Autore: Andrea Marton

  • Art. 285 c.p.c.: Modo di notificazione della sentenza

    Art. 285 c.p.c.: Modo di notificazione della sentenza

    Art. 285 c.p.c. – Modo di notificazione della sentenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170 …

    .

  • Articolo 284 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 284 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 284 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 283 c.p.c.: Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in ap

    Art. 283 c.p.c.: Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in ap

    Art. 283 c.p.c. – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice d’appello, su istanza di parte proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.

    L’istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.

    Se l’istanza prevista dal primo e dal secondo comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

  • Articolo 282 Codice di Procedura Civile: Esecuzione provvisoria

    Articolo 282 Codice di Procedura Civile: Esecuzione provvisoria

    Art. 282 c.p.c. – Esecuzione provvisoria

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

    Spiegazione

    La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti: produce effetti e può essere messa in esecuzione anche se è stata impugnata in appello, senza dover attendere il passaggio in giudicato.

    Come funziona e quando si applica

    La regola evita che l’appello sospenda automaticamente gli effetti della decisione. Il giudice d’appello può però sospendere l’esecutività in presenza di gravi e fondati motivi (art. 283 c.p.c.). Riguarda in particolare le sentenze di condanna.

    Esempio pratico

    Vinco una causa di pagamento in primo grado: posso avviare il pignoramento anche se il debitore propone appello, salvo che il giudice d’appello disponga la sospensione.

    Domande frequenti

    Devo aspettare l’appello per eseguire la sentenza?

    No: la sentenza di primo grado è già esecutiva. L’appello non sospende automaticamente l’esecuzione.

    Si può fermare l’esecuzione?

    Sì, chiedendo al giudice d’appello la sospensione per gravi e fondati motivi (art. 283 c.p.c.).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 281-octies c.p.c.: Rimessione della causa al tribunale in c

    Art. 281-octies c.p.c.: Rimessione della causa al tribunale in c

    Art. 281-octies c.p.c. – Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti.

    Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell’udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell’articolo 275-bis.

  • Art. 281-septies c.p.c.: Rimessione della causa al giudice monoc

    Art. 281-septies c.p.c.: Rimessione della causa al giudice monoc

    Art. 281-septies c.p.c. – Rimessione della causa al giudice monocratico

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa davanti al giudice istruttore perché decida la causa quale giudice monocratico. La sentenza è depositata entro i successivi trenta giorni.

  • Art. 281-sexies c.p.c.: Decisione a seguito di trattazione orale

    Art. 281-sexies c.p.c.: Decisione a seguito di trattazione orale

    Art. 281-sexies c.p.c. – Decisione a seguito di trattazione orale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se non dispone a norma dell’articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

    In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata …

    .

    Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.

  • Art. 281-quinquies c.p.c.: Decisione a seguito di trattazione sc

    Art. 281-quinquies c.p.c.: Decisione a seguito di trattazione sc

    Art. 281-quinquies c.p.c. – Decisione a seguito di trattazione scritta o mista

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la causa è matura per la decisione il giudice fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all’articolo 189. All’udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi.

    Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell’articolo 189 numeri 1) e 2), fissa l’udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza è depositata entro trenta giorni.

  • Art. 281-quater c.p.c.: Decisione del tribunale in composizione

    Art. 281-quater c.p.c.: Decisione del tribunale in composizione

    Art. 281-quater c.p.c. – Decisione del tribunale in composizione monocratica

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma dell’articolo 168-bis o dell’articolo 484, secondo comma.

  • Art. 281-ter c.p.c.: Poteri istruttori del giudice

    Art. 281-ter c.p.c.: Poteri istruttori del giudice

    Art. 281-ter c.p.c. – Poteri istruttori del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

  • Articolo 281-bis Codice di Procedura Civile: Norme applicabili

    Articolo 281-bis Codice di Procedura Civile: Norme applicabili

    Art. 281-bis c.p.c. – Norme applicabili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

  • Art. 281 c.p.c.: Rinnovazione di prove davanti al collegio

    Art. 281 c.p.c.: Rinnovazione di prove davanti al collegio

    Art. 281 c.p.c. – Rinnovazione di prove davanti al collegio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d’ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova.