In sintesi
- Se l'usufrutto ha per oggetto cose deteriorabili (vestiti, utensili, mobili), che non si consumano in una volta ma si deteriorano progressivamente, l'usufruttuario ha diritto di servirsene per l'uso a cui sono destinate.
- Alla scadenza deve restituirle nello stato in cui si trovano, senza essere tenuto a risarcire il normale deterioramento da uso.
- Se le cose vengono deteriorate per uso abnorme o negligenza, l'usufruttuario è responsabile del danno eccedente il normale logorio.
- La norma è complementare all'art. 995 c.c. (cose consumabili) e traccia il confine tra la perdita tollerabile e quella risarcibile.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 996 c.c. – Cose deteriorabili
Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se l’usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l’usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l’uso al quale sono destinate, e alla fine dell’usufrutto è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La categoria delle cose deteriorabili
L'articolo 996 del Codice civile disciplina una categoria intermedia di beni: non si tratta di cose consumabili in senso stretto (che spariscono con il primo uso, come il denaro o le derrate alimentari) né di beni inconsumabili in senso pieno (come gli immobili o i metalli preziosi). Sono cose che, per loro natura, perdono progressivamente utilità attraverso l'uso ordinario: vestiario, mobilio, attrezzature da lavoro, biancheria, libreria, beni strumentali soggetti a obsolescenza fisica.
Il legislatore del 1942 ha colto questa zona di confine e ha previsto una regola di buon senso: chi gode del bene può utilizzarlo per la sua destinazione naturale, accettando la conseguente usura, senza dover trasformare il rapporto in un quasi-usufrutto con obbligo di restituire l'equivalente in denaro o in beni dello stesso genere.
L'uso conforme alla destinazione
Il fulcro della norma è il riferimento all'uso al quale le cose sono destinate. L'usufruttuario non può utilizzare il bene in modo improprio o intensivo oltre la sua naturale capacità: se Tizio riceve in usufrutto un'autovettura di rappresentanza dello zio Caio, non può destinarla a noleggio commerciale con autista, perché ne accelererebbe il deterioramento in modo non fisiologico. Lo stesso vale per un trattore agricolo affidato per la coltivazione di un fondo: l'usufruttuario può usarlo per le lavorazioni ordinarie, ma non per attività di terzisti che eccedano l'esigenza del fondo.
Restituzione nello stato in cui si trovano
La regola finale è essenziale: alla cessazione dell'usufrutto, l'obbligo dell'usufruttuario si esaurisce nella restituzione dei beni nello stato attuale, qualunque esso sia, purche' il deterioramento sia coerente con un uso normale e diligente. Non c'è obbligo di sostituire un mobile usurato, di rinnovare la biancheria consumata o di rimpiazzare gli attrezzi che hanno perso valore commerciale.
Diverso è il caso in cui il danno derivi da incuria o uso anomalo: in tale ipotesi torna applicabile la responsabilità per mancato rispetto della diligenza del buon padre di famiglia richiamata dall'art. 1001 c.c., con conseguente obbligo risarcitorio.
Profili pratici e successori
Nella prassi successoria capita spesso che il coniuge superstite con diritto di abitazione e uso del mobilio di casa si trovi nella posizione descritta dall'art. 996: il corredo domestico, i mobili, gli elettrodomestici si deteriorano con l'uso quotidiano per anni o decenni. Alla cessazione del diritto, gli eredi nudi proprietari non possono pretendere il rinnovo integrale di quanto consumato dal tempo. È invece opportuno redigere all'inizio dell'usufrutto un inventario fotografico (oltre a quello richiesto dall'art. 1002) per documentare lo stato dei beni e prevenire contestazioni.
Distinzione rispetto al quasi-usufrutto
È fondamentale tenere separate due fattispecie spesso confuse: il quasi-usufrutto dell'art. 995 c.c., che riguarda cose consumabili in senso stretto (denaro, derrate, materie prime), e l'usufrutto su cose deteriorabili dell'art. 996 c.c. Nel primo caso l'usufruttuario acquista la proprietà dei beni e deve restituirne l'equivalente in denaro o in cose dello stesso genere. Nel secondo caso non c'è alcun trasferimento di proprietà: i beni restano del nudo proprietario, l'usufruttuario ne ha solo il godimento e li restituisce fisicamente nello stato attuale al termine del diritto. La distinzione è rilevante anche sotto il profilo fiscale e contabile, perché incide sulla titolarità formale dei beni e sulla relativa gestione patrimoniale.
Domande frequenti
Cosa sono le cose deteriorabili nell'usufrutto?
Sono beni mobili che si logorano progressivamente con l'uso (abiti, mobili, utensili, veicoli) senza esaurirsi con la prima utilizzazione. Si distinguono dalle cose consumabili (che spariscono con l'uso, art. 995 c.c.) e dai beni durevoli (che si mantengono a lungo senza deteriorarsi significativamente).
L'usufruttuario di mobili deve risarcire il loro deterioramento?
No, per il normale deterioramento da uso. L'art. 996 c.c. stabilisce che le cose deteriorabili vengono restituite nello stato in cui si trovano. Solo il deterioramento anomalo (uso scorretto, negligenza grave, danno intenzionale) genera responsabilità risarcitoria.
Come si distingue il normale deterioramento da quello abnorme?
Il normale deterioramento è quello prevedibile dall'uso ordinario del bene secondo la sua destinazione. L'abnorme è quello causato da uso improprio, negligenza, incuria o condotta dolosa. L'inventario redatto all'inizio dell'usufrutto (art. 1002 c.c.) è lo strumento chiave per confrontare lo stato iniziale e finale e valutare la responsabilità.
Un veicolo aziendale in usufrutto deve essere restituito in perfette condizioni?
No. Il veicolo è un bene deteriorabile: si restituisce nel suo stato effettivo di logorio fisiologico da utilizzo ordinario. L'usufruttuario non deve rifondere la normale usura. Se però il veicolo è stato usato in modo abnorme o danneggiato per negligenza, risponde per il danno eccedente il normale logorio.
Qual è la differenza tra l'art. 995 (cose consumabili) e l'art. 996 (cose deteriorabili)?
Le cose consumabili (denaro, cibo) si esauriscono con la prima utilizzazione: l'usufruttuario ne diventa proprietario e restituisce il valore. Le cose deteriorabili (mobili, utensili) si logorano progressivamente: l'usufruttuario le restituisce nello stato in cui si trovano, senza compensare il normale logorio. Sono due regimi distinti per due categorie di beni con caratteristiche fisiche diverse.