Autore: Andrea Marton

  • Articolo 257-bis Codice di Procedura Civile: Testimonianza scritta

    Articolo 257-bis Codice di Procedura Civile: Testimonianza scritta

    Art. 257-bis c.p.c. – Testimonianza scritta

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

    Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

    Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

    Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza o apponendo al documento informatico la propria firma digitale e la trasmette al difensore, il quale la deposita nel fascicolo d’ufficio .

    Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

    Quando il testimone non trasmette le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.

    Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

    Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

  • Art. 257 c.p.c.: Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione de

    Art. 257 c.p.c.: Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione de

    Art. 257 c.p.c. – Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell’esame

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre d’ufficio che esse siano chiamate a deporre.

    Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l’audizione superflua a norma dell’articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame.

  • Art. 256 c.p.c.: Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

    Art. 256 c.p.c.: Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

    Art. 256 c.p.c. – Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 263 .

  • Art. 255 c.p.c.: Mancata comparizione dei testimoni

    Art. 255 c.p.c.: Mancata comparizione dei testimoni

    Art. 255 c.p.c. – Mancata comparizione dei testimoni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l’accompagnamento del testimone all’udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro .

    Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore del luogo.

  • Articolo 254 Codice di Procedura Civile: Confronto dei testimoni

    Articolo 254 Codice di Procedura Civile: Confronto dei testimoni

    Art. 254 c.p.c. – Confronto dei testimoni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d’ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto.

  • Articolo 253 Codice di Procedura Civile: Interrogazioni e risposte

    Articolo 253 Codice di Procedura Civile: Interrogazioni e risposte

    Art. 253 c.p.c. – Interrogazioni e risposte

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi.

    È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.

    Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell’articolo 231.

  • Articolo 252 Codice di Procedura Civile: Identificazione dei testimoni

    Articolo 252 Codice di Procedura Civile: Identificazione dei testimoni

    Art. 252 c.p.c. – Identificazione dei testimoni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, la paternità, l’età e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.

    Le parti possono fare osservazioni sull’attendibilità del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell’audizione del testimone.

  • Articolo 251 Codice di Procedura Civile: Giuramento dei testimoni

    Articolo 251 Codice di Procedura Civile: Giuramento dei testimoni

    Art. 251 c.p.c. – Giuramento dei testimoni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I testimoni sono esaminati separatamente.

    Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: “consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null’altro che la verità”.

    Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: “lo giuro”.

  • Articolo 250 Codice di Procedura Civile: Intimazione ai testimoni

    Articolo 250 Codice di Procedura Civile: Intimazione ai testimoni

    Art. 250 c.p.c. – Intimazione ai testimoni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

    L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale o posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi , è effettuata in busta chiusa e sigillata.

    L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi .

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    Il difensore deposita copia dell’atto inviato e dell’avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna.

  • Articolo 249 Codice di Procedura Civile: Facoltà d’astensione

    Articolo 249 Codice di Procedura Civile: Facoltà d’astensione

    Art. 249 c.p.c. – Facoltà d’astensione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale relative alla facoltà d’astensione dei testimoni.

  • Art. 248 c.p.c.: Audizione dei minori degli anni quattordici

    Art. 248 c.p.c.: Audizione dei minori degli anni quattordici

    Art. 248 c.p.c. – Audizione dei minori degli anni quattordici

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.

  • Articolo 247 Codice di Procedura Civile: Divieto di testimoniare

    Articolo 247 Codice di Procedura Civile: Divieto di testimoniare

    Art. 247 c.p.c. – Divieto di testimoniare

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Non possono deporre il coniuge ancorché separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia.