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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 961 c.c. Pagamento del canone

In vigore

L’obbligo del pagamento del canone grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell’enfiteuta finché dura la comunione. Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all’enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.

In sintesi

  • L'art. 961 c.c. disciplina la devoluzione, ovvero l'estinzione del diritto enfiteutico con conseguente ritorno del fondo libero al concedente.
  • La devoluzione è pronunciata dal giudice con sentenza costitutiva, su domanda del concedente, in presenza di gravi inadempimenti dell'enfiteuta.
  • Le cause sono tipiche: deterioramento del fondo, mancato pagamento del canone (art. 960 c.c.), inadempimento dell'obbligo di miglioramento (art. 959 c.c.), gravi violazioni contrattuali.
  • L'effetto è estintivo del diritto reale: il fondo torna al concedente con la consistenza e i miglioramenti residui, salvo l'indennità per le opere apportate (artt. 974-975 c.c.).
  • La devoluzione si distingue dall'affrancazione (atto dell'enfiteuta che acquista la proprietà) e dalla consolidazione (riunione delle qualità di concedente ed enfiteuta).
  • La sentenza è trascrivibile e opera erga omnes, travolgendo i diritti minori costituiti dall'enfiteuta sul fondo.

La devoluzione del fondo enfiteutico: nozione e funzione

L'art. 961 c.c. disciplina la devoluzione, istituto cardine del sistema enfiteutico che assicura la tutela del concedente contro gli inadempimenti gravi dell'enfiteuta. La devoluzione è l'estinzione del diritto enfiteutico per causa imputabile all'enfiteuta, con conseguente riacquisizione, in capo al concedente, della piena proprietà del fondo. Si tratta dell'estremo rimedio contrattuale-reale che protegge la posizione del dominus diretto quando il rapporto perde la propria funzione causale.

La ratio dell'istituto è quella di mantenere l'equilibrio del rapporto enfiteutico: l'enfiteuta gode di poteri quasi-dominicali sul fondo, paga un canone modesto, ottiene la possibilità di trasformare l'agricoltura e di trarne profitto. In cambio, deve adempiere agli obblighi di miglioramento e di pagamento del canone (art. 959 c.c.). Quando l'enfiteuta tradisce sistematicamente la causa del contratto, deteriorando il fondo, abbandonando le colture, omettendo il canone, il diritto enfiteutico perde la propria giustificazione e cede di fronte alla riacquisizione del dominus pieno.

La devoluzione si distingue da altre cause di estinzione dell'enfiteusi: dall'affrancazione (artt. 971-972 c.c.), che è atto volontario dell'enfiteuta che acquista la piena proprietà; dalla consolidazione, che si verifica quando concedente ed enfiteuta divengono la stessa persona (per successione, compravendita, ecc.); dal perimento totale del fondo (art. 963 c.c.), che opera per fattori oggettivi indipendenti dalle parti. La devoluzione è invece sanzione: presuppone un inadempimento qualificato dell'enfiteuta.

Le cause della devoluzione

L'art. 961 c.c., letto in coordinamento con gli artt. 959, 960 e 972 c.c., individua le principali cause di devoluzione.

Prima causa è il grave deterioramento del fondo. L'enfiteuta che, anziché migliorare il fondo, lo abbandona o lo conduce in modo distruttivo (estirpazione di colture pluriennali senza adeguata sostituzione, mancata manutenzione delle opere idrauliche e murarie, abbandono dei fabbricati, sfruttamento intensivo che esaurisce le risorse del suolo) viola la causa stessa del rapporto enfiteutico. Il deterioramento deve essere grave e permanente: lievi disfunzioni o periodi di temporanea sotto-produzione non bastano. La giurisprudenza richiede che la condotta dell'enfiteuta abbia inciso in modo significativo sul valore complessivo del fondo.

Seconda causa è il mancato pagamento del canone: la disciplina specifica è data dall'art. 960 c.c. (mora di due annualità), con la procedura bifasica di intimazione e termine giudiziale di sanatoria. La devoluzione per mora è la forma applicativa più frequente in giurisprudenza, anche se progressivamente declinante per il calo dei rapporti enfiteutici attivi.

