Autore: Andrea Marton

  • Art. 297 c.p.c.: Fissazione della nuova udienza dopo la sospensi

    Art. 297 c.p.c.: Fissazione della nuova udienza dopo la sospensi

    Art. 297 c.p.c. – Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all’art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all’art.

    295.

    Nell’ipotesi dell’articolo precedente l’istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

    L’istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

    Il ricorso, col decreto che fissa l’udienza, è notificato a cura dell’istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

  • Art. 296 c.p.c.: Sospensione su istanza delle parti

    Art. 296 c.p.c.: Sospensione su istanza delle parti

    Art. 296 c.p.c. – Sospensione su istanza delle parti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo .

  • Articolo 295 Codice di Procedura Civile: Sospensione necessaria

    Articolo 295 Codice di Procedura Civile: Sospensione necessaria

    Art. 295 c.p.c. – Sospensione necessaria

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

  • Articolo 294 Codice di Procedura Civile: Rimessione in termini

    Articolo 294 Codice di Procedura Civile: Rimessione in termini

    Art. 294 c.p.c. – Rimessione in termini

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.

    Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

    I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

    Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite .

  • Articolo 293 Codice di Procedura Civile: Costituzione del contumace

    Articolo 293 Codice di Procedura Civile: Costituzione del contumace

    Art. 293 c.p.c. – Costituzione del contumace

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione .

    La costituzione avviene mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti …

    .

    In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.

  • Art. 292 c.p.c.: Notificazione e comunicazione di atti al contum

    Art. 292 c.p.c.: Notificazione e comunicazione di atti al contum

    Art. 292 c.p.c. – Notificazione e comunicazione di atti al contumace

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa …

    .

    Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito …

    .

    Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

    Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

  • Articolo 291 Codice di Procedura Civile: Contumacia del convenuto

    Articolo 291 Codice di Procedura Civile: Contumacia del convenuto

    Art. 291 c.p.c. – Contumacia del convenuto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

    Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all’articolo 171-bis, secondo e terzo comma, il giudice provvede a norma dell’art. 171, ultimo comma.

    Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 307, comma terzo.

  • Articolo 290 Codice di Procedura Civile: Contumacia dell’attore

    Articolo 290 Codice di Procedura Civile: Contumacia dell’attore

    Art. 290 c.p.c. – Contumacia dell’attore

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nel dichiarare la contumacia dell’attore a norma dell’articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta nella comparsa di risposta , ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell’articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.

  • Art. 289 c.p.c.: Integrazione dei provvedimenti istruttori

    Art. 289 c.p.c.: Integrazione dei provvedimenti istruttori

    Art. 289 c.p.c. – Integrazione dei provvedimenti istruttori

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

    L’integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere

  • Articolo 288 Codice di Procedura Civile: Procedimento di correzione

    Articolo 288 Codice di Procedura Civile: Procedimento di correzione

    Art. 288 c.p.c. – Procedimento di correzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.

    Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell’articolo 170 primo e terzo comma, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull’istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull’originale del provvedimento.

    Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

    Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione.

  • Articolo 287 Codice di Procedura Civile: Casi di correzione

    Articolo 287 Codice di Procedura Civile: Casi di correzione

    Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

  • Art. 286 c.p.c.: Notificazione nel caso d’interruzione

    Art. 286 c.p.c.: Notificazione nel caso d’interruzione

    Art. 286 c.p.c. – Notificazione nel caso d’interruzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell’articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.

    Se si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.