Art. 246 c.p.c. – Incapacità a testimoniare
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Con l’ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.
La rinuncia fatta da una parte all’audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Per la prestazione del giuramento deferito d’ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giuramento deferito d’ufficio a una delle parti non può da questa essere riferito all’altra.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia.

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio.

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all’udienza all’uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all’avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito.
Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell’articolo 232 secondo comma.

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull’importanza religiosa e morale dell’atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare.
Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro…. », e continua ripetendo le parole della formula su cui giura.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le contestazioni sorte tra le parti circa l’ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio.
L’ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se nell’ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula proposta dalla parte, questa può revocarlo.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo quando l’avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.