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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 997 c.c. Impianti, opifici e macchinari

In vigore

Se l’usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l’usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire durante l’usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l’usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni, il proprietario, al termine dell’usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità.

In sintesi

  • Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari a destinazione produttiva, l'usufruttuario li usa e ne percepisce i proventi rispettando la loro destinazione industriale.
  • Alla fine dell'usufrutto deve restituirli in stato di buon funzionamento: non basta la restituzione deteriorata per normale uso, deve garantire l'efficienza operativa.
  • Le spese di manutenzione ordinaria necessarie per mantenere l'efficienza spettano all'usufruttuario; quelle straordinarie al nudo proprietario (art. 1005 c.c.).
  • Se l'usufruttuario non mantiene la funzionalità degli impianti, risponde per il deprezzamento e la perdita di produttività subiti dal nudo proprietario.

L'usufrutto su impianti produttivi (macchinari, opifici, linee di produzione) impone all'usufruttuario un obbligo più stringente rispetto alle cose deteriorabili: deve restituirli in stato di buon funzionamento, non limitarsi alla restituzione nel deterioramento fisiologico. La destinazione produttiva del bene esige che la capacità operativa sia conservata per il nudo proprietario.

Specificità degli impianti produttivi

L'art. 997 c.c. introduce una norma speciale per l'usufrutto di impianti, opifici e macchinari a destinazione produttiva (fabbriche, stabilimenti industriali, impianti agricoli meccanizzati, linee di produzione). Questi beni sono caratterizzati dal fatto che il loro valore non è solo patrimoniale ma anche funzionale: un macchinario che non funziona vale molto meno di uno efficiente. La semplice restituzione "nello stato in cui si trovano" (come per le cose deteriorabili, art. 996) non sarebbe adeguata, perché un impianto fermo o inefficiente priva il nudo proprietario della capacità produttiva che aveva acquisito.

Obbligo di buon funzionamento

La norma impone all'usufruttuario di restituire gli impianti in stato di buon funzionamento, cioè nella condizione di essere immediatamente rimessi in attività produttiva. Questo standard è più elevato del semplice non-deterioramento: l'usufruttuario deve provvedere alla manutenzione ordinaria e alle sostituzioni di parti usurate che consentano di mantenere l'efficienza operativa. Non basta che l'impianto esista fisicamente; deve essere funzionante. Questo obbligo rientra nella categoria delle spese di manutenzione ordinaria che la legge pone a carico dell'usufruttuario (art. 1004 c.c.).

Distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria

Il confine tra manutenzione ordinaria (a carico dell'usufruttuario) e manutenzione straordinaria (a carico del nudo proprietario, art. 1005 c.c.) è fondamentale per gli impianti produttivi. In linea di principio: la sostituzione periodica di parti consumabili (cinghie, filtri, oli, guarnizioni), le riparazioni di guasti ordinari e la pulizia/revisione periodica sono ordinarie; i rifacimenti strutturali, l'ammodernamento tecnologico radicale e la sostituzione di macchinari obsoleti sono straordinari. In pratica la distinzione può essere controversa e richiede valutazioni tecniche specifiche.

Obbligo di restituzione e responsabilità

Se alla scadenza dell'usufrutto gli impianti non sono in stato di buon funzionamento per cause imputabili all'usufruttuario (omessa manutenzione, uso improprio, mancata riparazione di guasti noti), questi risponde verso il nudo proprietario per il danno corrispondente al costo di ripristino e alla perdita di produttività nel periodo di fermo impianti. L'inventario iniziale e le perizie tecniche effettuate alla consegna e alla restituzione sono strumenti essenziali per accertare e quantificare la responsabilità.

Coordinamento normativo

L'art. 997 va letto con l'art. 1004 c.c. (riparazioni ordinarie a carico dell'usufruttuario), l'art. 1005 c.c. (riparazioni straordinarie a carico del nudo proprietario), l'art. 1001 c.c. (obblighi generali di conservazione) e l'art. 996 c.c. (cose deteriorabili).

Domande frequenti

L'usufruttuario di un macchinario industriale deve restituirlo funzionante?

Sì. L'art. 997 c.c. impone la restituzione degli impianti produttivi in stato di buon funzionamento. Non è sufficiente restituirli deteriorati per normale uso, come avviene per i beni deteriorabili ordinari. L'usufruttuario deve mantenere l'efficienza operativa attraverso la manutenzione ordinaria.

Chi paga la manutenzione degli impianti in usufrutto?

Le spese di manutenzione ordinaria (revisioni periodiche, sostituzione parti consumabili, riparazioni di guasti minori) spettano all'usufruttuario (art. 1004 c.c.). Le riparazioni straordinarie (rifacimenti strutturali, sostituzioni di impianti interi obsoleti) spettano al nudo proprietario (art. 1005 c.c.).

Cosa succede se l'usufruttuario restituisce l'impianto fermo per mancata manutenzione?

Risponde per danni: il nudo proprietario può chiedere il rimborso del costo di ripristino funzionale e, se si è verificata una perdita di produttività durante il fermo impianti, anche il risarcimento del danno da lucro cessante. La responsabilità è proporzionale alla gravità dell'inadempimento dell'obbligo di manutenzione.

Come si applica la norma a un impianto fotovoltaico su un tetto in usufrutto?

L'impianto fotovoltaico è un impianto a destinazione produttiva: produce energia (frutti civili) che appartengono all'usufruttuario. Questi è tenuto a mantenerlo in buon funzionamento (pulizia pannelli, inverter funzionanti, monitoraggio) e a restituirlo efficiente. La sostituzione dei pannelli per obsolescenza tecnologica è straordinaria e spetterebbe al nudo proprietario.

L'usufruttuario può ammodernare gli impianti produttivi senza il consenso del nudo proprietario?

L'ammodernamento tecnologico che migliora le prestazioni degli impianti è assimilabile a un'addizione (art. 986 c.c.): l'usufruttuario può farlo a proprie spese ma deve avvertire il nudo proprietario. Alla scadenza, se il nudo proprietario vuole tenere il miglioramento deve pagare un'indennità; altrimenti l'usufruttuario può ripristinare lo stato precedente, se tecnicamente possibile.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.