Autore: Andrea Marton

  • Articolo 985 Codice Civile: Miglioramenti

    Articolo 985 Codice Civile: Miglioramenti

    Art. 985 c.c. Miglioramenti

    In vigore

    L’usufruttuario ha diritto a un’indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa. L’indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti. L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento dell’indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia.

    Spiegazione

    L’usufruttuario ha diritto a un’indennità per i miglioramenti che esistono ancora al momento della restituzione della cosa. L’indennità è pari alla minor somma tra la spesa sostenuta e l’aumento di valore conseguito dalla cosa.

    Come funziona e quando si applica

    La regola evita che il proprietario si arricchisca a spese dell’usufruttuario, ma anche che quest’ultimo imponga spese eccessive: l’indennizzo è ancorato al minore tra costo e plusvalore. Diversa è la disciplina delle addizioni (art. 986).

    Esempio pratico

    L’usufruttuario che ha migliorato il fondo ha diritto, alla fine dell’usufrutto, a un indennizzo pari al minore tra quanto ha speso e l’aumento di valore prodotto.

    Domande frequenti

    L’usufruttuario è rimborsato dei miglioramenti?

    Sì, per quelli ancora esistenti alla restituzione, nella minor somma tra la spesa sostenuta e l’aumento di valore della cosa.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 986 Codice Civile: Addizioni

    Art. 986 Codice Civile: Addizioni

    Art. 986 c.c. – Addizioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa.

    Egli ha diritto di toglierle alla fine dell’usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all’usufruttuario un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

    Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti.

  • Articolo 987 Codice Civile: Miniere, cave e torbiere

    Articolo 987 Codice Civile: Miniere, cave e torbiere

    Art. 987 c.c. Miniere, cave e torbiere

    In vigore

    L’usufruttuario gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio all’inizio dell’usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario. Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l’usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell’usufrutto. Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all’usufruttuario un’indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l’usufrutto.

  • Art. 988 Codice Civile: Tesoro

    Art. 988 Codice Civile: Tesoro

    Art. 988 c.c. – Tesoro

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il diritto dell’usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra durante l’usufrutto, salve le ragioni che gli possono competere come ritrovatore.

  • Art. 989 c.c.: Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto

    Art. 989 c.c.: Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto

    Art. 989 c.c. Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto

    In vigore

    Se nell’usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l’usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell’originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre alla loro ricostituzione. Circa il modo, l’estensione, l’ordine e l’epoca dei tagli, l’usufruttuario è tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione. Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.

  • Art. 990 c.c.: Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti

    Art. 990 c.c.: Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti

    Art. 990 c.c. – Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L’usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.

  • Articolo 991 Codice Civile: Alberi fruttiferi

    Articolo 991 Codice Civile: Alberi fruttiferi

    Art. 991 c.c. – Alberi fruttiferi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all’usufruttuario, ma questi ha l’obbligo di sostituirne altri.

  • Articolo 992 Codice Civile: Pali per vigne e per altre coltivazioni

    Articolo 992 Codice Civile: Pali per vigne e per altre coltivazioni

    Art. 992 c.c. – Pali per vigne e per altre coltivazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.

  • Art. 993 Codice Civile: Semenzai

    Art. 993 Codice Civile: Semenzai

    Art. 993 c.c. – Semenzai

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo dell’estrazione e per la rimessa dei virgulti.

  • Articolo 994 Codice Civile: Perimento delle mandrie o dei greggi

    Articolo 994 Codice Civile: Perimento delle mandrie o dei greggi

    Art. 994 c.c. – Perimento delle mandre o dei greggi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l’usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.

    Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all’usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.

  • Articolo 995 Codice Civile: Cose consumabili

    Articolo 995 Codice Civile: Cose consumabili

    Art. 995 c.c. – Cose consumabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’usufrutto comprende cose consumabili, l’usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto secondo la stima convenuta.

    Mancando la stima, è in facoltà dell’usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l’usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità.

  • Articolo 996 Codice Civile: Cose deteriorabili

    Articolo 996 Codice Civile: Cose deteriorabili

    Art. 996 c.c. – Cose deteriorabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l’usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l’uso al quale sono destinate, e alla fine dell’usufrutto è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.