Art. 997 c.c. Impianti, opifici e macchinari
In vigore
Se l’usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l’usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire durante l’usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l’usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni, il proprietario, al termine dell’usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità.

Spiegazione
Sono a carico dell’usufruttuario le spese di custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa, oltre alle riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria.
Come funziona e quando si applica
La regola ripartisce i costi tra usufruttuario e nudo proprietario: all’usufruttuario il «godimento» e le spese correnti, al proprietario le riparazioni straordinarie (art. 1005), salvo che siano dovute a trascuratezza dell’usufruttuario.
Esempio pratico
L’usufruttuario paga la manutenzione ordinaria e i carichi di godimento; il rifacimento del tetto (riparazione straordinaria) spetta invece al nudo proprietario.
Domande frequenti
Chi paga le spese nell’usufrutto?
L’usufruttuario quelle ordinarie e i carichi di godimento; il nudo proprietario le riparazioni straordinarie (art. 1005), salvo quelle causate dalla trascuratezza dell’usufruttuario.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.