Autore: Andrea Marton

  • Articolo 909 Codice Civile: Diritto sulle acque esistenti nel fondo

    Articolo 909 Codice Civile: Diritto sulle acque esistenti nel fondo

    Art. 909 c.c. – Diritto sulle acque esistenti nel fondo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.

    Egli può anche disporne a favore d’altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d’altri fondi.

  • Art. 910 c.c.: Uso delle acque che limitano o attraversano un fo

    Art. 910 c.c.: Uso delle acque che limitano o attraversano un fo

    Art. 910 c.c. Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo

    Articolo abrogato dal d.p.r. 18 febbraio 1999, n. 238

    [Abrogato]

  • Articolo 911 Codice Civile: Apertura di nuove sorgenti e altre opere

    Articolo 911 Codice Civile: Apertura di nuove sorgenti e altre opere

    Art. 911 c.c. – Apertura di nuove sorgenti e altre opere

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure scavarne, profondarne o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, deve, oltre le distanze stabilite nell’art. 891, osservare le maggiori distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti e destinati all’irrigazione dei terreni o agli usi domestici o industriali.

  • Articolo 912 Codice Civile: Conciliazione di opposti interessi

    Articolo 912 Codice Civile: Conciliazione di opposti interessi

    Art. 912 c.c. – Conciliazione di opposti interessi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se sorge controversia tra i proprietari a cui un’acqua non pubblica può essere utile, l’autorità giudiziaria deve valutare l’interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all’agricoltura o all’industria dall’uso a cui l’acqua è destinata o si vuol destinare.

    L’autorità giudiziaria può assegnare un’indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.

    In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.

  • Articolo 913 Codice Civile: Scolo delle acque

    Articolo 913 Codice Civile: Scolo delle acque

    Art. 913 c.c. Scolo delle acque

    In vigore

    Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso. Se per opere di sistemazione agraria dell’uno o dell’altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un’indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.

  • Art. 914 c.c.: Consorzi per regolare il deflusso delle acque

    Art. 914 c.c.: Consorzi per regolare il deflusso delle acque

    Art. 914 c.c. – Consorzi per regolare il deflusso delle acque

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l’autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d’ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.

    Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’art. 921.

  • Articolo 915 Codice Civile: Riparazione di sponde e argini

    Articolo 915 Codice Civile: Riparazione di sponde e argini

    Art. 915 c.c. – Riparazione di sponde e argini

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del tribunale, che provvede in via d’urgenza.112a Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall’esecuzione delle opere stesse.

  • Articolo 916 Codice Civile: Rimozione degli ingombri

    Articolo 916 Codice Civile: Rimozione degli ingombri

    Art. 916 c.c. – Rimozione degli ingombri

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.

  • Art. 917 c.c.: Spese per la riparazione, costruzione o rimozione

    Art. 917 c.c.: Spese per la riparazione, costruzione o rimozione

    Art. 917 c.c. – Spese per la riparazione, costruzione o rimozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.

    Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l’ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in igni caso il risarcimento dei danni.

  • Articolo 918 Codice Civile: Consorzi volontari

    Articolo 918 Codice Civile: Consorzi volontari

    Art. 918 c.c. – Consorzi volontari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.

    L’adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto.

    Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all’estensione dei terreni a cui serve l’acqua.

  • Articolo 919 Codice Civile: Scioglimento del consorzio

    Articolo 919 Codice Civile: Scioglimento del consorzio

    Art. 919 c.c. – Scioglimento del consorzio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati.

  • Articolo 920 Codice Civile: Norme applicabili

    Articolo 920 Codice Civile: Norme applicabili

    Art. 920 c.c. – Norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione.