1026 Codice Civile: Applicabilità delle norme sull’usufrutto

    Articolo 1026 Codice Civile: Applicabilità delle norme sull’usufrutto

    Art. 1026 c.c. – Applicabilità delle norme sull’usufrutto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all’uso e all’abitazione.

  • Articolo 1027 Codice Civile: Contenuto del diritto

    Articolo 1027 Codice Civile: Contenuto del diritto

    Art. 1027 c.c. – Contenuto del diritto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.

  • Articolo 1028 Codice Civile: Nozione dell’utilità

    Articolo 1028 Codice Civile: Nozione dell’utilità

    Art. 1028 c.c. – Nozione dell’utilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo.

  • Articolo 1029 Codice Civile: Servitù per vantaggio futuro

    Articolo 1029 Codice Civile: Servitù per vantaggio futuro

    Art. 1029 c.c. – Servitù per vantaggio futuro

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.

    È ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l’edificio è costruito o il fondo è acquistato.

  • Articolo 1030 Codice Civile: Prestazioni accessorie

    Articolo 1030 Codice Civile: Prestazioni accessorie

    Art. 1030 c.c. – Prestazioni accessorie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l’esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.

  • Articolo 1031 Codice Civile: Costituzione delle servitù

    Articolo 1031 Codice Civile: Costituzione delle servitù

    Art. 1031 c.c. – Costituzione delle servitù

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.

  • Articolo 1032 Codice Civile: Modi di costituzione

    Articolo 1032 Codice Civile: Modi di costituzione

    Art. 1032 c.c. – Modi di costituzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può anche essere costituita con atto dell’autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge.

    La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l’indennità dovuta.

    Prima del pagamento dell’indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all’esercizio della servitù.

  • Articolo 1033 Codice Civile: Obbligo di dare passaggio alle acque

    Articolo 1033 Codice Civile: Obbligo di dare passaggio alle acque

    Art. 1033 c.c. Obbligo di dare passaggio alle acque

    In vigore

    Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

  • Articolo 1034 Codice Civile: Apertura di nuovo acquedotto

    Articolo 1034 Codice Civile: Apertura di nuovo acquedotto

    Art. 1034 c.c. – Apertura di nuovo acquedotto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso di altre acque.

    Il proprietario del fondo soggetto alla servitù può tuttavia impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti già esistenti, qualora ciò non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda. In tal caso al proprietario dell’acquedotto è dovuta un’indennità da determinarsi avuto riguardo all’acqua che s’introduce, al valore dell’acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.

    La facoltà indicata dal comma precedente non è consentita al proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica amministrazione.