Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1011 Codice Civile: Ritenzione per le somme anticipate

    Articolo 1011 Codice Civile: Ritenzione per le somme anticipate

    Art. 1011 c.c. – Ritenzione per le somme anticipate

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell’art. 1009 e dal secondo comma dell’art. 1010, l’usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.

  • Art. 1012 c.c.: Usurpazioni durante l’usufrutto e azioni relativ

    Art. 1012 c.c.: Usurpazioni durante l’usufrutto e azioni relativ

    Art. 1012 c.c. – Usurpazioni durante l’usufrutto e azioni relative alle servitù

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se durante l’usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l’usufruttuario è tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario.

    L’usufruttuario può far riconoscere l’esistenza delle servitù a favore del fondo o l’inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.

  • Articolo 1013 Codice Civile: Spese per le liti

    Articolo 1013 Codice Civile: Spese per le liti

    Art. 1013 c.c. – Spese per le liti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto l’usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall’usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.

  • Articolo 1014 Codice Civile: Estinzione dell’usufrutto

    Articolo 1014 Codice Civile: Estinzione dell’usufrutto

    Art. 1014 c.c. Estinzione dell’usufrutto

    In vigore

    Oltre quanto è stabilito dall’articolo 979, l’usufrutto si estingue: 1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni; 2) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona; 3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito.

  • Articolo 1015 Codice Civile: Abusi dell’usufruttuario

    Articolo 1015 Codice Civile: Abusi dell’usufruttuario

    Art. 1015 c.c. Abusi dell’usufruttuario

    In vigore

    L’usufrutto può anche cessare per l’abuso che faccia l’usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni. L’autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l’usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l’obbligo di pagare annualmente all’usufruttuario, durante l’usufrutto, una somma determinata. I creditori dell’usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per l’avvenire

  • Articolo 1016 Codice Civile: Perimento parziale della cosa

    Articolo 1016 Codice Civile: Perimento parziale della cosa

    Art. 1016 c.c. – Perimento parziale della cosa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se una sola parte della cosa soggetta all’usufrutto perisce, l’usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.

  • Art. 1017 c.c.: Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi

    Art. 1017 c.c.: Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi

    Art. 1017 c.c. – Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il perimento della cosa non è conseguenza di caso fortuito, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità dovuta dal responsabile del danno.

  • Articolo 1018 Codice Civile: Perimento dell’edificio

    Articolo 1018 Codice Civile: Perimento dell’edificio

    Art. 1018 c.c. Perimento dell’edificio

    In vigore

    Se l’usufrutto è stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l’usufruttuario ha diritto di godere dell’area e dei materiali. La stessa disposizione si applica se l’usufrutto è stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso, però, il proprietario, se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l’area e di valersi dei materiali, pagando all’usufruttuario, durante l’usufrutto, gli interessi sulla somma corrispondente al valore dell’area e dei materiali.

  • Art. 1019 c.c.: Perimento di cosa assicurata dall’usufruttuario

    Art. 1019 c.c.: Perimento di cosa assicurata dall’usufruttuario

    Art. 1019 c.c. – Perimento di cosa assicurata dall’usufruttuario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’usufruttuario ha provveduto all’assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa già assicurata, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità dovuta dall’assicuratore.

    Se è perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con la somma conseguita come indennità, l’usufruttuario non può opporsi. L’usufrutto in questo caso si trasferisce sull’edificio ricostruito. Se però la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell’usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione di quest’ultima.

  • Articolo 1020 Codice Civile: Requisizione o espropriazione

    Articolo 1020 Codice Civile: Requisizione o espropriazione

    Art. 1020 c.c. – Requisizione o espropriazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità relativa.

  • Art. 1021 Codice Civile: Uso

    Art. 1021 Codice Civile: Uso

    Art. 1021 c.c. – Uso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha il diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.

    I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.

  • Art. 1022 Codice Civile: Abitazione

    Art. 1022 Codice Civile: Abitazione

    Art. 1022 c.c. – Abitazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.