Terza causa è la violazione dell'obbligo di miglioramento. Quando l'enfiteuta, pur pagando regolarmente il canone, non compie alcuna opera di miglioria o, peggio, deteriora il fondo, il concedente può chiedere la devoluzione anche in assenza di mora nel canone. Questa ipotesi è di applicazione più rara, perché il dovere di miglioramento è di mezzi e la sua violazione richiede prove rigorose.

Quarta causa, di carattere residuale, è la grave violazione contrattuale: il contratto costitutivo dell'enfiteusi può prevedere obblighi specifici (subaffitto vietato, vincoli di destinazione, divieti di costruzione su determinate aree), il cui inadempimento può fondare la devoluzione. La gravità si valuta caso per caso.

Il procedimento di devoluzione

La devoluzione richiede un'azione giudiziale del concedente. Non è ammessa devoluzione automatica per dichiarazione unilaterale: il concedente deve agire in giudizio, allegare e provare le cause di devoluzione, ottenere sentenza costitutiva del giudice. Si tratta di un sistema rigoroso a tutela dell'enfiteuta, che non può perdere il diritto reale senza un controllo giurisdizionale sull'esistenza e gravità dell'inadempimento.

Il giudizio si svolge davanti al Tribunale del luogo in cui si trova il fondo (foro esclusivo ex art. 21 c.p.c.). La domanda di devoluzione è soggetta a trascrizione preventiva (art. 2652 c.c.) per opponibilità ai terzi della pendenza della lite. Nel corso del giudizio, l'enfiteuta può difendersi contestando i fatti dedotti, eccependo prescrizione (per inadempimenti remoti), proponendo domanda riconvenzionale di accertamento dei propri diritti, eccependo l'affrancazione esercitata o esercitabile.

Il giudice valuta la gravità dell'inadempimento secondo il principio di proporzionalità. Inadempimenti minori, occasionali, parzialmente sanati o giustificati da circostanze esterne (eventi atmosferici, crisi di mercato) possono non integrare la gravità richiesta per la devoluzione. Inadempimenti sistematici, gravi, prolungati e non sanati fondano invece la pronuncia.

Effetti della sentenza di devoluzione

La sentenza di devoluzione ha natura costitutiva: estingue il diritto enfiteutico e ricostituisce la piena proprietà del fondo in capo al concedente. L'effetto opera dalla data del passaggio in giudicato della sentenza. La sentenza è trascrivibile per opponibilità ai terzi (artt. 2643-2644 c.c.).

Effetti sui terzi: la devoluzione travolge i diritti reali minori costituiti dall'enfiteuta sul fondo. Ipoteche concesse dall'enfiteuta a garanzia di propri debiti si estinguono (con possibile responsabilità dell'enfiteuta verso i creditori garantiti); locazioni in essere si estinguono nei limiti previsti dall'art. 999 c.c. applicato per analogia; servitù costituite dall'enfiteuta a favore di fondi terzi possono cadere in base alla regola che nessuno trasferisce più diritti di quanti ne abbia. Le situazioni di terzi devono essere risolte secondo le regole sui rapporti tra diritti reali e i principi di pubblicità.

L'enfiteuta che subisce la devoluzione ha tuttavia diritto a un'indennità per i miglioramenti apportati (art. 975 c.c.). Il calcolo segue criteri specifici: si considera il valore residuo dei miglioramenti al momento della devoluzione, decurtato di quanto l'enfiteuta ha effettivamente goduto. L'indennità è determinata in via concordata o, in mancanza, con perizia in separato giudizio. È un meccanismo di equità che attenua la durezza dell'effetto sanzionatorio della devoluzione.

Coordinamento con l'affrancazione

Tema delicato è il rapporto tra devoluzione e affrancazione. L'enfiteuta che teme la devoluzione può tentare di esercitare il diritto potestativo di affrancazione, acquistando la piena proprietà del fondo prima che il giudice pronunci la devoluzione. La giurisprudenza prevalente ammette tale possibilità purché l'affrancazione sia tempestiva e ricorrano i presupposti (decorso di vent'anni dalla costituzione del rapporto, ex art. 971 c.c.). In tal caso, l'affrancazione prevale sulla domanda di devoluzione perché trasforma il rapporto reale in piena proprietà dell'ex enfiteuta.

