Art. 283 c.p.c. – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il giudice d’appello, su istanza di parte proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.
L’istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.
Se l’istanza prevista dal primo e dal secondo comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
Spiegazione
La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti: produce effetti e può essere messa in esecuzione anche se è stata impugnata in appello, senza dover attendere il passaggio in giudicato.
Come funziona e quando si applica
La regola evita che l’appello sospenda automaticamente gli effetti della decisione. Il giudice d’appello può però sospendere l’esecutività in presenza di gravi e fondati motivi (art. 283 c.p.c.). Riguarda in particolare le sentenze di condanna.
Esempio pratico
Vinco una causa di pagamento in primo grado: posso avviare il pignoramento anche se il debitore propone appello, salvo che il giudice d’appello disponga la sospensione.
Domande frequenti
Devo aspettare l’appello per eseguire la sentenza?
No: la sentenza di primo grado è già esecutiva. L’appello non sospende automaticamente l’esecuzione.
Si può fermare l’esecuzione?
Sì, chiedendo al giudice d’appello la sospensione per gravi e fondati motivi (art. 283 c.p.c.).
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.