Art. 2742 c.c. Surrogazione dell’indennità alla cosa
In vigore dal 19/04/1942
Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L’autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l’impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.
Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.
Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest’ultima, le disposizioni della legge speciale.
Spiegazione
La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale (cioè fa piena prova contro chi l’ha resa). Se è fatta a un terzo o è contenuta in un testamento, è invece liberamente apprezzata dal giudice.
Come funziona e quando si applica
La confessione è la dichiarazione con cui una parte ammette fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all’altra (art. 2730). L’efficacia di piena prova vale per quella resa alla controparte; verso i terzi resta un semplice elemento di valutazione.
Esempio pratico
Una lettera in cui il debitore riconosce per iscritto di dovere una somma al creditore è confessione stragiudiziale e fa piena prova del debito.
Domande frequenti
Una ammissione scritta vale come prova?
Sì: la confessione stragiudiziale fatta alla controparte ha la stessa efficacia di quella resa in giudizio e fa piena prova.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.