Autore: Andrea Marton

  • Art. 972 Codice Civile: Devoluzione

    Art. 972 Codice Civile: Devoluzione

    Art. 972 c.c. – Devoluzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico:

    1) se l’enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all’obbligo di migliorarlo;

    2) se l’enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone. La devoluzione non ha luogo se l’enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza, ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda.

    La domanda di devoluzione non preclude all’enfiteuta il diritto di affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste dall’art.

    971. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607 .PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607 .

  • Articolo 973 Codice Civile: Clausola risolutiva espressa

    Articolo 973 Codice Civile: Clausola risolutiva espressa

    Art. 973 c.c. – Clausola risolutiva espressa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva espressa non impedisce l’esercizio del diritto di affrancazione, …

    .

  • Art. 974 Codice Civile: Diritti dei creditori dell’enfiteuta

    Art. 974 Codice Civile: Diritti dei creditori dell’enfiteuta

    Art. 974 c.c. Diritti dei creditori dell’enfiteuta

    In vigore

    I creditori dell’enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione per conservare le loro ragioni, valendosi all’uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all’enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l’avvenire. I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l’enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali questa non è stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione.

  • Articolo 975 Codice Civile: Miglioramenti e addizioni

    Articolo 975 Codice Civile: Miglioramenti e addizioni

    Art. 975 c.c. Miglioramenti e addizioni

    In vigore

    Quando cessa l’enfiteusi, all’enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella misura dell’aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della riconsegna. Se in giudizio è stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti, all’enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando non è soddisfatto il suo credito. Per le addizioni fatte dall’enfiteuta, quando possono essere tolte senza nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il valore al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento, si applica la disposizione del primo comma di questo articolo.

  • Art. 976 Codice Civile: Locazioni concluse dall’enfiteuta

    Art. 976 Codice Civile: Locazioni concluse dall’enfiteuta

    Art. 976 c.c. – Locazioni concluse dall’enfiteuta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per le locazioni concluse dall’enfiteuta si applicano le norme dell’art. 999.

  • Art. 977 c.c.: Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche

    Art. 977 c.c.: Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche

    Art. 977 c.c. – Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.

  • Articolo 978 Codice Civile: Costituzione

    Articolo 978 Codice Civile: Costituzione

    Art. 978 c.c. – Costituzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell’uomo.

    Può anche acquistarsi per usucapione.

  • Art. 979 Codice Civile: Durata

    Art. 979 Codice Civile: Durata

    Art. 979 c.c. – Durata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario.

    L’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent’anni.

  • Articolo 981 Codice Civile: Contenuto del diritto di usufrutto

    Articolo 981 Codice Civile: Contenuto del diritto di usufrutto

    Art. 981 c.c. – Contenuto del diritto di usufrutto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.

    Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in queste capo.

  • Articolo 982 Codice Civile: Possesso della cosa

    Articolo 982 Codice Civile: Possesso della cosa

    Art. 982 c.c. – Possesso della cosa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’art. 1002.

  • Art. 983 Codice Civile: Accessioni

    Art. 983 Codice Civile: Accessioni

    Art. 983 c.c. – Accessioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa.

    Se il proprietario dopo l’inizio dell’usufrutto, con il consenso dell’usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l’usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità.

  • Art. 984 Codice Civile: Frutti

    Art. 984 Codice Civile: Frutti

    Art. 984 c.c. Frutti

    In vigore

    I frutti naturali e i frutti civili spettano all’usufruttuario per la durata del suo diritto. Se il proprietario e l’usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l’anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l’insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l’uno e l’altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso. Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell’usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti.