Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2731 Codice Civile: Capacità richiesta per la confessione

    Articolo 2731 Codice Civile: Capacità richiesta per la confessione

    Art. 2731 c.c. Capacità richiesta per la confessione

    In vigore dal 19/04/1942

    La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato.

  • Articolo 2732 Codice Civile: Revoca della confessione

    Articolo 2732 Codice Civile: Revoca della confessione

    Art. 2732 c.c. Revoca della confessione

    In vigore dal 19/04/1942

    La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.

  • Articolo 2733 Codice Civile: Confessione giudiziale

    Articolo 2733 Codice Civile: Confessione giudiziale

    Art. 2733 c.c. – Confessione giudiziale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È giudiziale la confessione resa in giudizio.

    Essa forma piena prova contro colui che l’ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.

    In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.

  • Articolo 2734 Codice Civile: Dichiarazioni aggiunte alla confessione

    Articolo 2734 Codice Civile: Dichiarazioni aggiunte alla confessione

    Art. 2734 c.c. – Dichiarazioni aggiunte alla confessione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando alla dichiarazione indicata dall’art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l’altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni.

  • Articolo 2735 Codice Civile: Confessione stragiudiziale

    Articolo 2735 Codice Civile: Confessione stragiudiziale

    Art. 2735 c.c. Confessione stragiudiziale

    In vigore dal 19/04/1942

    La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice.

    La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.

    Spiegazione

    La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale (cioè fa piena prova contro chi l’ha resa). Se è fatta a un terzo o è contenuta in un testamento, è invece liberamente apprezzata dal giudice.

    Come funziona e quando si applica

    La confessione è la dichiarazione con cui una parte ammette fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all’altra (art. 2730). L’efficacia di piena prova vale per quella resa alla controparte; verso i terzi resta un semplice elemento di valutazione.

    Esempio pratico

    Una lettera in cui il debitore riconosce per iscritto di dovere una somma al creditore è confessione stragiudiziale e fa piena prova del debito.

    Domande frequenti

    Una ammissione scritta vale come prova?

    Sì: la confessione stragiudiziale fatta alla controparte ha la stessa efficacia di quella resa in giudizio e fa piena prova.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 2736 Codice Civile: Specie

    Art. 2736 Codice Civile: Specie

    Art. 2736 c.c. Specie

    In vigore dal 19/04/1942

    Il giuramento è di due specie;

    è decisorio quello che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;

    è suppletorio quello che è deferito d’ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti.

  • Articolo 2737 Codice Civile: Capacità delle parti

    Articolo 2737 Codice Civile: Capacità delle parti

    Art. 2737 c.c. – Capacità delle parti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per deferire o riferire il giuramento si richiedono le condizioni indicate dall’art. 2731.

  • Art. 2738 Codice Civile: Efficacia

    Art. 2738 Codice Civile: Efficacia

    Art. 2738 c.c. – Efficacia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l’altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso.

    Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento. 103a In caso di litisconsorzio necessario, il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice.

  • Art. 2739 Codice Civile: Oggetto

    Art. 2739 Codice Civile: Oggetto

    Art. 2739 c.c. Oggetto

    In vigore dal 19/04/1942

    Il giuramento non può essere deferito o riferito per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre, né sopra un fatto illecito o sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta, ne per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l’atto stesso.

    Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non può essere riferito qualora il fatto che ne è l’oggetto non sia comune a entrambe le parti.

  • Articolo 2740 Codice Civile: Responsabilità patrimoniale

    Articolo 2740 Codice Civile: Responsabilità patrimoniale

    Art. 2740 c.c. Responsabilità patrimoniale

    In vigore dal 19/04/1942

    Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

    Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

    Spiegazione

    Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni di responsabilità sono ammesse solo nei casi stabiliti dalla legge. È il principio della responsabilità patrimoniale (o garanzia patrimoniale generica).

    Come funziona e quando si applica

    Significa che il patrimonio del debitore è la garanzia generale dei creditori. Le eccezioni (fondo patrimoniale, patrimoni destinati, trust, società di capitali) sono tipiche e operano solo entro i presupposti previsti dalla legge.

    Esempio pratico

    Chi contrae un debito risponde con l’intero patrimonio; per «proteggere» alcuni beni servono strumenti previsti dalla legge, non semplici accordi privati.

    Domande frequenti

    Con cosa risponde il debitore dei suoi debiti?

    Con tutti i beni presenti e futuri (art. 2740); le limitazioni sono ammesse solo nei casi previsti dalla legge.

    Posso proteggere il mio patrimonio dai creditori?

    Solo con strumenti tipici (fondo patrimoniale, atti di destinazione, trust riconosciuti), nei limiti e con i presupposti di legge, e mai in frode ai creditori.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 2741 c.c.: Concorso dei creditori e cause di prelazione

    Art. 2741 c.c.: Concorso dei creditori e cause di prelazione

    Art. 2741 c.c. Concorso dei creditori e cause di prelazione

    In vigore dal 19/04/1942

    I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

    Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.

  • Articolo 2742 Codice Civile: Surrogazione dell’indennità alla cosa

    Articolo 2742 Codice Civile: Surrogazione dell’indennità alla cosa

    Art. 2742 c.c. Surrogazione dell’indennità alla cosa

    In vigore dal 19/04/1942

    Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L’autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l’impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.

    Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

    Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest’ultima, le disposizioni della legge speciale.