Art. 985 c.c. Miglioramenti
In vigore
L’usufruttuario ha diritto a un’indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa. L’indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti. L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento dell’indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia.

Spiegazione
L’usufruttuario ha diritto a un’indennità per i miglioramenti che esistono ancora al momento della restituzione della cosa. L’indennità è pari alla minor somma tra la spesa sostenuta e l’aumento di valore conseguito dalla cosa.
Come funziona e quando si applica
La regola evita che il proprietario si arricchisca a spese dell’usufruttuario, ma anche che quest’ultimo imponga spese eccessive: l’indennizzo è ancorato al minore tra costo e plusvalore. Diversa è la disciplina delle addizioni (art. 986).
Esempio pratico
L’usufruttuario che ha migliorato il fondo ha diritto, alla fine dell’usufrutto, a un indennizzo pari al minore tra quanto ha speso e l’aumento di valore prodotto.
Domande frequenti
L’usufruttuario è rimborsato dei miglioramenti?
Sì, per quelli ancora esistenti alla restituzione, nella minor somma tra la spesa sostenuta e l’aumento di valore della cosa.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.