Autore: Andrea Marton

  • Articolo 921 Codice Civile: Consorzi coattivi

    Articolo 921 Codice Civile: Consorzi coattivi

    Art. 921 c.c. – Consorzi coattivi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso indicato dall’art. 918, il consorzio può anche essere costituito d’ufficio dall’autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.

    Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.

    Il consorzio può anche procedere all’espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità.

  • Articolo 922 Codice Civile: Modi di acquisto

    Articolo 922 Codice Civile: Modi di acquisto

    Art. 922 c.c. – Modi di acquisto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.

  • Articolo 923 Codice Civile: Cose suscettibili di occupazione

    Articolo 923 Codice Civile: Cose suscettibili di occupazione

    Art. 923 c.c. – Cose suscettibili di occupazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione.

    Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.

  • Articolo 924 Codice Civile: Sciami di api

    Articolo 924 Codice Civile: Sciami di api

    Art. 924 c.c. – Sciami di api

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario di sciami di api ha diritto d’inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d’inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

  • Articolo 925 Codice Civile: Animali mansuefatti

    Articolo 925 Codice Civile: Animali mansuefatti

    Art. 925 c.c. – Animali mansuefatti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno.

    Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.

  • Articolo 926 Codice Civile: Migrazione di colombi, conigli e pesci

    Articolo 926 Codice Civile: Migrazione di colombi, conigli e pesci

    Art. 926 c.c. – Migrazione di colombi, conigli e pesci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I conigli o pesci che passano ad un’altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.

    La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.

  • Articolo 927 Codice Civile: Cose ritrovate

    Articolo 927 Codice Civile: Cose ritrovate

    Art. 927 c.c. – Cose ritrovate

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al podestà del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

    Spiegazione

    Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo del ritrovamento (il testo usa l’arcaico «podestà»), indicando le circostanze del ritrovamento.

    Come funziona e quando si applica

    Il Comune provvede alla pubblicazione del ritrovamento. Trattenere la cosa trovata, invece di restituirla o consegnarla, può integrare il reato di appropriazione di cose smarrite (art. 647 c.p.). Trascorso un anno, scattano gli effetti dell’art. 929.

    Esempio pratico

    Chi trova un portafogli per strada deve restituirlo al proprietario o consegnarlo al Comune; non può semplicemente tenerlo.

    Domande frequenti

    Cosa devo fare se trovo un oggetto?

    Restituirlo al proprietario o, se ignoto, consegnarlo al Comune (sindaco) del luogo del ritrovamento. Trattenerlo può costituire reato.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 928 Codice Civile: Pubblicazione del ritrovamento

    Articolo 928 Codice Civile: Pubblicazione del ritrovamento

    Art. 928 c.c. – Pubblicazione del ritrovamento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il podestà rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

  • Articolo 929 Codice Civile: Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

    Articolo 929 Codice Civile: Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

    Art. 929 c.c. – Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata.

    Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

    Spiegazione

    Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione del ritrovamento senza che il proprietario si presenti, la cosa – oppure il suo prezzo, se è stata venduta – appartiene a chi l’ha trovata.

    Come funziona e quando si applica

    Completa l’art. 927: il ritrovatore onesto, che ha consegnato la cosa al Comune, è premiato con l’acquisto della proprietà se nessuno la reclama entro l’anno. Se il proprietario si presenta prima, il ritrovatore ha diritto a un premio (art. 928).

    Esempio pratico

    Se consegni al Comune un oggetto trovato e per un anno nessuno lo reclama, quell’oggetto (o il ricavato dalla vendita) diventa tuo.

    Domande frequenti

    Se trovo un oggetto e nessuno lo reclama, diventa mio?

    Sì: trascorso un anno dalla pubblicazione senza che il proprietario si presenti, la cosa (o il prezzo ricavato) spetta al ritrovatore (art. 929).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 930 Codice Civile: Premio dovuto al ritrovatore

    Articolo 930 Codice Civile: Premio dovuto al ritrovatore

    Art. 930 c.c. – Premio dovuto al ritrovatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

    Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

    Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

  • Art. 931 c.c.: Equiparazione del possessore o detentore al propr

    Art. 931 c.c.: Equiparazione del possessore o detentore al propr

    Art. 931 c.c. – Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

  • Art. 932 Codice Civile: Tesoro

    Art. 932 Codice Civile: Tesoro

    Art. 932 c.c. Tesoro

    In vigore

    Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d’essere proprietario. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui. Per il ritrovamento degli oggetti d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

    Spiegazione

    Il tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario. Appartiene al proprietario del fondo in cui si trova; se però lo trova un terzo per puro caso nel fondo altrui, metà spetta al proprietario del fondo e metà al ritrovatore.

    Come funziona e quando si applica

    La ripartizione a metà vale solo per il ritrovamento fortuito («per solo effetto del caso»): chi cerca abusivamente non ha diritto alla metà. Le cose di interesse storico, artistico o archeologico seguono regole speciali e appartengono allo Stato (Codice dei beni culturali).

    Esempio pratico

    Durante uno scavo in un terreno non mio trovo per caso una cassetta di monete d’oro di cui nessuno è proprietario: metà spetta a me, metà al proprietario del terreno – fatte salve le norme sui beni culturali.

    Domande frequenti

    Se trovo un tesoro nel terreno di un altro è tutto mio?

    No: metà spetta a te (se l’hai trovato per caso) e metà al proprietario del fondo. I beni di interesse culturale appartengono però allo Stato.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.