Art. 958 c.c. – Durata
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo.
L’enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo.
L’enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali.
Il diritto dell’enfiteuta si estende alle accessioni.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’enfiteuta ha l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali.
L’enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’obbligo del pagamento del canone grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell’enfiteuta finchè dura la comunione.
Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all’enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.

In vigore
Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l’enfiteusi si estingue. Se è perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l’enfiteuta, secondo le circostanze, può chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua. La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall’avvenuto perimento. Qualora il fondo sia assicurato e l’assicurazione sia fatta anche nell’interesse del concedente, l’indennità è ripartita tra il concedente e l’enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti. Nel caso di espropriazione per pubblico interesse l’indennità si ripartisce a norma del comma precedente.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell’enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l’ammontare del canone.

In vigore
L’enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà. Per l’alienazione del diritto dell’enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente. Nell’atto costitutivo può essere vietato all’enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni. Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l’enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed è tenuto a questi solidalmente con l’acquirente.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.
Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l’atto di acquisto al concedente.
In caso di alienazione del diritto del concedente, l’acquirente non può pretendere l’adempimento degli obblighi dell’enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l’alienazione.

In vigore
La subenfiteusi non è ammessa.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio.
Per l’atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione. Le spese dell’atto sono a carico del concedente.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il diritto dell’enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
COMMA ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1138 .
COMMA ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1138 .
COMMA ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1138 .
Se più sono gli enfiteuti, l’affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l’affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.
Se più sono i concedenti, l’affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente.
L’affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell’interesse legale. Le modalità sono stabilite da leggi speciali.