Autore: Andrea Marton

  • Articolo 997 Codice Civile: Impianti, opifici e macchinari

    Articolo 997 Codice Civile: Impianti, opifici e macchinari

    Art. 997 c.c. Impianti, opifici e macchinari

    In vigore

    Se l’usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l’usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire durante l’usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l’usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni, il proprietario, al termine dell’usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità.

  • Articolo 998 Codice Civile: Scorte vive e morte

    Articolo 998 Codice Civile: Scorte vive e morte

    Art. 998 c.c. – Scorte vive e morte

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità. L’eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell’usufrutto.

  • Articolo 999 Codice Civile: Locazioni concluse dall’usufruttuario

    Articolo 999 Codice Civile: Locazioni concluse dall’usufruttuario

    Art. 999 c.c. Locazioni concluse dall’usufruttuario

    In vigore

    Le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell’usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto. Se la cessazione dell’usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l’anno e trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l’usufrutto.

  • Articolo 1000 Codice Civile: Riscossione di capitali

    Articolo 1000 Codice Civile: Riscossione di capitali

    Art. 1000 c.c. – Riscossione di capitali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d’usufrutto, è necessario il concorso del titolare del credito e dell’usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all’altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti.

    Il capitale riscosso dev’essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l’usufrutto. Se le parti non sono d’accordo sul modo d’investimento, provvede l’autorità giudiziaria.

  • Art. 1001 c.c.: Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

    Art. 1001 c.c.: Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

    Art. 1001 c.c. – Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’art. 995.

    Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

  • Articolo 1004 Codice Civile: Spese a carico dell’usufruttuario

    Articolo 1004 Codice Civile: Spese a carico dell’usufruttuario

    Art. 1004 c.c. – Spese a carico dell’usufruttuario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario.

    Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.

    Spiegazione

    Sono a carico dell’usufruttuario le spese di custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa, oltre alle riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria.

    Come funziona e quando si applica

    La regola ripartisce i costi tra usufruttuario e nudo proprietario: all’usufruttuario il «godimento» e le spese correnti, al proprietario le riparazioni straordinarie (art. 1005), salvo che siano dovute a trascuratezza dell’usufruttuario.

    Esempio pratico

    L’usufruttuario paga la manutenzione ordinaria e i carichi di godimento; il rifacimento del tetto (riparazione straordinaria) spetta invece al nudo proprietario.

    Domande frequenti

    Chi paga le spese nell’usufrutto?

    L’usufruttuario quelle ordinarie e i carichi di godimento; il nudo proprietario le riparazioni straordinarie (art. 1005), salvo quelle causate dalla trascuratezza dell’usufruttuario.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1005 Codice Civile: Riparazioni straordinarie

    Articolo 1005 Codice Civile: Riparazioni straordinarie

    Art. 1005 c.c. Riparazioni straordinarie

    In vigore

    Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta. L’usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l’usufrutto, l’interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.

  • Articolo 1006 Codice Civile: Rifiuto del proprietario alle riparazioni

    Articolo 1006 Codice Civile: Rifiuto del proprietario alle riparazioni

    Art. 1006 c.c. – Rifiuto del proprietario alle riparazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l’esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà dell’usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell’usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l’usufruttuario ha diritto di ritenere l’immobile riparato.

  • Articolo 1007 Codice Civile: Rovina parziale di edificio accessorio

    Articolo 1007 Codice Civile: Rovina parziale di edificio accessorio

    Art. 1007 c.c. – Rovina parziale di edificio accessorio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetustà o caso fortuito, rovini soltanto in parte l’edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.

  • Art. 1008 c.c.: Imposte e altri pesi a carico del l’usufruttuario

    Art. 1008 c.c.: Imposte e altri pesi a carico del l’usufruttuario

    Art. 1008 c.c. – Imposte e altri pesi a carico dell’usufruttuario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.

    Per l’anno in corso al principio e alla fine dell’usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l’usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto.

  • Art. 1009 c.c.: Imposte e altri pesi a carico del proprietario

    Art. 1009 c.c.: Imposte e altri pesi a carico del proprietario

    Art. 1009 c.c. – Imposte e altri pesi a carico del proprietario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l’usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l’usufruttuario gli deve corrispondere l’interesse della somma pagata.

    Se l’usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell’usufrutto.

  • Art. 1010 c.c.: Passività gravanti su eredità in usufrutto

    Art. 1010 c.c.: Passività gravanti su eredità in usufrutto

    Art. 1010 c.c. Passività gravanti su eredità in usufrutto

    In vigore

    L’usufruttuario di un’eredità o di una quota di eredità è obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l’eredità stessa sia gravata. Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati che si renda necessario durante l’usufrutto, è in facoltà dell’usufruttuario di fornire la somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse alla fine dell’usufrutto. Se l’usufruttuario non può o non vuole fare questa anticipazione, il proprietario può pagare tale somma, sulla quale l’usufruttuario deve corrispondergli l’interesse durante l’usufrutto, o può vendere una porzione dei beni soggetti all’usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta. Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita dei beni, questa è fatta d’accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo ricorso all’autorità giudiziaria in caso di dissenso. L’espropriazione forzata deve seguire contro ambedue.