L'orientamento è giustificato dall'favor verso la riconduzione dei fondi enfiteutici alla piena proprietà, in linea con la politica legislativa espressa nella L. 1138/1970. Tuttavia, alcune pronunce hanno limitato il principio: l'affrancazione tardiva, esercitata solo dopo l'inizio del giudizio di devoluzione e in mala fede, può essere disconosciuta dal giudice quando rappresenti un mero strumento dilatorio. La valutazione richiede attenzione alla buona fede dell'enfiteuta e alle circostanze del caso.

Caso pratico

Tizio concede in enfiteusi a Caio nel 2000 un fondo agricolo di trenta ettari, comprendente un oliveto, un vigneto e un casale rurale, per una durata di novantanove anni e con canone annuale di 3.000 euro. Caio inizialmente gestisce bene il fondo, ma dal 2015 cessa progressivamente l'attività: lascia incolto il vigneto, abbandona la potatura dell'oliveto, smette di pagare il canone dal 2018, lascia deteriorare il casale che diviene pericolante. Nel 2024, Tizio promuove azione di devoluzione ex art. 961 c.c. allegando: (a) mora di sei annualità del canone (18.000 euro più rivalutazione); (b) grave deterioramento del fondo, attestato da perizia tecnica che stima una perdita di valore di 150.000 euro rispetto al 2015.

Caio si costituisce contestando il valore del deterioramento e proponendo, in subordine, domanda di affrancazione ex art. 971 c.c. (decorso ampiamente il ventennio). Il giudice accerta i fatti con CTU: il deterioramento è grave e attribuibile alla condotta di Caio; la mora supera i due anni richiesti dall'art. 960 c.c.; l'affrancazione, esercitata solo dopo la citazione e in palese strategia difensiva, non è valutata in buona fede. Il giudice pronuncia la devoluzione del fondo, dichiara estinto il diritto enfiteutico, dispone la trascrizione della sentenza, condanna Caio alle spese del processo.

Caio conserva il diritto al rimborso dei miglioramenti residui ex art. 975 c.c., ma il calcolo, secondo CTU, evidenzia che il valore dei miglioramenti residui è inferiore alla rivalutazione del fondo dovuta agli interventi originari, decurtata di quanto Caio ha goduto in quattro lustri. Le compensazioni portano a un'indennità modesta (8.000 euro). Tizio rientra nella piena proprietà del fondo con onere di pagare tale indennità entro un termine. Le ipoteche iscritte da Caio sul fondo si estinguono per effetto della devoluzione, con responsabilità di Caio verso i creditori garantiti per la perdita della garanzia reale.

Domande frequenti

Cos'è la devoluzione del fondo enfiteutico?

È l'estinzione del diritto enfiteutico con ritorno del fondo libero al concedente in piena proprietà. È pronunciata dal giudice con sentenza costitutiva ex art. 961 c.c., su domanda del concedente, in presenza di gravi inadempimenti dell'enfiteuta.

Quali sono le cause di devoluzione?

Sono il grave deterioramento del fondo, il mancato pagamento del canone per almeno due annualità (art. 960 c.c.), la violazione dell'obbligo di miglioramento (art. 959 c.c.) e le gravi violazioni contrattuali previste nell'atto costitutivo.

La devoluzione opera automaticamente?

No. Richiede sempre un'azione giudiziale del concedente, una sentenza costitutiva del giudice e una valutazione concreta della gravità dell'inadempimento. La devoluzione automatica non è ammessa, a tutela dell'enfiteuta e del suo investimento.

L'enfiteuta perde tutto con la devoluzione?

No. L'art. 975 c.c. gli riconosce il diritto al rimborso dei miglioramenti residui apportati al fondo, calcolati al valore al momento della devoluzione e decurtati del godimento avuto. L'indennità è determinata in via concordata o con perizia.

L'affrancazione può evitare la devoluzione?

Sì, se esercitata tempestivamente e in buona fede prima della sentenza di devoluzione, a condizione che siano decorsi vent'anni dalla costituzione dell'enfiteusi (art. 971 c.c.). L'affrancazione esercitata solo come strumento dilatorio dopo l'inizio del giudizio può essere disconosciuta dal giudice.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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