Art. 1011 c.c. – Ritenzione per le somme anticipate
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell’art. 1009 e dal secondo comma dell’art. 1010, l’usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.
